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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01985/2023

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o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C23 E243A), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 77; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 002595570695), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via M. Mercati, n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro-temporedella Giunta regionale; - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma – Sezione Usi civici n. 6869/2018 (pubblicata in data 29 ottobre 2018 e notificata in pari data); R.G.N.35820/18 C.C. 29/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2017, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo in appello avverso la sentenza del Commissario agli [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo n. 36/2016 (depositata il 12 dicembre 2016 e notificata il 20 dicembre 2016), con la quale detto Commissario aveva accertato la natura demaniale civica dei fondi siti in agro di Bomba –loc.

“[OSCURATO:PERSONA]” (identificato in catasto al foglio 10, part. 367, di are 9 e c.are 20), ordinando la reintegra di tali terreni in favore del Comune di Bomba, mandando alla Regione Abruzzo per l’incombente, con i conseguenti provvedimenti in ordine alla trascrizione e alle spese.

Con la formulata impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] invocava la riforma della predetta decisione, deducendo che il progetto di verifica demaniale del citato Comune era da considerarsi errato nella parte in cui aveva classificato come demanio comunale occupato abusivamente il terreno identificato con la menzionata particella, mentre i diritti di uso civico su tale fondo avrebbero potuto essere liquidati con l’affrancazione del canone, previo accertamento che il terreno stesso era occupato fin da epoca anteriore al 1810 da coloni inamovibili, i quali avevano apportato migliorie “fixe vinctae” e che avevano acquisito i diritti di“quasi dominus”.

2. Decidendo sul gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione del solo appellato Comune di Bomba, la Corte di appello di Roma – Sez. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 6869/2018 (pubblicata il 29 ottobre 2018), dichiarava l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c., lasciando accollate le spese del grado a carico di quelle anticipanti.

A sostegno dell’adottata decisione la citata Corte di appello rilevava che – sul presupposto che il contraddittorio era stato instaurato in primo grado anche nei confronti della Regione Abruzzo (quale parte che aveva proceduto all’approvazione della verifica demaniale dell’indicato Comune e che avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione della reintegra disposta con l’impugnata sentenza) – andava rinnovata la notific azione dell’atto di reclamo nei suoi confronti, siccome nullo per mancanza della “vocatio in ius”.

Tuttavia, poiché con l’atto rinnovato era stata ancora omessa la “vocatio in ius” e non erano stati indicati i requisiti prescritti dall’art. 163, n. 7, c.p.c., in difetto della costituzione della Regione Abruzzo e stante la nullità della nuova citazione in appello (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), eccepita anche dal Comune di Bomba, non poteva che conseguire la declaratoria di estinzione del processo, in applicazione del menzionato art. 307, comma 3, c.p.c. .

La Corte laziale escludeva, altresì, che sussistevano i presupposti per la concessione della rimessione in termini in favore del reclamante- appellante, siccome generica e, comunque, priva di riscontri probatori.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso il Comune di Bomba, mentre la Regione Abruzzo non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la mancata applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 1078/1930 e degli artt. 33, 34 e 36 del d. lgs. n. 150/2011, sul presupposto che il giudizio in questione era stato dallo stesso introdotto con ricorso depositato il 2 maggio 2007 davanti al Commissario agli [OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila e che – con riferimento alle predette norme – non si sarebbe potuta ritenere sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della Regione Abruzzo.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’erronea applicazione degli artt. 164, comma 2, e 307, comma 3, c.p.c., con conseguente illegittimità dell’ordine di rinnovazione della notifica alla Regione Abruzzo, stante la non necessità della sua partecipazione al giudizio di reclamo, siccome non litisconsorte necessaria nella fase di appello degli [OSCURATO:PERSONA].

3. Rileva il collegio che i due motivi – esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi – sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono.

Dal punto di vista dello svolgimento della vicenda fattuale, è preliminare osservare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva in origine esperito l’azione per opporsi all’atto notificatogli dal Comune di Bomba recante il n. prot. 2930 del 29 novembre 2006, con il quale lo stesso Comune, all’esito dell’avvenuta pubblicazione del progetto di verifica demaniale, aveva accertato che l’attore dovesse considerarsi occupante abusivo del terreno distinto in catasto al foglio 10, part. 367, proposto per la reintegra.

Il ricorso introduttivo era stato formulato nei soli confronti del citato Comune ma – poiché sussisteva un intere sse proprio anche della Regione Abruzzo a partecipare al giudizio, identificandosi con l’Ente anche aveva approvato la verifica demaniale del Comune – il contraddittorio veniva esteso, a seguito di apposito ordine “iussu iudicis”, anche nei confronti dellastessa, cui seguiva la sua costituzione in giudizio.

