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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34376/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/1969avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9405 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze, con cui si censurano l'affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio per il reato di peculato ascritto al ricorrente quale amministratore di sostegno di un soggetto fragile sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni, rispettivamente inerenti alla non sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla dedotta insussistenza di motivazione quanto alla pena; Considerato che le censure relative alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di peculato d'uso sono manifestamente infondate e riproduttive di quelle già adeguatamente scrutinate dalla Corte d'appello; Rilevato che la sentenza impugnata ha posto in evidenza, con puntuale e logico apparato argomentativo: l'incompatibilità ontologica dell'appropriazione del danaro con la destinazione ad uso solo momentaneo della res, come pure la natura appropriativa degli acquisti, non autorizzati dal Giudice tutelare, di più autovetture eccedenti le esigenze dell'amministrato e di una polizza intestata al ricorrente stesso, in quanto operazioni non corrispondenti ad alcun interesse dell'amministrato; Considerato, che è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione, al riguardo dovendosi considerare che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piermarini, Rv. 267795 - 01); 2configurare un unico reato a fronte di una pluralità di appropriazioni, trattandosi di operazioni distinte, autonome e distanziate nel tempo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M, [OSCURATO:PERSONA] Sezione VI; Peife 2 4 SET 2026"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/1969avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9405 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze, con cui si censurano l'affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio per il reato di peculato ascritto al ricorrente quale amministratore di sostegno di un soggetto fragile sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni, rispettivamente inerenti alla non sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla dedotta insussistenza di motivazione quanto alla pena; Considerato che le censure relative alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di peculato d'uso sono manifestamente infondate e riproduttive di quelle già adeguatamente scrutinate dalla Corte d'appello; Rilevato che la sentenza impugnata ha posto in evidenza, con puntuale e logico apparato argomentativo: l'incompatibilità ontologica dell'appropriazione del danaro con la destinazione ad uso solo momentaneo della res, come pure la natura appropriativa degli acquisti, non autorizzati dal Giudice tutelare, di più autovetture eccedenti le esigenze dell'amministrato e di una polizza intestata al ricorrente stesso, in quanto operazioni non corrispondenti ad alcun interesse dell'amministrato; Considerato, che è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione, al riguardo dovendosi considerare che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piermarini, Rv. 267795 - 01); 2configurare un unico reato a fronte di una pluralità di appropriazioni, trattandosi di operazioni distinte, autonome e distanziate nel tempo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M, [OSCURATO:PERSONA] Sezione VI; Peife 2 4 SET 2026"
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