CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27142/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. 9505 del 2024, per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda,n. 8932 del 2024 che ha definito il ricorso 31715/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] Carolis101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, Ric. 2024n. 9505 sez. S2 - ud. 12-11-2024 - 2 - presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -con ordinanza n. 8932 del 2024, la Sezione seconda di questa Corte, decidendo sul ricorso 31715/2021, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, ha cassato il decreto della Corte di appello di Perugia nr. cron. 280/2021 e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, al pagamento della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo; -in motivazione, dopo aver riconosciuto la fondatezza del motivo di merito concernente il divieto di reformatio in peius e dei motivi concernenti le spese di giudizioha, quindi, esplicitamente statuito la condanna del Ministero al rimborso delle spese di lite, in favore della ricorrente, «in relazione ai precedenti procedimenti e gradi e fasi di giudizio»; -in dispositivo, tuttavia, ha pronunciato condanna del Ministero, a titolo di spese di lite, con distrazione, soltanto per l’originario procedimento di merito (definito con decreto n. 558 del 2016), per il primo procedimento di riassunzione (definito con decreto n. 65 del 2019) e per ciascuno dei precedenti giudizi di legittimità e di quello definite, non provvedendo sulle spese dell’ultimo giudizio di rinvio, conclusosi con il decreto n.280/2021, oggetto di impugnazione. Considerato che: Ric. 2024n. 9505 sez. S2 - ud. 12-11-2024 - 3 - -per principio consolidato, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-biscod. proc. civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Cass. Sez. 6 -3, n. 668 del 15/01/2019); -in particolare, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione (Cass., Sez. Un., n. 16415 del 21/06/2018; Cass. Sez. 3, n. 29029 del 13/11/2018); -nella specie, attesa l’evidenza del difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,può, pertanto, provvedersi alla chiesta correzione, mediante l’inserimento, al tredicesimo rigo del relativo dispositivo, dopo le parole «(definito con decreto n. 65 del 2019)», del seguente periodo: «euro 1.198,50, oltre accessori di legge e spese generali per il secondo procedimento di riassunzione (definito con decreto n. 280 del 2021)»; - resta ferma la distrazione disposta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarie, cioè, per l’ultimo giudizio di rinvio, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 9505 sez. S2 - ud. 12-11-2024 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] A bbate e [OSCURATO:PERSONA] , come risultanti dall’intestazione del decreto impugnato che lo ha definito; -non vi è luogo a statuizione sulle spese, considerata la natura del presente procedimento. P.Q.M La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, n. 8932 del 2024, mediante l’inserimento, al tredicesimo rigo del relativo dispositivo, dopo le parole «(definito con decreto n. 65 del 2019)», del seguente periodo: «euro 1.198,50, oltre accessori di legge e spese generali per il secondo procedimento di riassunzione (definito con decreto n. 280 del 2021)»; manda alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Roma, nella camer