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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00692/2025

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024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17074/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe GALLUS, Luciano MANAIe Cristina MONTISCI, rappresentati e difesi dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat i in ROMA , in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec:[OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]:Fideiussione– Polizza fideiussoria –Mutuo – Opposizione decreto ingiuntivo –Presunzione abbandono istanze istruttorie in sede di precisazione conclusioni – Complessiva valutazione della condotta processuale - Indagine di merito – Necessità.

CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi BANCA di [OSCURATO:PERSONA] di ARBOREA – società cooperativa, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ( p ec: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorre nte - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n . 90 /202 2 , pubblicatain data 25 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. con sentenza n. 166/2019, in accoglimento del ricorso in opposizione instaurato daiconiugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2014,reso dallo stesso Tribunale, con cui la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] loro il pagamento degli importo di Euro 244.538,89 e di Euro 199.270,02, quale debito residuo di due mutui, rispettivamente stipulati nel 2007 e 2011, il Tribunale di Oristano ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento, in favore della banca, delle seguenti somme: euro 243.694,74, di cui euro 191.743,60 per capitale residuo ed euro 58.265,95, per rate scadute atitolo di residuo rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 20 dicembre 2007; euro 184.249,23, di cui euro 159.428,63 per capitale residuo ed euro 19.442,09 per rate scadute a titolo di residuo rimborso del mutuo chirografario stipulato in data 29 dicembre 2011, con liquidazione, alla data del 26 giugno2014, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenzefino alla data di estinzione; lo stesso Tribunale hapoi rigettato ogni altra CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi domanda e condannato gli opponenti al rimborso delle spese processuali in favore della Banca; per quanto ancora qui di rilievo, il credito azionato dalla Banca con la procedura monitoria deriva dalle fideiussioni rilasciate dai signori Gallus, Mattana, Manai e Montisci contestualmente ai menzionati, due distinti mutui, stipulati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente ai quali la banca, con raccomandata del 17 giugno 2014, aveva comunicato la risoluzione unilaterale, con valore di recesso ed intimato ai fideiussori, per entrambi i rapporti, il pagamento delle rate scadute del debito residuo; la società debitrice principale era poi stata dichiarata fallita dal Tribunale di Oristano, con sentenza n. 16/2014, e la B anca veniva ammessa al passivo del Fallimento, in esito alla domanda di ammissione al passivo regolarmente trasmessa al C uratore del Fallimento in data 04.11.2004;

2. la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione proposta dai predetti fideiussori, confermandola sentenza di prime cureed ha condannato gli appella nti , in solido , a rifondere le spese di lite del grado in favore della banca appellata; 3.avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Cagliari , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.

Ha resistito con controricorso Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Arborea –società cooperativa; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; hannodepositato memoria i soli ricorrent i .

Considerato che 1.con il primo motivo i ricorrent i denunciano la “ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 183,comma 6,c.p.c., nonché ex art. 360 n. 5 C.P.C. per contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ritualmente dedotti”; in particolare, assumono che la Corte d’appello (nonostante lo specifico motivo d’appello con cui venivano riproposti i mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di primo grado) ha applicato erroneamente le disposizioni previste dagli artt. 115 e 183, comma 6, c.p.c. laddove, dopo aver imputato ai ricorrenti di non aver reiterato l’istanza di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, gli ha negato la prova offerta, senza indicare le ragioni del diniego e senza dare un logico e coerente giudizio circa la inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti, cosicché il ragionamento posto alla base della decisione risulta incompleto;attraverso le prove richieste avrebbero potuto dimostrare che che Mattana e Montisi erano casalinghe e che quindi, rivestivano la qualifica di consumatori rispetto alla banca; inoltre avrebbero potuto dimostrare che l a [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con un consorzio fidi, la [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. con sede legale in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 9/12, dei contratti per garantire la sua esposizione debitoria nei confronti della Banca di Arborea.

2. c on il secondo motivo , lamenta no ex “ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 - 1938 – 1956 e 1957 del cod. civ. e per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”; nello specifico la Corte d’Appello avrebberitenuto, erroneamente, la non fondatezza dell’eccezione di nullità relativa alle fideiussioni posta alla base del decreto ingiuntivo;

3. con il terzo motivo, lamentano “ ex art. 360 n. 3 per la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 paragrafo 1 e 2 lett.

