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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 35141/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia e con un unico atto, ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Foggia in data 15/07/2025 che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. La difesa affida i ricorsi a due motivi, con i quali deduce:

2.1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità;

2.2. erronea applicazione di legge riguardo il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili per essere i motivi non consentiti in sede di legittimità.

A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

«Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Esclusa quindi la possibilità di denunciare vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed avendo comunque il giudice dato atto degli elementi che precludono un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quanto al lamentato rigetto delle circostanze attenuanti generiche - di cui risulta avere beneficiato il solo [OSCURATO:PERSONA] e non il coimputato Trapani - l'esame del verbale di udienza del 25 luglio 2025 consente di escludere che la pena inflitta ai ricorrenti non corrisponda, anche nelle componenti di calcolo, a quanto ha formato oggetto dell'accordo tra le parti.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese <LI, crr, processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia e con un unico atto, ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Foggia in data 15/07/2025 che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. 2. La difesa affida i ricorsi a due motivi, con i quali deduce: 2.1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; 2.2. erronea applicazione di legge riguardo il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili per essere i motivi non consentiti in sede di legittimità. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Esclusa quindi la possibilità di denunciare vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed avendo comunque il giudice dato atto degli elementi che precludono un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quanto al lamentato rigetto delle circostanze attenuanti generiche - di cui risulta avere beneficiato il solo [OSCURATO:PERSONA] e non il coimputato Trapani - l'esame del verbale di udienza del 25 luglio 2025 consente di escludere che la pena inflitta ai ricorrenti non corrisponda, anche nelle componenti di calcolo, a quanto ha formato oggetto dell'accordo tra le parti. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese <LI, crr, processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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