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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1977

Cassazione n. 09562/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1977 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - / ------- ,--..- ---- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'accogliere la sua istanza intesa al riconoscimento della continuazione in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, ha rideterminato la pena complessiva, quantificando quella del reato satellite (furto aggravato) nella misura di un anno di reclusione (in luogo della pena per esso originariamente inflitta, pari a due anni di reclusione e 800 euro di multa).

Nell'unico motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al riproporzionamento della pena, giustificato mediante il mero richiamo, ritenuto insufficiente, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.

In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso risulta inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

Il giudice a quo ha infatti rispettato il canone legale ex art. 81 cpv. cod. pen. e ha correttamente assolto l'obbligo di motivazione sulla nuova misura della pena, avendo operato una significativa riduzione rispetto a quella originariamente inflitta per il reato satellite, mantenendosi ben al di sotto della misura media di aumento che sarebbe stata consentita; in tal caso può ritenersi sufficiente, a fini argomentativi, il compendioso richiamo ai criteri di commisurazione di cui all'art.133 cod. pen. (tra le molte, Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101-01).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1977 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - / ------- ,--..- ---- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'accogliere la sua istanza intesa al riconoscimento della continuazione in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, ha rideterminato la pena complessiva, quantificando quella del reato satellite (furto aggravato) nella misura di un anno di reclusione (in luogo della pena per esso originariamente inflitta, pari a due anni di reclusione e 800 euro di multa). Nell'unico motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al riproporzionamento della pena, giustificato mediante il mero richiamo, ritenuto insufficiente, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza. Il giudice a quo ha infatti rispettato il canone legale ex art. 81 cpv. cod. pen. e ha correttamente assolto l'obbligo di motivazione sulla nuova misura della pena, avendo operato una significativa riduzione rispetto a quella originariamente inflitta per il reato satellite, mantenendosi ben al di sotto della misura media di aumento che sarebbe stata consentita; in tal caso può ritenersi sufficiente, a fini argomentativi, il compendioso richiamo ai criteri di commisurazione di cui all'art.133 cod. pen. (tra le molte, Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101-01). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]
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