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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34870/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto il ricorrente, con argomentazioni in punto di fatto e prive di specificità, perché reiterative di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, ha contestato l'asserita insufficienza del materiale probatorio posto a base della decisione dei giudici di merito, finendo col prospettare doglianze avulse al sindacato dinanzi a questa Corte, alla quale è preclusa una rilettura delle risultanze processuali con criteri di apprezzamento diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, poiché il controllo di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, in conclusione, contrariamente a quanto contestato, i giudici di merito, con una lineare e logica motivazione esente da vizi, e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01) hanno congruamente indicato congrue ragioni di diritto e plurimi elementi di fatto sulla base dei quali debba ritenersi pienamente integrato il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente e infondato l'assunto difensivo in ordine al cosiddetto "falso grossolano" (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto il ricorrente, con argomentazioni in punto di fatto e prive di specificità, perché reiterative di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, ha contestato l'asserita insufficienza del materiale probatorio posto a base della decisione dei giudici di merito, finendo col prospettare doglianze avulse al sindacato dinanzi a questa Corte, alla quale è preclusa una rilettura delle risultanze processuali con criteri di apprezzamento diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, poiché il controllo di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, in conclusione, contrariamente a quanto contestato, i giudici di merito, con una lineare e logica motivazione esente da vizi, e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01) hanno congruamente indicato congrue ragioni di diritto e plurimi elementi di fatto sulla base dei quali debba ritenersi pienamente integrato il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente e infondato l'assunto difensivo in ordine al cosiddetto "falso grossolano" (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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