CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 030ZZG3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ciA Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998, commesso il 12 settembre 2016, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con i motivi numerati 3 e 4, assenza di motivazione sulla rilevanza della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa, relativa alla titolarità di permesso di soggiorno dal 2016 al 2018, a regolare attività lavorativa dal 23 gennaio 2015 al 30 giugno 2019, ai figli nati tra il 2013 e il 2018, dati significativi del fatto che l'imputato non poteva essere espulso nel 2016 e comunque aveva giustificato motivo per trattenersi nel territorio dello stato; ha chiesto, con il motivo n. 5, di acquisire il permesso di soggiorno rilasciato in data 7 aprile 2016, non prodotto nel giudizio di primo grado; ha eccepito, al motivo n. 6, la nullità del giudizio di primo grado in quanto all'udienze in data 25 luglio e 19 settembre 2022 l'imputato era detenuto per altra causa; ha denunciato, con il motivo n. 7, assenza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al contenimento della pena al minimo; ritenuto che l'eccezione processuale è manifestamente infondata, in quanto - esaminati gli atti - risulta che l'imputato era stato presente a dibattimento; che alle udienze in data 25 luglio e 19 settembre 2022, era stato assente e l'udienza era stata rinviata su richiesta del difensore; che alle successive udienze, alle quali l'imputato aveva partecipato, non era stato eccepito alcunché né era stata lamentata alcuna violazione del diritto di difesa; ritenuto che i motivi nn. 3, 4 e 5 hanno contenuto di merito, in quanto sollecitano una rivalutazione, anche sulla base di documenti non acquisiti agli atti, in ordine al giustificato motivo dell'inottemperanza all'espulsione, che è preclusa nel giudizio di legittimità; ritenuto che il motivo n. 7 sollecita la rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio, che il primo giudice ha motivato evidenziando i precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14