CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21162/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,2498 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato -avverso la sentenza n. 600/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 2376/2023;Numero registro generale 18401/2024Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 21162/2026Data pubblicazione 22/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la decisione del Tribunale della stessa sede che avevarigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda dalmedesimo avanzata nei confronti del Ministero della giustizia (diseguito anche Ministero) per ottenere l’adeguamento, ex art. 22della l. n. 354 del 1975, della retribuzione spettante per il lavorocarcerario prestato in maniera continuativa dal mese dinovembre 2007 al mese di giugno 2020.2. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primogrado avendo ritenuto che la prestazione lavorativadell’appellante, durante il periodo di detenzione, non avevaavuto carattere continuativo, essendo stata intervallata daperiodi di inattività, cosicché doveva ritenersi che nellafattispecie fossero stati posti in essere distinti rapporti di lavoro,per ognuno dei quali era sorto un autonomo diritto a conseguirei relativi crediti, sottoposto a prescrizione decorrente dallacessazione di ciascuno di tali rapporti; di conseguenza, poichél’ultimo rapporto, in base alla documentazione fornita, risultavaessersi concluso il 31.01.2015, per come peraltro ammessodallo stesso appellante, la prescrizione del diritto retributivorivendicato doveva considerarsi già interamente maturataall’ottobre 2020, momento in cui era stato posto in essere ilprimo atto interruttivo utilmente considerabile.Numero registro generale 18401/2024Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 21162/2026Data pubblicazione 22/06/20263. Avverso la decisione della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi diimpugnazione, illustrati da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.4. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.5. L’INPS, evocato in giudizio fin dal primo grado, ha depositatocontroricorso con cui si è rimesso alla valutazione della Corte,ed ha chiesto, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, chevenisse riconosciuto l’obbligo del datore di lavoro del pagamentodella contribuzione dovuta e delle sanzioni civili dal dì del dovutoal saldo, nei limiti del termine di prescrizione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., censurandosi la decisione impugnata peraver disatteso i principi in tema di riparto dell’onere della prova,giacché essa aveva erroneamente affermato che «le differenzeretributive rivendicate nel ricorso di primo grado sarebberoprescritte perché si tratterebbe di distinti rapporti a termine icui crediti (anche ai fini della prescrizione) sarebbero autonomie distinti», senza che però l’esistenza di «detti rapporti atermine», fosse stata provata dalla parte che l’aveva dedotta.1.1. Pertanto, ha concluso il ricorrente, la Corte d’Appello«statuendo in favore della sussistenza di plurimi e distintirapporti di lavoro a termine», senza che fosse stata in alcunmodo dedotta, men che mai dallo stesso ricorrente, la natura atempo determinato di tali rapporti e la stipula dei relativicontratti, ha violato l’art. 2697, comma 2, c.c., che pone a caricodell’eccipiente l’onere di articolare e provare i fatti su cuil’eccezione si fonda.Numero registro generale 18401/2024Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 21162/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Nell’ambito dello stesso motivo il ricorrente ha poi rimarcatoche il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è, all’evidenza,unitario e continuativo, per le peculiare caratteristiche disegnatedalla legge, secondo la quale esso è obbligatorio per icondannati (art. 20 della L. n. 353/1975), facendo parteintegrante del trattamento rieducativo cui essi non possonosottrarsi, non essendo pertanto liberi di scegliere sesottoscrivere o meno uno o più contratti di lavoro, con laconseguenza che non vi possono essere più rapporti di lavorotra di loro distinti.3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente hadedotto, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., che laCorte territoriale, nell’accogliere erroneamente la tesi delMinistero circa l’asserita sussistenza di plurimi e distinti contrattidi lavoro ha violato e/o falsamente applicato l’art. 1 del d.lgs. n.368/2001, poiché non era stata fornita la prova scritta adsubstantiam prevista da tale disposizione per la validacostituzione di rapporti a tempo determinato, ribadendo nelcontempo che il rapporto del detenuto-lavoratore alledipendenze dell’Amministrazione della giustizia deve intendersiunitario e continuativo.4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, semprein relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., per avere la Corteterritoriale erroneamente determinato il dies a quo didecorrenza della prescrizione, avendolo individuato nella fine diciascuno dei distinti rapporti di lavoro che sarebbero