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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45369/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e con i quali si denuncia l'eccessività della pena sono manifestamente infondati essendo stata applicata la pena minima prevista per il reato di resistenza con aumento di mesi due per la continuazione con il delitto di oltraggio ed avendo già i giudici del merito ritenute irrilevanti le condizioni personali dell'imputato (ubriachezza) genericamente evocate con il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di( euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e con i quali si denuncia l'eccessività della pena sono manifestamente infondati essendo stata applicata la pena minima prevista per il reato di resistenza con aumento di mesi due per la continuazione con il delitto di oltraggio ed avendo già i giudici del merito ritenute irrilevanti le condizioni personali dell'imputato (ubriachezza) genericamente evocate con il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di( euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45369/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris