CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00293/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25/01/2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di un anno, nove mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di rapina (capo j) di imputazione), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato tramite il difensore fiduciario lamentando inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che al riconoscimento di attenuanti generiche non nella massima estensione. 3. I motivi proposti sono manifestamente infondati. 3.1. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge e al vizio di motivazione (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), alla sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), alla non configurabilità di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato a taluni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata alle censure non oggetto di rinuncia. Nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02). 3.2. Nel caso di specie la prima doglianza attiene alla mancata assoluzione per la presenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., profilo attinente alla responsabilità che neppure era stato oggetto di ricorso in appello (con il quale l'imputato si era doluto unicamente della qualificazione giuridica del fatto). Quanto alla seconda doglianza, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in misura perfettamente aderente alla volontà espressa dalle parti che, come riportato in sentenza (pag.1), nell'accordo avevano concordato il riconoscimento di attenuanti generiche tuttavia calcolando, per l'effetto, una diminuzione della sanzione base in misura inferiore al terzo; in ordine alla congruità di tale proposta i giudici si sono espressamente pronunciati valorizzando l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso