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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 22165/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25826/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata in Caserta, [OSCURATO:PERSONA], n.170 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] VOLTURNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 299/2020 depositata il13/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado reiettiva del ricorso originario avverso l’avviso di pagamento emesso nei confronti di essa ricorrente dal Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, per contributi degli anni 2012-2017;

2. per la cassazione della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, della l.reg.

Campania 4/2003 e 860 c.c. per avere la commissione tributaria regionale ritenuto il Consorzio non era onerato della prova dell'esistenza di utilità per i beni della consorziata;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 r.d. 215 del 1933, 12 della l.reg.

Campania n.4/2003 e 115 cod. proc. civ.

Con questo motivo viene riproposta la doglianza veicolata con il primo motivo;

3. i motivi sono infondati;

3.1. in ordine alla ripartizione dell'onere della prova sulla esistenza del beneficio fondiario diretto e immediato che, ai sensi degli artt.860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussiste un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022; Sez. 5, n. 20359 del 16/07/2021; Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020; Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte).

Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012).

Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012);

3.2. nel caso di specie la CTR, dato conto della inclusione degli immobili della ricorrente nel piano di contribuenza e della esistenza del piano di classifica, ha correttamente affermato che il beneficio era presunto, cosicché non gravava sul consorzio l’onere di darne prova;

4. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 7 della l.212/2000 per non esservi, nella motivazione dell’avviso, indicazione delle opere eseguite dal Consorzio né del beneficio derivante da opere eseguite dal Consorzio per il fondo della ricorrente;

5. il motivo inammissibile; 5.1.va richiamato il principio per cui “qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede dilegittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. Sez.6 - 5, ordinanza n. 32804 del13/12/2019);

5.2. la ricorrente non ha allegato in quale atto del giudizio di merito abbia proposto la questione della motivazione dell’avviso.

Per quanto emerge dal ricorso per cassazione pare anzi trattarsi di questione nuova, né risulta che il decidente abbia affrontato detta questione;

6. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, sotto la rubrica di “violazione dell’art. 2697 c.c.”, l’omesso esame di una relazione tecnica dalla quale emerge che le opere realizzate dal consorzio “erano in completo stato di abbandono” con conseguente insussistenza di alcun vantaggio concreto che da esse potesse derivare ai beni della ricorrente;

7. il motivo è infondato;

7.1. La CTR non ha trascurato di esaminare la perizia.

Al contrario ha motivatamente escluso che detta perizia potesse “dare prova della assenza del beneficio”.

Si legge infatti nella sentenza impugnata: “… anche se la perizia di parte sembrerebbe affermate che alcuni cespiti della contribuente non avrebbero tratto alcun vantaggio perché allagati dalle acque meteoriche non raccolte ai canali di scarico, a ben vedere si tratta non di una valutazione tecnica sull’effettiva assenza di beneficio e sulle cause delle esondazioni ma di una mera descrizione del fenomeno, l’allagamento, che può avere anche altre cause.

In altri termini la perizia non dimostra che, negli anni per cui è causa, le opere consortili non abbiano svolto al loro funzione di difesa idrica”;

8. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;

9. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Consorzio controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2200,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25826/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata in Caserta, [OSCURATO:PERSONA], n.170 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] VOLTURNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 299/2020 depositata il13/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado reiettiva del ricorso originario avverso l’avviso di pagamento emesso nei confronti di essa ricorrente dal Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, per contributi degli anni 2012-2017; 2. per la cassazione della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, della l.reg. Campania 4/2003 e 860 c.c. per avere la commissione tributaria regionale ritenuto il Consorzio non era onerato della prova dell'esistenza di utilità per i beni della consorziata; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 r.d. 215 del 1933, 12 della l.reg. Campania n.4/2003 e 115 cod. proc. civ. Con questo motivo viene riproposta la doglianza veicolata con il primo motivo; 3. i motivi sono infondati; 3.1. in ordine alla ripartizione dell'onere della prova sulla esistenza del beneficio fondiario diretto e immediato che, ai sensi degli artt.860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussiste un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022; Sez. 5, n. 20359 del 16/07/2021; Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020; Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012); 3.2. nel caso di specie la CTR, dato conto della inclusione degli immobili della ricorrente nel piano di contribuenza e della esistenza del piano di classifica, ha correttamente affermato che il beneficio era presunto, cosicché non gravava sul consorzio l’onere di darne prova; 4. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 7 della l.212/2000 per non esservi, nella motivazione dell’avviso, indicazione delle opere eseguite dal Consorzio né del beneficio derivante da opere eseguite dal Consorzio per il fondo della ricorrente; 5. il motivo inammissibile; 5.1.va richiamato il principio per cui “qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede dilegittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. Sez.6 - 5, ordinanza n. 32804 del13/12/2019); 5.2. la ricorrente non ha allegato in quale atto del giudizio di merito abbia proposto la questione della motivazione dell’avviso. Per quanto emerge dal ricorso per cassazione pare anzi trattarsi di questione nuova, né risulta che il decidente abbia affrontato detta questione; 6. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, sotto la rubrica di “violazione dell’art. 2697 c.c.”, l’omesso esame di una relazione tecnica dalla quale emerge che le opere realizzate dal consorzio “erano in completo stato di abbandono” con conseguente insussistenza di alcun vantaggio concreto che da esse potesse derivare ai beni della ricorrente; 7. il motivo è infondato; 7.1. La CTR non ha trascurato di esaminare la perizia. Al contrario ha motivatamente escluso che detta perizia potesse “dare prova della assenza del beneficio”. Si legge infatti nella sentenza impugnata: “… anche se la perizia di parte sembrerebbe affermate che alcuni cespiti della contribuente non avrebbero tratto alcun vantaggio perché allagati dalle acque meteoriche non raccolte ai canali di scarico, a ben vedere si tratta non di una valutazione tecnica sull’effettiva assenza di beneficio e sulle cause delle esondazioni ma di una mera descrizione del fenomeno, l’allagamento, che può avere anche altre cause. In altri termini la perizia non dimostra che, negli anni per cui è causa, le opere consortili non abbiano svolto al loro funzione di difesa idrica”; 8. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato; 9. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Consorzio controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2200,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
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