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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 22286/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5553-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 340/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/09/2020 R.G.N. 154/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione resa dal Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.5553/2021 Cron.

Rep.

Ud05/06/2025 Tribunale di Enna, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Agira, alle cui dipendenze il primo prestava servizio con la qualifica di comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] – cat.

D, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità delle determinazioni del Comune assunte a decorrere dal 2011 allorché la retribuzione di posizione erogata al Giannuzzo dal Comune in relazione alla posizione organizzativa – di cui, a seguito di pronunzia giudiziale, aveva mantenuto la titolarità – era stata quantificata in un importo inferiore ai minimi contrattuali con condanna dell’Ente al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 12.911,42, riconosceva l’illegittimità della sola determinazione n. 74 del 31.12.2012, condannando l’Ente al pagamento al predetto titolo dell’inferiore importo di euro 5.164,

56. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’appello proposto dal Comune ammissibile e parzialmente fondato, anche sotto il profilo dell’inconfigurabilità di un giudicato interno circa la discrasia rilevata dal primo giudice tra criterio di redazione della graduazione delle posizioni organizzative ed importanza della posizione organizzativa facente capo al Giannuzzo avendo, da un lato, accolto l’orientamento per il quale la graduazione delle posizioni organizzative e delle connesse retribuzioni integra un potere discrezionale valutativo di merito del tutto insindacabile in sede giudiziaria, ma, dall’altro, considerato non impugnata la statuizione del primo giudice relativa all’illegittimità della determinazione sindacale n. 74 del 31.12.2012 per risultare di importo inferiore ai minimi contrattuali con conseguente passaggio in giudicato della statuizione medesima e riconoscimento del diritto dell’istante al pagamento delle relative differenze retributive. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Giannuzzo, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Agira. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346 e 434 c.p.c. nonché degli artt. 434 e 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, avendo la Corte medesima erroneamente ritenuto l’ammissibilità dell’appello del Comune di Agira, da un lato, considerando sufficientemente specifiche le ragioni dell’impugnazione e, dall’altro, disattendendo l’eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente in relazione alla mancata impugnazione di quanto sancito dal primo giudice circa la discrasia tra criterio di redazione della graduazione delle posizioni organizzative ed importanza della posizione organizzativa facente capo al Giannuzzo, da intendersi, contrariamente a quanto sancito dalla Corte territoriale, statuizione suscettibile di porsi quale autonomo capo di sentenza. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 10 CCNL per il comparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10 del CCNL del 22.1.2004 per il medesimo comparto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione versata in atti recante una “Tabella di determinazione del valore economico della retribuzione delle posizioni organizzative” attestante lo scostamento delle successive determinazioni assunte a riguardo dall’Ente rispetto ai criteri di esercizio della propria discrezionalità in precedenza unilateralmente imposti, scostamento ravvisato dal primo giudice e posto a base dell’integrale accoglimento della domanda in conformità al principio accolto da questa Corte inteso a subordinare l’esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro pubblico all’osservanza dei canoni generali di correttezza e buona fede. - Il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento dovendo ritenersi essersi formato il giudicato interno, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, stante la mancata impugnazione da parte del Comune del pronunciamento del primo giudice in ordine alla discrasia tra criterio di redazione della graduazione delle posizioni organizzative ed importanza della posizione organizzativa facente capo al Giannuzzo, rilevata sulla base del documento recante i criteri generali per la determinazione del valore economico delle retribuzioni delle posizioni organizzative, da ritenere statuizione idonea ad esprimere un autonoma ratio decidendi alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. da ultimo Cass.n. 28248/2023 ma già Cass. n. 26615/2019 citata in ricorso), secondo cui il carattere discrezionale del potere dell’amministrazione di individuazione degli incarichi, della loro graduazione e del correlato trattamento economico non implica l’insindacabilità in giudizio dei relativi provvedimenti, atteso che il datore di lavoro è tenuto ad applicare le regole procedimentali al cui rispetto si è obbligato nell’esercizio del potere e a garantire, nell’esecuzione delle obbligazioni discendenti dal