CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03 /0 5 /19 74 avverso l’ordinanzadel 23 / 09 / 202 5 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dellaSostituta procurat r ic e generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; letta la memoria difensiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pisa, che ha concluso perché la Corte di cassazione voglia annullare, contutte le conseguenze di legge, e dichiarare abnorme, per violazione degli artt. 423, 516 e 522 c.p.p.,l’ordinanza del Tribunale di Pisa del 23 settembre 2025. FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza dibattimentale del 23 settembre 2025 il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nell’ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 8, ha autorizzato la contestazione da parte del P.M. di udienza della aggravante dell’uso del metodo mafioso per i capi A) e B) , esclusa dal GUP nel decreto che aveva disposto il giudizio, e la correzione, nel capo C), dell’errore materiale relativo all’omissione della parte espositiva relativa agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), concedendo termine alla difesa e disponendo la notifica del verbale agli imputati assenti, con facoltà di chiedere eventuali nuove prove e riti alternativi, ove concedibili. 2. P ropone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],deducendo l’abnormità dell’ordinanza. Con un unico motivo eccepisce la violazione di legge con riferimento agli artt. 423, 516 e 522 cod. proc. pen. Premette che la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze aveva chiesto il rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A), B) e C) della rubrica; che il Gup del Tribunale di Firenze con decreto del 24 settembre 2025 aveva disposto il giudizio davanti al Tribunale di Pisa, con esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per tutti i reati contestati, modificando i capi A) e C) (nel senso di escludere, per il primo,la minaccia esplicitata derivante dall’appartenenza alla cosca dei Gallace di Guardavalle dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per il secondo, la creazione di un centro illecito di interessi imprenditoriali, con collusione di funzionari pubblici per essere favorito nell’affidamento di appalti); che tale decreto doveva considerarsi nullo,perché il Gup aveva modificato l’imputazione, esercitando un potere estraneo al sistema processuale, che stabilisce in tal caso l’invio degli atti al P.M. per le modifiche necessarie; che, chiamato il processo davanti al Tribunale di Pisa, le difese avevano chiesto che gli atti fossero trasmessi alla Procura di Pisa e che venisse celebrata ex novol’udienza preliminare, attesa l’esclusione dell’aggravante, con rimessione degli imputati nei termini per chiedere i riti alternativi; che il Tribunale aveva rigettato l’eccezione preliminare, rimettendo, tuttavia, le parti intermine per accedere ai riti alternativi, stante la modifica dell’imputazione da parte del Gup; che, infatti, uno degli imputati aveva chiesto la prosecuzione del processo con il rito abbreviato, mentre gli altri avevano optato per il rito ordinario, con conseguente stralcio delleloro posizionie trasmissione degli atti ad altra sezione dello stesso Tribunale; che in tale sede era iniziata l’attività istruttoria ed il P.M., interrompendo l’assunzione di una prova testimoniale, aveva modificato l’imputazione, contestando nuovamente agli imputati l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento ai fatti di cui ai capi A) e B), chiedendo di correggere l’errore materiale contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativamente all’omissione della parte relativa al [OSCURATO:PERSONA] e al Cantini; che, nonostante l’opposizione della difesa, il Tribunale aveva accolto la richiesta con ordinanza del 23 settembre 2025, odiernamente impugnata. Tutto ciò premesso, ad avviso delle difesa il provvedimento deve ritenersi abnorme, in quanto l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto rilevare la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituire gli atti al Gup del Tribunale di Firenze per i provvedimenti consequenziali; in ogni caso, la diversità del fatto, del reato concorrente o delle circostanze aggravanti non po teva legittimare da parte del Tribunale la modifica della contestazione, se non a seguito dell’istruttoria dibattimentale che faccia emer gere elementi nuovi o non correttamente valutati in precedenza dall’organo di accusa, ipotesi entrambe estranee al caso di specie. Con memoria del 27 novembre 2025, la difesa ha insistito nel motivo di ricorsoe nella eccepita abnormità dell’ordinanza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La tesi difensiva si basa sull’erroneo presupposto della cristallizzazione dell’imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, che impedirebbe la revisione della stessa nella fase dibattimentale. È invece certa la possibilità della modifica dell’imputazione, e finanche delle contestazioni suppletive, in dibattimento, essendo essa espressamente prevista e disciplinata dal codice di procedura penale agli artt. 516 e sgg. del capo IV del titolo II del Libro VII dedicato al giudizio. Né tale facoltà potrebbe ritenersi preclusa, a differenza di quanto assume la difesa, allorquando, come nel caso di specie, non si fondi sulle nuove emergenzedibattimentali e sia esercitata all’inizio dell’istruttoria dibattimentale(ed anche prima dell’apertura del dibattimento). 3.1. Èpacifico nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. p roc . p en . e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. p roc . p en . possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e,dunque , anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo,Rv. 212757 – 01, principio riaffermato tra le altre pronunce, da Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903 –01, e, di recente, con riferimenti anche alla cd. riforma Cartabia, da Sez. 5, n. 40094 del 11/11/2025, Ceresani, non mass.). Ciò che rileva, in definitiva, è che al Pubblico Ministero sia consentito modificare l'imputazione in base agli elementi d'accusa già acquisiti nelle indagini preliminari e che, a sua volta, l'imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall'inizio del dibattimento contrastarli efficacemente; a fronte dell’esercizio di tale facoltà da parte del Pubblico Ministero, senza specifici limiti temporali, stante il generale principio di non regressione del procedimento, l'imputato, infatti, ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (tra tante, Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, dep.2016, Scalia, Rv. 266081 – 01 ) ; facoltà, queste ultime, espressamente contemplate nell’ordinanza impugnata. 3.2. È pur vero che, nel caso in esame, il G up in sede di udienza preliminare aveva diversamente valutato la questione sulla sussistenza dell’aggravante in questione, ma è appena il caso di richiamare a riguardo la fisiologica possibilità ditale diversità di giudizio e la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo la quale in caso di contrasto tra ilgiudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/0