CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 01257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen., per avere minacciato il dott. [OSCURATO:PERSONA], sanitario di turno presso la [OSCURATO:PERSONA] di Alba, per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, consistente nel disporre, senza che ve ne fossero i presupposti, un suo immediato ricovero in ospedale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza adeguatamente considerare che non vi sarebbe prova del carattere minaccioso della condotta, che peraltro sarebbe al più intervenuta dopo il compimento dell'atto del sanitario e dunque non al fine di condizionarlo. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha puntualmente ricostruito i fatti e spiegato in modo logico: a) le ragioni per cui è stata ritenuta raggiunta la prova della condotta minacciosa; b) come detta condotta fu posta in essere dopo che l'imputato aveva saputo che la lussazione alla spalla non richiedeva il ricovero in ospedale e, dunque, fu finalizzata a far compiere al pubblico agente un atto contrario ai doveri d'ufficio, cioè un ingiustificato ricovero. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente valutate. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021