In virtù dell’intervenuta sentenza del competente Commissario per gli Usi civici n. 36/2016 (con la quale era stata accertata la natura demaniale civica del fondo controverso ed era stata ordinata la sua reintegra in favore del Comune di Bomba, mandando per l’incombente alla Regione Abruzzo), il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, notificandolo anche alla Regione Abruzzo, ma invalidamente, ovvero per mancanza di “vocatio in ius” ed anche omettendo l’avvertimento di cui all’art. 163, comma 1, n. 7), c.p.c.

Pertanto, su espressa richiesta del suo difensore, veniva concesso all’appellante un nuovo termine per rinnovare la notifica del reclamo nei confronti della citata Regione, ma anche l’atto nuovamente notificato conteneva gli stessi vizi del precedente, avuto riguardo al mancato invito dell’appellata a costituirsi nel termine e nelle forme di legge con il relativo citato avvertimento.

Per effetto della successiva invalidità dell’atto di reclamo così come notificato nei riguardi della Regione Abruzzo (senza che la stessa si fosse costituita, producendo efficacia sanante), la Corte di appello ha fatto applicazione dell’art. 307, comma 3, c.p.c., dichiarando l’estinzione del giudizio.

Ciò posto, va evidenziato che – dall’evoluzione complessiva del giudizio – emerge come sia stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], anche per effetto di quanto avvenuto in primo grado, a notificare l’atto di reclamo nei confronti sia del Comune di Bomba (costituitosi) che della Regione Abruzzo, evidentemente individuate e ritenute le sole interessate – per come ammette l’art. 4 della legge n. 1078/1930 - ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, nei cui confronti, pertanto, il contraddittorio – pur vertendosi in una ipotesi di mero litisconsorzio processuale – avrebbe dovuto essere regolarmente instaurato, evenienza non verificatasi, per quanto posto in risalto precedentemente, nei riguardi dell’appellata Regione Abruzzo (non costituitasi) anche con riferimento alla notificazione (di cui era stata ordinata la rinnovazione) del secondo atto impugnatorio, in quanto risultato nuovamente nullo per difetto di una valida “vocatio in ius”, già mancante nel primo atto di reclamo.

Quindi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente con i proposti motivi, non è venuta in rilievo – nella presente vicenda processuale – una questione sulla sussistenza o meno di una ipotesi di litisconsorzio necessario in senso proprio nei confronti della Regione Abruzzo (ente nei cui riguardi era già stato esteso il contraddittorio in primo grado), bensì quella del rispetto dell’ordine di rinnovazione dell’atto di reclamo in forma valida (ovvero rispettando tutti i requisiti stabiliti dall’art. 163 c.p.c.) e della sua conseguente notificazione nei riguardi della stessa Regione, che non si era costituita in secondo grado.

Pertanto, la Corte di appello non ha provveduto propriamente a disporre l’integrazione del contradditorio nei confronti di una parte pretermessa, ma ha ordinato la rinnovazione dell’atto di impugnazione (e della sua notificazione) in quanto nullo per i vizi ricondotti al mancato rispetto di alcuni dei requisiti prescritti dal citato art. 163 c.p.c. (come in precedenza indicati) nei riguardi della Regione Abruzzo, quale parte già partecipante al giudizio di primo grado e non costituitasi in secondo grado, con effetto sanante.

Pertanto, non avendo l’appellante [OSCURATO:PERSONA] dato rituale seguito, nel termine fissato, all’ordine di rinnovazione dell’atto di reclamo alla Regione Abruzzo con eliminazione del vizio di “vocatio in ius” da cui era affetto il primo atto di appello, avendo provveduto ad eseguire la notificazione nel termine assentito di un nuovo atto di reclamo a sua volta nullo per non contenere l’espresso invito della Regione a comparire nella nuova udienza stabilita nel termine e nelle forme di legge, con il relativo avvertimento (di cui al disposto dell’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.), la Corte di appello -a seguito del rilievo della nuova nullità in relazione alla previsione dell’art. 164 c.p.c. - ha legittimamente dichiarato l’estinzione del giudizio in virtù dell’art. 307, comma 3, c.p.c., con riferimento (nella sua versione “ratione temporis” applicabile, tenuto conto che il giudizio “de quo” è stato introdotto nel 2017) all’art. 291, comma 3, c.p.c. (che contempla un termine perentorio con riguardo al rispetto dell’ordine di rinnovazione dell’atto processuale di evocazione in giudizio, la cui disposizione è pacificamente applicabile anche in grado di appello: v.

Cass. n. 6947/1992 e Cass. n. 2593/2006).

4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Bomba, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra il ricorrente e l’intimata Regione Abruzzo, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva in questa sede.

In relazione alla natura della causa non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Bomba, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 novembre 2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C23 E243A), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 77; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 002595570695), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via M. Mercati, n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro-temporedella Giunta regionale; - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma – Sezione Usi civici n. 6869/2018 (pubblicata in data 29 ottobre 2018 e notificata in pari data); R.G.N.35820/18 C.C. 29/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2017, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo in appello avverso la sentenza del Commissario agli [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo n. 36/2016 (depositata il 12 dicembre 2016 e notificata il 20 dicembre 2016), con la quale detto Commissario aveva accertato la natura demaniale civica dei fondi siti in agro di Bomba –loc. “[OSCURATO:PERSONA]” (identificato in catasto al foglio 10, part. 367, di are 9 e c.are 20), ordinando la reintegra di tali terreni in favore del Comune di Bomba, mandando alla Regione Abruzzo per l’incombente, con i conseguenti provvedimenti in ordine alla trascrizione e alle spese. Con la formulata impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] invocava la riforma della predetta decisione, deducendo che il progetto di verifica demaniale del citato Comune era da considerarsi errato nella parte in cui aveva classificato come demanio comunale occupato abusivamente il terreno identificato con la menzionata particella, mentre i diritti di uso civico su tale fondo avrebbero potuto essere liquidati con l’affrancazione del canone, previo accertamento che il terreno stesso era occupato fin da epoca anteriore al 1810 da coloni inamovibili, i quali avevano apportato migliorie “fixe vinctae” e che avevano acquisito i diritti di“quasi dominus”. 2. Decidendo sul gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione del solo appellato Comune di Bomba, la Corte di appello di Roma – Sez. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 6869/2018 (pubblicata il 29 ottobre 2018), dichiarava l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c., lasciando accollate le spese del grado a carico di quelle anticipanti. A sostegno dell’adottata decisione la citata Corte di appello rilevava che – sul presupposto che il contraddittorio era stato instaurato in primo grado anche nei confronti della Regione Abruzzo (quale parte che aveva proceduto all’approvazione della verifica demaniale dell’indicato Comune e che avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione della reintegra disposta con l’impugnata sentenza) – andava rinnovata la notific azione dell’atto di reclamo nei suoi confronti, siccome nullo per mancanza della “vocatio in ius”. Tuttavia, poiché con l’atto rinnovato era stata ancora omessa la “vocatio in ius” e non erano stati indicati i requisiti prescritti dall’art. 163, n. 7, c.p.c., in difetto della costituzione della Regione Abruzzo e stante la nullità della nuova citazione in appello (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), eccepita anche dal Comune di Bomba, non poteva che conseguire la declaratoria di estinzione del processo, in applicazione del menzionato art. 307, comma 3, c.p.c. . La Corte laziale escludeva, altresì, che sussistevano i presupposti per la concessione della rimessione in termini in favore del reclamante- appellante, siccome generica e, comunque, priva di riscontri probatori. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Comune di Bomba, mentre la Regione Abruzzo non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la mancata applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 1078/1930 e degli artt. 33, 34 e 36 del d. lgs. n. 150/2011, sul presupposto che il giudizio in questione era stato dallo stesso introdotto con ricorso depositato il 2 maggio 2007 davanti al Commissario agli [OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila e che – con riferimento alle predette norme – non si sarebbe potuta ritenere sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della Regione Abruzzo. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’erronea applicazione degli artt. 164, comma 2, e 307, comma 3, c.p.c., con conseguente illegittimità dell’ordine di rinnovazione della notifica alla Regione Abruzzo, stante la non necessità della sua partecipazione al giudizio di reclamo, siccome non litisconsorte necessaria nella fase di appello degli [OSCURATO:PERSONA]. 