intercorsitra le parti, senza considerare che in realtà il rapporto posto inessere tra le stesse – come già evidenziato con gli altri motiviNumero registro generale 18401/2024Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 21162/2026Data pubblicazione 22/06/2026di critica - è unitario e continuativo, a nulla rilevando le distintestrutture carcerarie all’interno delle quali lo stesso vieneeseguito, ovvero le diverse mansioni di volta in volta attribuiteo, infine, gli intervalli di tempo non lavorati.5. In ragione della complessiva impostazione del ricorso, voltoa contestare la decisione della Corte territoriale con riferimentoalla decorrenza della prescrizione da essa ravvisata, rivesterilievo prioritario il predetto terzo motivo, da esaminare, quindi,con precedenza rispetto agli altri.6. Le considerazioni svolte nell’ambito di tale motivo, anticipateanche con gli altri motivi, sono fondate, avendo la più recentegiurisprudenza di questa Corte chiarito che «con riferimento allavoro carcerario, non rilevano, ai fini della prescrizione, lecessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sonorealmente tali, configurandosi, piuttosto, come sospensioni delrapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata eun prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempolimitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto didetenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavorovi è con la fine dello stato di detenzione, che non dipende dallavolontà del recluso o internato», ma prima di tale momento, «lepeculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzionerieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi,prevede la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione allavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento,escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli deicontratti a termine, volontariamente concordati in un sistemalegislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata»(v. Cass. n. 5510/2025).Numero registro generale 18401/2024Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 21162/2026Data pubblicazione 22/06/20266.1. Sulla base di tali considerazioni, si è, quindi, affermato chela prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore detenutoinizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro, il quale vaperò considerato come un unico rapporto, non essendoconfigurabili interruzioni intermedie, volontariamenteconcordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà èin attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale essa nonha alcun potere di controllo o di scelta, e versa in una condizionedi soggezione e di metus (oltre a Cass. n. 5510/2025 cit. v. pureCass. n. 17484/2024, Cass. n. 19007/2024).6.2. La cessazione di tale rapporto - sostanzialmente unico –può coincidere con la fine della detenzione, ma anche con altrecircostanze, previamente intervenute, ed oggettivamentevalutabili, significative di una definitiva cessazione dell’attivitàlavorativa e di un’impossibilità di prosecuzione della stessa(come, ad esempio l’età, lo stato di salute o di idoneità al lavoroetc.), le quali però devono essere allegate dall’amministrazione,ed al cui verificarsi soltanto va collegata la decorrenza dellaprescrizione (v. i precedenti innanzi richiamati).7. La sentenza impugnata, invece ha affermato che laprescrizione eccepita dal Ministero dovesse iniziare a decorreredalla data della cessazione dell’attività lavorativa e dellacorresponsione della retribuzione, ricavabile dai prospetti paga,e cioè dal 31.01.2015, e che la ripresa del rapporto di lavoro nelmaggio 2016 non rientra tra gli atti interruttivi dellaprescrizione, come previsti dalla legge.8. Tali considerazioni della Corte territoriale sono errate, inprimo luogo, perché essa, pur dando conto del fatto chesuccessivamente al 31.01.205 vi era stato un altro periodoNumero registro generale 18401/2024Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 21162/2026Data pubblicazione 22/06/2026lavorativo nel 2016, non ha fatto decorrere la prescrizione dallafine di tale periodo, senza spiegare perché esso non avesseefficacia sospensiva della prescrizione; in secondo luogo perché,pur dando atto che il rapporto di lavoro carcerario è un rapportounitario, non ha preso in considerazione il fatto che lo stato didetenzione del ricorrente si era prolungato oltre la dataanzidetta del 31.01.2015, non traendo le conseguenze che nederivano secondo la giurisprudenza innanzi richiamata, e cioèche ai fini della decorrenza della prescrizione deve farsiriferimento alla cessazione dello stato di detenzione o alle altrecircostanze individuate da tale giurisprudenza.9. Tali ragioni sono sufficienti per l’accoglimento del motivo diricorso, con conseguente assorbimento degli altri.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvioalla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la qualeriesaminerà la questione della decorrenza della prescrizionesecondo le indicazioni in precedenza illustrate, provvedendoquindi anche al regolamento delle pese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]