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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 18724/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il d. nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 310 del codice di rito proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato l'impugnazione.

2. Avverso tale provvedimento con dichiarazione rilasciata al direttore della casa circondariale Poggioreale di Napoli ha proposto impugnazione qualificandola reclamo il detenuto, personalmente, riservando i motivi ai difensori.

3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione (peraltro priva di motivi), interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) - dall'indagato personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: « Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione >>.

Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/3/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente ata [OSCURATO:PERSONA] beone [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] C N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il d. nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 310 del codice di rito proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato l'impugnazione. 2. Avverso tale provvedimento con dichiarazione rilasciata al direttore della casa circondariale Poggioreale di Napoli ha proposto impugnazione qualificandola reclamo il detenuto, personalmente, riservando i motivi ai difensori. 3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione (peraltro priva di motivi), interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) - dall'indagato personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: « Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione >>. Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/3/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ata [OSCURATO:PERSONA] beone [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] C N
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