CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per tardività, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla condanna emessa nei confronti del predetto dal Tribunale in sede, in data 10 aprile 2018. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. L. Spadaro (omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto aspecifico rispetto al contenuto della motivazione e, comunque, diretto a rilevare l'omessa motivazione, in relazione all'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., soltanto enunciate e in alcuna parte illustrate. Rilevato, infatti, che è noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P