B) della Direttiva 93/13/CEE, nonché degli art. 3 –33 e 34 del D.Lgs n. 206/2005 e degli artt. 771 –1937 – 1938 – 1941 – 1957 – 1346 e 1418 del cod. civ.in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di effettuare la valutazione giuridico-qualitativa della nozione di consumatore da applicare al caso di specie in capo ricorrenti, nonché di verificare se le clausole contenute nel contratto di fideiussione CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi fossero abusive secondo la disciplina consumeristica; sarebbe incorsain errore anche perché la qualificazione dei contraenti come consumatori deve essere effettuata con riferimento al contratto di fideiussione e non al contratto di mutuo; 4.con il quarto motivo, lamentano “ ex art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 289/1990, nonché ai sensi dell’art. 360 n. 5 C.P.C. per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto, erroneamente, che non sia fondata l’eccezione di nullità relativa alle fideiussioni posta alla base del decreto ingiuntivo. 5.il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati; questa Corteha progressivamente chiarito chela parte la quale si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione ( v. da ultimo, Cass. Sez. 3,14/02/2024 n. 4102 , e tra tante, Cass. 04/04/2022 n. 10767; Cass. Sez. 2, 27/02/2019 n. 5741; Cass. Sez. 2, 31/05/2019 n. 15029, Cass. Sez. 3, 03/08/2017 n. 19352; si è al riguardo precisatala necessità, per ragioni di coerenza sistematica, di coordinare tale principio con gli altri principi dettati dagli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga specificatamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi difesa e del diritto a un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass.05/02/2019 n. 3229); la descritta presunzione può essere peraltro dal giudice di merito ritenuta superata qualora , in base all 'esame degli scritti difensivi e alla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o alla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, (Cass. Sez. 2, 10/11/2021, n. 33103, con riferimento a caso in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del dominus si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., è stata cassata la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata); ebbene,il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni, non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte(v. nello stesso senso per il caso di assenza del difensore all’udienza di pr ecisazione delle conclusioni Cass. Sez. 3, n. 5018 del 2014,Cass. n. 10033 del 2021); sulla base delrichiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso in esamei ricorrenti hanno documentato di aver depositato le CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi seconde memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e che a verbale diudienza ex art. 184 c.p.c. avevano insistito espressamente per l’ammissione dei mezzi istruttori volti a dimostrare sia che l e signora Mattana e Montisci fosse ro casaling he sia che la società debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA]) avesse stipulato con un Consorzio fidi -[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.- dei contratti per garantire la sua esposizione debitoria nei confronti della Banca di Arborea (cfr. pag. 10 del ricorso); 6.alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi , consegue l’accoglimento e la cassazione in relazione della sentenza impugnata , con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari,che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17074/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe GALLUS, Luciano MANAIe Cristina MONTISCI, rappresentati e difesi dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat i in ROMA , in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec:[OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]:Fideiussione– Polizza fideiussoria –Mutuo – Opposizione decreto ingiuntivo –Presunzione abbandono istanze istruttorie in sede di precisazione conclusioni – Complessiva valutazione della condotta processuale - Indagine di merito – Necessità. CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi BANCA di [OSCURATO:PERSONA] di ARBOREA – società cooperativa, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ( p ec: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorre nte - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n . 90 /202 2 , pubblicatain data 25 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. con sentenza n. 166/2019, in accoglimento del ricorso in opposizione instaurato daiconiugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2014,reso dallo stesso Tribunale, con cui la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] loro il pagamento degli importo di Euro 244.538,89 e di Euro 199.270,02, quale debito residuo di due mutui, rispettivamente stipulati nel 2007 e 2011, il Tribunale di Oristano ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento, in favore della banca, delle seguenti somme: euro 243.694,74, di cui euro 191.743,60 per capitale residuo ed euro 58.265,95, per rate scadute atitolo di residuo rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 20 dicembre 2007; euro 184.249,23, di cui euro 159.428,63 per capitale residuo ed euro 19.442,09 per rate scadute a titolo di residuo rimborso del mutuo chirografario stipulato in data 29 dicembre 2011, con liquidazione, alla data del 26 giugno2014, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenzefino alla data di estinzione; lo stesso Tribunale hapoi rigettato ogni altra CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domanda e condannato gli opponenti al rimborso delle spese processuali in favore della Banca; per quanto ancora qui di rilievo, il credito azionato dalla Banca con la procedura monitoria deriva dalle fideiussioni rilasciate dai signori Gallus, Mattana, Manai e Montisci contestualmente ai menzionati, due distinti mutui, stipulati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente ai quali la banca, con raccomandata del 17 giugno 2014, aveva comunicato la risoluzione unilaterale, con valore di recesso ed intimato ai fideiussori, per entrambi i rapporti, il pagamento delle rate scadute del debito residuo; la società debitrice principale era poi stata dichiarata fallita dal Tribunale di Oristano, con sentenza n. 16/2014, e la B anca veniva ammessa al passivo del Fallimento, in esito alla domanda di ammissione al passivo regolarmente trasmessa al C uratore del Fallimento in data 04.11.2004; 2. la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione proposta dai predetti fideiussori, confermandola sentenza di prime cureed ha condannato gli appella nti , in solido , a rifondere le spese di lite del grado in favore della banca appellata; 3.avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Cagliari , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Arborea –società cooperativa; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; hannodepositato memoria i soli ricorrent i . Considerato che 1.con il primo motivo i ricorrent i denunciano la “ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 183,comma 6,c.p.c., nonché ex art. 360 n. 5 C.P.C. per contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ritualmente dedotti”; in particolare, assumono che la Corte d’appello (nonostante lo specifico motivo d’appello con cui venivano riproposti i mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di primo grado) ha applicato erroneamente le disposizioni previste dagli artt. 115 e 183, comma 6, c.p.c. laddove, dopo aver imputato ai ricorrenti di non aver reiterato l’istanza di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, gli ha negato la prova offerta, senza indicare le ragioni del diniego e senza dare un logico e coerente giudizio circa la inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti, cosicché il ragionamento posto alla base della decisione risulta incompleto;attraverso le prove richieste avrebbero potuto dimostrare che che Mattana e Montisi erano casalinghe e che quindi, rivestivano la qualifica di consumatori rispetto alla banca; inoltre avrebbero potuto dimostrare che l a [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con un consorzio fidi, la [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. con sede legale in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 9/12, dei contratti per garantire la sua esposizione debitoria nei confronti della Banca di Arborea. 2. c on il secondo motivo , lamenta no ex “ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 - 1938 – 1956 e 1957 del cod. civ. e per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”; nello specifico la Corte d’Appello avrebberitenuto, erroneamente, la non fondatezza dell’eccezione di nullità relativa alle fideiussioni posta alla base del decreto ingiuntivo; 3. con il terzo motivo, lamentano “ ex art. 360 n. 3 per la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 paragrafo 1 e 2 lett. B) della Direttiva 93/13/CEE, nonché degli art. 3 –33 e 34 del D.Lgs n. 206/2005 e degli artt. 771 –1937 – 1938 – 1941 – 1957 – 1346 e 1418 del cod. civ.in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di effettuare la valutazione giuridico-qualitativa della nozione di consumatore da applicare al caso di specie in capo ricorrenti, nonché di verificare se le clausole contenute nel contratto di fideiussione CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fossero abusive secondo la disciplina consumeristica; sarebbe incorsain errore anche perché la qualificazione dei contraenti come consumatori deve essere effettuata con riferimento al contratto di fideiussione e non al contratto di mutuo; 4.con il quarto motivo, lamentano “ ex art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 289/1990, nonché ai sensi dell’art. 360 n. 5 C.P.C. per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto, erroneamente, che non sia fondata l’eccezione di nullità relativa alle fideiussioni posta alla base del decreto ingiuntivo. 5.il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati; questa Corteha progressivamente chiarito chela parte la quale si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione ( v. da ultimo, Cass. Sez. 3,14/02/2024 n. 4102 , e tra tante, Cass. 04/04/2022 n. 10767; Cass. Sez. 2, 27/02/2019 n. 5741; Cass. Sez. 2, 31/05/2019 n. 15029, Cass. Sez. 3, 03/08/2017 n. 19352; si è al riguardo precisatala necessità, per ragioni di coerenza sistematica, di coordinare tale principio con gli altri principi dettati dagli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga specificatamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi difesa e del diritto a un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass.05/02/2019 n. 3229); la descritta presunzione può essere peraltro dal giudice di merito ritenuta superata qualora , in base all 'esame degli scritti difensivi e alla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o alla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, (Cass. Sez. 2, 10/11/2021, n. 33103, con riferimento a caso in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del dominus si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., è stata cassata la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata); ebbene,il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni, non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte(v. nello stesso senso per il caso di assenza del difensore all’udienza di pr ecisazione delle conclusioni Cass. Sez. 3, n. 5018 del 2014,Cass. n. 10033 del 2021); sulla base delrichiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso in esamei ricorrenti hanno documentato di aver depositato le CC 6.11.2024 Ric. n. 17074/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi seconde memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e che a verbale diudienza ex art. 184 c.p.c. avevano insistito espressamente per l’ammissione dei mezzi istruttori volti a dimostrare sia che l e signora Mattana e Montisci fosse ro casaling he sia che la società debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA]) avesse stipulato con un Consorzio fidi -[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.- dei contratti per garantire la sua esposizione debitoria nei confronti della Banca di Arborea (cfr. pag. 10 del ricorso); 6.alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi , consegue l’accoglimento e la cassazione in relazione della sentenza impugnata , con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari,che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e
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