CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Tribunale di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta diriesame e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lecce che in data 19 febbraio 2026 ha disposto la misura coercitivadella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Nell’ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravementeindiziato della commissione del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per essere stato partecipe dell’associazione a delinquere finalizzata al trafficodi sostanze stupefacenti diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal maggio 2022 conpermanenza nel territorio di Ostuni, (capo 1 dell’imputazione cautelare) e peralcuni episodi specifici di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina perquantitativi imprecisati, posti in essere a Ostuni, in tempi diversi, sino al 1 marzo2024 (capo 23).Secondo l’ipotesi di accusa, il ricorrente nel sodalizio criminoso diretto daDonato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto il ruolo di esecutore delle direttive dei capi,occultando e preparando la sostanza stupefacente da consegnare ai pusher efungendo anche da corriere.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo tremotivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 606co. 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., in quanto l’ordinanza impugnata è priva di sottoscrizione digitale e non èstata inserita nel portale deposito atti, ma è stata depositata in cancelleria, consottoscrizione apposta sull’ordinanza in formato cartaceo.Questa violazione della disciplina processuale determinerebbe la nullità aregime intermedio dell’ordinanza e la caducazione della misura cautelare in corsodi esecuzione, per effetto del decorso del termine di efficacia per il suo depositoposto dall’art. 309 comma 9, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla carenza del dolo «diretto e specifico»dell’indagato.Il ricorrente sarebbe stato, infatti, un mero assuntore di hashish e marijuanae, al più, un occasionale delivery, privo di affectio societatis con i coindagati esenza vincolo di appartenenza ad alcuna associazione.2.3. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 274cod. proc. pen. in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di fattirisalenti al 2023, ed essendo il ricorrente incensurato, e di adeguatezza dellamisura applicata.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propostisono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondati.2. Il difensore, con il primo motivo, ha eccepito la violazione dell’art. 606 co.1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., in quanto l’ordinanza impugnata reca la sottoscrizione olografa, e nondigitale, del presidente estensore e non è stata inserita presso il portale depositoformato cartaceo.3. Il motivo è manifestamente infondato.La censura del difensore muove dal presupposto dell’obbligatorietàdell’utilizzo del portale di deposito degli atti telematici per il procedimento diriesame avverso le misure cautelari personali.Questo presupposto giuridico è, tuttavia, manifestamente errato.L’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, sancisce che «Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste,memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto dellanormativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione ela ricezione degli atti e dei documenti informatici».Ai sensi dell’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, tuttavia, «Le disposizioni dicui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis,582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dalpresente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo allapubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diversotermine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per letipologie di atti in esso indicati».L’art. 3, comma 3-ter, del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sancisce,inoltre, che «Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti,documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I,capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativialle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche conmodalità non telematiche».Il D.M. 30 dicembre 2025 n. 206 ha reso obbligatorio il portale PDP (PortaleDeposito [OSCURATO:PERSONA]) per i depositi delle «impugnazioni cautelari» (Libro IV) solo apartire dal 1 aprile 2026; il termine è stato poi ulteriormente prorogato, con ilrecente decreto 26 giugno 2026, n. 114 (Regolamento recante ulteriori modificheal decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico), al31 dicembre 2026.Posto che l’ordinanza impugnata è stata depositata in data 31 marzo 2026,all’atto del deposito dell’ordinanza impugnata vigeva un regime di pienaalternatività tra deposito cartolare e telematico.Nessuna invalidità processuale può, dunque, conseguire al mancato depositodell’ordinanza del Tribunale del riesame nel portale di deposito degli atti telematicisino a che questo adempimento non è considerato dal legislatore obbligatorio einfungibile e permane in vigore il c.d. doppio binario (telematico e cartaceo) dideposito.4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla carenza della gravità indiziaria deldelitto associativo contestato all’indagato e, in particolare, alla carenza del dolo«diretto e specifico» dell’indagato.5. I motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione aduna lettura alternativa delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio dilegittimità.In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Il Tribunale del riesame, peraltro, con motivazione non illogica ha ritenutosussistente la gravità indiziaria del delitto associativo contestato al capo 1),rilevando, sulla base dell’esito delle intercettazioni e dei verbali di sequestro e diarresto, la stretta collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli [OSCURATO:PERSONA],soprattutto a [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del sodalizio, nonché i rapporticon gli altri sodali come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine allacustodia, alla gestione e alla distribuzione della sostanza stupefacente.6. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 274 cod.proc. pen. in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellamisura applicata.7. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta conla motivazione dell’ordinanza cautelare,Il Tribunale del riesame ha, peraltro, applicato la doppia presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione alla gravità e allareiterazione sistematica delle condotte accertate, alle condotte sintomatiche«dell’attivismo…nel campo degli stupefacenti» del ricorrente, documentato anchein tempi più recenti rispetto a quelli delle condotte contestate.Il Tribunale del riesame ha, infatti, rilevato, con motivazione noncontraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacatodi legittimità), che l’attività illecita del ricorrente non era cessata nell’anno 2023,in quanto al momento dell’arresto, sono stati presso il suo domicilio un bilancinodi precisione e 21 grammi di hashish, all’evidenza non destinati ad esclusivoconsumo personale.L’ordinanza impugnata ha, dunque, sottolineato come non fosse decorso,dalle ultime attività illecite riscontrate all’emissione dell’ordinanza custodiale, unlasso di tempo così significativo da dimostrare l’interruzione volontaria delrapporto associativo prima dell’arresto, da superare la presunzione di legge e daritenere eliso o attenuato il pericolo di reiterazione del reato da parte dell’indagato.Immune da censure è, inoltre, la diagnosi di esclusiva adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere, in ragione anche dell’attività di detenzione illecita distupefacente riscontrata al momento dell’esecuzione del titolo custodiale.8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente