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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1976

Cassazione n. 23672/2026

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CONVERSANO il 28/07/1976 9 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Ambruoso ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna resa il 30/09/2024 dal locale Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Ritenuto che i due motivi sollevati (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità, atteso che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello (p. 3) ha ricordato i numerosi precedenti dell'imputato, di gravità non irrilevante, nonché l'assenza di alcun elemento suscettibile di essere valorizzato al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, non senza affermare che il trattamento risulta rispondente al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MDePOS1~CANICEULFRIA26 2026 F iGì;.wzoèttO De SafitÉ6 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONVERSANO il 28/07/1976 9 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Ambruoso ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna resa il 30/09/2024 dal locale Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Ritenuto che i due motivi sollevati (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità, atteso che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello (p. 3) ha ricordato i numerosi precedenti dell'imputato, di gravità non irrilevante, nonché l'assenza di alcun elemento suscettibile di essere valorizzato al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, non senza affermare che il trattamento risulta rispondente al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDePOS1~CANICEULFRIA26 2026 F iGì;.wzoèttO De SafitÉ6 2