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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 agosto 1975

Cassazione n. 09194/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Messina 01/08/1975 avverso la sentenza n. 799/20 della Corte di appello di Messina del 03/07/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, che formula tre motivi di censura.

Violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello non ha di fatto valutato il grado di pericolosità in concreto della condotta dell'imputato, sorpreso nelle immediate adiacenze della propria abitazione e in particolare nell'androne che congiunge lo stabile in cui la stessa è ubicata con l'annesso parcheggio esterno.

Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Dichiaratosi colpevole, l'imputato è stato condannato ad una pena eccessiva, anche tenuto conto dell'opzione per il rito abbreviato; il giudice di primo grado è venuto meno all'obbligo di motivazione, omettendo qualunque richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nonostante il sensibile discostamento dai livelli minimi edittali.

Violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

La Corte di appello avrebbe potuto riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, in ordine alle quali non ha svolto, del resto, alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Esaminando in via preliminare il secondo motivo di ricorso, ne va dichiarata la improponibilità, limitandosi il ricorrente a dolersi in maniera generica del carattere eccessivo della pena, in realtà applicata nel minimo edittale fissato con legge n. 199 del 26 novembre 2010.

Quanto alla pretesa carenza di motivazione, costituisce principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in tema di trattamento sanzionatorio la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, e sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra molte v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e al., Rv. 271243) Discorso in parte diverso, ancorché non dissimile per conclusioni, riguarda la doglianza relativa alla mancanza assoluta di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo) nonché dell'esimente del fatto di speciale tenuità (primo motivo) nonostante la pena non irrisoria applicata, l'assenza di recidiva dell'imputato e l'espressa attestazione da parte della Corte di appello, che non si è, però, curata di argomentare sui corrispondenti punti della decisione.

L'esame dell'atto di appello consente, tuttavia, di verificare che entrambe le doglianze erano state formulate in maniera del tutto generica e in termini di mera richiesta, senza svolgimento di specifiche argomentazioni a sostegno, sicché va fatta applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr. Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, dep. il 13/09/2021, Rv. 281999).

L'argomento è ovviamente estensibile anche al tema dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. in forza dell'altro e più generale principio che legittima la mancata considerazione da parte del giudice dell'impugnazione del motivo originariamente inammissibile (Sez. 6, n. 47772 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 140 febbraio 2022 Il consigliere es ensore DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Messina 01/08/1975 avverso la sentenza n. 799/20 della Corte di appello di Messina del 03/07/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, che formula tre motivi di censura. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello non ha di fatto valutato il grado di pericolosità in concreto della condotta dell'imputato, sorpreso nelle immediate adiacenze della propria abitazione e in particolare nell'androne che congiunge lo stabile in cui la stessa è ubicata con l'annesso parcheggio esterno. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Dichiaratosi colpevole, l'imputato è stato condannato ad una pena eccessiva, anche tenuto conto dell'opzione per il rito abbreviato; il giudice di primo grado è venuto meno all'obbligo di motivazione, omettendo qualunque richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nonostante il sensibile discostamento dai livelli minimi edittali. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe potuto riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, in ordine alle quali non ha svolto, del resto, alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Esaminando in via preliminare il secondo motivo di ricorso, ne va dichiarata la improponibilità, limitandosi il ricorrente a dolersi in maniera generica del carattere eccessivo della pena, in realtà applicata nel minimo edittale fissato con legge n. 199 del 26 novembre 2010. Quanto alla pretesa carenza di motivazione, costituisce principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in tema di trattamento sanzionatorio la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, e sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra molte v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e al., Rv. 271243) Discorso in parte diverso, ancorché non dissimile per conclusioni, riguarda la doglianza relativa alla mancanza assoluta di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo) nonché dell'esimente del fatto di speciale tenuità (primo motivo) nonostante la pena non irrisoria applicata, l'assenza di recidiva dell'imputato e l'espressa attestazione da parte della Corte di appello, che non si è, però, curata di argomentare sui corrispondenti punti della decisione. L'esame dell'atto di appello consente, tuttavia, di verificare che entrambe le doglianze erano state formulate in maniera del tutto generica e in termini di mera richiesta, senza svolgimento di specifiche argomentazioni a sostegno, sicché va fatta applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr. Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, dep. il 13/09/2021, Rv. 281999). L'argomento è ovviamente estensibile anche al tema dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. in forza dell'altro e più generale principio che legittima la mancata considerazione da parte del giudice dell'impugnazione del motivo originariamente inammissibile (Sez. 6, n. 47772 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 140 febbraio 2022 Il consigliere es ensore DEPOS
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