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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:555
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 ottobre 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑70/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/72/CE – [OSCURATO:SOCIETA] europea – Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207, pag. 25).

Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie, o non assicurandosi che le parti sociali adottino, attraverso un accordo, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 16, n. 1, di questa direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 ottobre 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑70/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/72/CE – [OSCURATO:SOCIETA] europea – Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207, pag. 25). Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie, o non assicurandosi che le parti sociali adottino, attraverso un accordo, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 16, n. 1, di questa direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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