contratto, l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede. - Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5553-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 340/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/09/2020 R.G.N. 154/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione resa dal Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.5553/2021 Cron. Rep. Ud05/06/2025 Tribunale di Enna, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Agira, alle cui dipendenze il primo prestava servizio con la qualifica di comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] – cat. D, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità delle determinazioni del Comune assunte a decorrere dal 2011 allorché la retribuzione di posizione erogata al Giannuzzo dal Comune in relazione alla posizione organizzativa – di cui, a seguito di pronunzia giudiziale, aveva mantenuto la titolarità – era stata quantificata in un importo inferiore ai minimi contrattuali con condanna dell’Ente al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 12.911,42, riconosceva l’illegittimità della sola determinazione n. 74 del 31.12.2012, condannando l’Ente al pagamento al predetto titolo dell’inferiore importo di euro 5.164, 56. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’appello proposto dal Comune ammissibile e parzialmente fondato, anche sotto il profilo dell’inconfigurabilità di un giudicato interno circa la discrasia rilevata dal primo giudice tra criterio di redazione della graduazione delle posizioni organizzative ed importanza della posizione organizzativa facente capo al Giannuzzo avendo, da un lato, accolto l’orientamento per il quale la graduazione delle posizioni organizzative e delle connesse retribuzioni integra un potere discrezionale valutativo di merito del tutto insindacabile in sede giudiziaria, ma, dall’altro, considerato non impugnata la statuizione del primo giudice relativa all’illegittimità della determinazione sindacale n. 74 del 31.12.2012 per risultare di importo inferiore ai minimi contrattuali con conseguente passaggio in giudicato della statuizione medesima e riconoscimento del diritto dell’istante al pagamento delle relative differenze retributive. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Giannuzzo, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Agira. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346 e 434 c.p.c. nonché degli artt. 434 e 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, avendo la Corte medesima erroneamente ritenuto l’ammissibilità dell’appello del Comune di Agira, da un lato, considerando sufficientemente specifiche le ragioni dell’impugnazione e, dall’altro, disattendendo l’eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente in relazione alla mancata impugnazione di quanto sancito dal primo giudice circa la discrasia tra criterio di redazione della graduazione delle posizioni organizzative ed importanza della posizione organizzativa facente capo al Giannuzzo, da intendersi, contrariamente a quanto sancito dalla Corte territoriale, statuizione suscettibile di porsi quale autonomo capo di sentenza. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 10 CCNL per il comparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10 del CCNL del 22.1.2004 per il medesimo comparto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione versata in atti recante una “Tabella di determinazione del valore economico della retribuzione delle posizioni organizzative” attestante lo scostamento delle successive determinazioni assunte a riguardo dall’Ente rispetto ai criteri di esercizio della propria discrezionalità in precedenza unilateralmente imposti, scostamento ravvisato dal primo giudice e posto a base dell’integrale accoglimento della domanda in conformità al principio accolto da questa Corte inteso a subordinare l’esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro pubblico all’osservanza dei canoni generali di correttezza e buona fede. - Il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento dovendo ritenersi essersi formato il giudicato interno, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, stante la mancata impugnazione da parte del Comune del pronunciamento del primo giudice in ordine alla discrasia tra criterio di redazione della graduazione delle posizioni organizzative ed importanza della posizione organizzativa facente capo al Giannuzzo, rilevata sulla base del documento recante i criteri generali per la determinazione del valore economico delle retribuzioni delle posizioni organizzative, da ritenere statuizione idonea ad esprimere un autonoma ratio decidendi alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. da ultimo Cass.n. 28248/2023 ma già Cass. n. 26615/2019 citata in ricorso), secondo cui il carattere discrezionale del potere dell’amministrazione di individuazione degli incarichi, della loro graduazione e del correlato trattamento economico non implica l’insindacabilità in giudizio dei relativi provvedimenti, atteso che il datore di lavoro è tenuto ad applicare le regole procedimentali al cui rispetto si è obbligato nell’esercizio del potere e a garantire, nell’esecuzione delle obbligazioni discendenti dal contratto, l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede. - Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizio
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