CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 14024/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. e 55 comma 9 D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità; per quanto concerne la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, esso è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che lo stesso motivo di ricorso, per quanto attiene la mancata esclusione della recidiva, è generico in quanto, al di là di alcuni enunciati teorici, non spiega perché, nel caso di specie, l'aggravante andasse esclusa, pur a fronte di una motivazione della Corte di appello esistente, ancorché sintetica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settem