3. Rileva il collegio che i due motivi – esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi – sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono. Dal punto di vista dello svolgimento della vicenda fattuale, è preliminare osservare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva in origine esperito l’azione per opporsi all’atto notificatogli dal Comune di Bomba recante il n. prot. 2930 del 29 novembre 2006, con il quale lo stesso Comune, all’esito dell’avvenuta pubblicazione del progetto di verifica demaniale, aveva accertato che l’attore dovesse considerarsi occupante abusivo del terreno distinto in catasto al foglio 10, part. 367, proposto per la reintegra. Il ricorso introduttivo era stato formulato nei soli confronti del citato Comune ma – poiché sussisteva un intere sse proprio anche della Regione Abruzzo a partecipare al giudizio, identificandosi con l’Ente anche aveva approvato la verifica demaniale del Comune – il contraddittorio veniva esteso, a seguito di apposito ordine “iussu iudicis”, anche nei confronti dellastessa, cui seguiva la sua costituzione in giudizio. In virtù dell’intervenuta sentenza del competente Commissario per gli Usi civici n. 36/2016 (con la quale era stata accertata la natura demaniale civica del fondo controverso ed era stata ordinata la sua reintegra in favore del Comune di Bomba, mandando per l’incombente alla Regione Abruzzo), il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, notificandolo anche alla Regione Abruzzo, ma invalidamente, ovvero per mancanza di “vocatio in ius” ed anche omettendo l’avvertimento di cui all’art. 163, comma 1, n. 7), c.p.c. Pertanto, su espressa richiesta del suo difensore, veniva concesso all’appellante un nuovo termine per rinnovare la notifica del reclamo nei confronti della citata Regione, ma anche l’atto nuovamente notificato conteneva gli stessi vizi del precedente, avuto riguardo al mancato invito dell’appellata a costituirsi nel termine e nelle forme di legge con il relativo citato avvertimento. Per effetto della successiva invalidità dell’atto di reclamo così come notificato nei riguardi della Regione Abruzzo (senza che la stessa si fosse costituita, producendo efficacia sanante), la Corte di appello ha fatto applicazione dell’art. 307, comma 3, c.p.c., dichiarando l’estinzione del giudizio. Ciò posto, va evidenziato che – dall’evoluzione complessiva del giudizio – emerge come sia stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], anche per effetto di quanto avvenuto in primo grado, a notificare l’atto di reclamo nei confronti sia del Comune di Bomba (costituitosi) che della Regione Abruzzo, evidentemente individuate e ritenute le sole interessate – per come ammette l’art. 4 della legge n. 1078/1930 - ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, nei cui confronti, pertanto, il contraddittorio – pur vertendosi in una ipotesi di mero litisconsorzio processuale – avrebbe dovuto essere regolarmente instaurato, evenienza non verificatasi, per quanto posto in risalto precedentemente, nei riguardi dell’appellata Regione Abruzzo (non costituitasi) anche con riferimento alla notificazione (di cui era stata ordinata la rinnovazione) del secondo atto impugnatorio, in quanto risultato nuovamente nullo per difetto di una valida “vocatio in ius”, già mancante nel primo atto di reclamo. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente con i proposti motivi, non è venuta in rilievo – nella presente vicenda processuale – una questione sulla sussistenza o meno di una ipotesi di litisconsorzio necessario in senso proprio nei confronti della Regione Abruzzo (ente nei cui riguardi era già stato esteso il contraddittorio in primo grado), bensì quella del rispetto dell’ordine di rinnovazione dell’atto di reclamo in forma valida (ovvero rispettando tutti i requisiti stabiliti dall’art. 163 c.p.c.) e della sua conseguente notificazione nei riguardi della stessa Regione, che non si era costituita in secondo grado. Pertanto, la Corte di appello non ha provveduto propriamente a disporre l’integrazione del contradditorio nei confronti di una parte pretermessa, ma ha ordinato la rinnovazione dell’atto di impugnazione (e della sua notificazione) in quanto nullo per i vizi ricondotti al mancato rispetto di alcuni dei requisiti prescritti dal citato art. 163 c.p.c. (come in precedenza indicati) nei riguardi della Regione Abruzzo, quale parte già partecipante al giudizio di primo grado e non costituitasi in secondo grado, con effetto sanante. Pertanto, non avendo l’appellante [OSCURATO:PERSONA] dato rituale seguito, nel termine fissato, all’ordine di rinnovazione dell’atto di reclamo alla Regione Abruzzo con eliminazione del vizio di “vocatio in ius” da cui era affetto il primo atto di appello, avendo provveduto ad eseguire la notificazione nel termine assentito di un nuovo atto di reclamo a sua volta nullo per non contenere l’espresso invito della Regione a comparire nella nuova udienza stabilita nel termine e nelle forme di legge, con il relativo avvertimento (di cui al disposto dell’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.), la Corte di appello -a seguito del rilievo della nuova nullità in relazione alla previsione dell’art. 164 c.p.c. - ha legittimamente dichiarato l’estinzione del giudizio in virtù dell’art. 307, comma 3, c.p.c., con riferimento (nella sua versione “ratione temporis” applicabile, tenuto conto che il giudizio “de quo” è stato introdotto nel 2017) all’art. 291, comma 3, c.p.c. (che contempla un termine perentorio con riguardo al rispetto dell’ordine di rinnovazione dell’atto processuale di evocazione in giudizio, la cui disposizione è pacificamente applicabile anche in grado di appello: v. Cass. n. 6947/1992 e Cass. n. 2593/2006). 4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Bomba, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra il ricorrente e l’intimata Regione Abruzzo, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva in questa sede. In relazione alla natura della causa non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Bomba, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 novembre 2022. I
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