CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11395/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso riformava la sentenza del 15 giugno 2022 del tribunale di Larino, con cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 54 1161 cod. nav. per intervenuta prescrizione, condannando la stessa. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta che, come sostenuto anche in memoria difensiva davanti al giudice di appello, sarebbe venuta in rilievo non una occupazione arbitraria di suolo demaniale ma una mera innovazione non autorizzata su area di cui la ricorrente aveva la relativa concessione demaniale. Con configurazione di un reato istantaneo e prescritto. La Corte di appello sul punto nulla avrebbe rilevato, incorrendo in una grave omissione. 4. Con il secondo motivo deduce come, in ragione della tipologia di reato emerso, lo stesso si sarebbe estinto per prescrizione. 5. Il ricorso è fondato. La Corte di appello non ha risposto al rilievo difensivo di cui alla memoria allegata dinanzi a quel giudice, per cui le opere contestate sarebbero state realizzate su area rientrante nella concessione demaniale rilasciata alla ricorrente, quale circostanza che, se reale, escluderebbe l'ipotesi di occupazione abusiva contestata. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio alla corte di appello di Salerno. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Salerno. Così