CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1666-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - contro ricorrenti - avverso la sentenza n. 984/7/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di tributi Ilor e Irpef per l'annualità d'imposta 1980 per un importo dichiarato pari ad euro 4.013,21 rilevando la legittimità nel merito della pretesa impositiva e l'adeguata motivazione della cartella impugnata e la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 984/7/2021 depositata il 2 aprile 2021 ne rigettava l'appello dichiarando l'estinzione del giudizio e ponendo le spese di lite in capo alla contribuente; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate a mezzo PEC in data 28 ottobre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 21 gennaio 2022; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la Ric. 2022 n. 01666 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte. Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8957 del 2022). P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricon-ente delle spese processuali che liquida in euro 300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] ente Lucio ciotti `)Izo [OSCURATO:PERSONA].LLERiA .01 G 'N, 2022, oggi, IliCANCELLIER