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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 33236/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10494-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 61 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 605/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 2502/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte .

Oggetto Pubblico impiego – licenziamento disciplinare R.G.N.10494/2021 Cron.

Rep.

Ud.21/09/2022 PU R.G.N. 10494/2021 Pag.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], maresciallo maggiore dei VV.UU. in servizio presso il Comune di Casal di Principe, nei confronti del Comune, intesa ad ottenere l’annullamento del licenziamento irrogatogli in data 12.2.2016 per l’intervenuta decadenza ex art. 55 bis d.lgs. 165/2001, formulazione vigente ratione temporisdi cui al d.lgs. 150/2009.

2. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato sottoposto a misura detentiva cautelare per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen.

Al predetto era stata quindi comunicata -con documento prot. 4001 del 24/11/2010, dal responsabile dell’Ufficio competente -la sospensione dal servizio.

In data 8.8.2012, con nota prot. 7684, acquisita dal Comune la notizia della condanna dello Iaiunese subìta in primo grado per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. comunicata al Comune dallo stesso Iaiunese contestualmente alla richiesta di reintegro in servizio, visto il cessare della custodia cautelare, era stato aperto il procedimento disciplinare, contestualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale in corso.

In data 14.12.2015, acquisita la notizia del passaggio in giudicato della condanna ad una pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione (pena sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), era stata disposta dal Comune di Casal di Principe la riapertura del procedimento disciplinare a carico dello Iaiunese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 ed il predetto procedimento si era concluso in data 12.2.2016, con il licenziamento del dipendente.

3. Il provvedimento espulsivo era stato impugnato dal ricorrente, ma il Tribunale aveva respinto la domanda.

4. La decisione erastata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.

Le ragioni di doglianza erano state incentrate sulla tardività dell’apertura del procedimento disciplinare.

Riteneva, però, la Corte territoriale che la comunicazione 24.11.2010, con la quale il responsabile f.f. dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] dava atto di essere venuto a conoscenza che il M.llo di [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale per fatti connessi con le attività di servizio, fosse inidonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare.

Assumeva che il dies a quo per la contestazione di addebito deve presupporre la conoscenza di elementi soggettivi ed oggettivi idonei ad individuare la condotta del dipendente e che ragionare diversamente avrebbe comportato l’inaccettabile conseguenza R.G.N. 10494/2021 Pag.di considerare contestabili al dipendente anche fatti generici, non circostanziati, appresi da terzi (anche se qualificati), potenzialmente caducabili per l’assenza del carattere di specificità della contestazione, impediente l’esercizio di un’adeguata difesa, o per la mancanza di adeguati riscontri.

5. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un motivo.

6. Il Comune ha resistito con controricorso.

7. Il PG ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55 bise 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 150/2009, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Rileva che ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, nella versione ratione temporis applicabile (precedente alla riforma Madia del 2017), il termine decadenziale di 40 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dall’acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante; né è richiesta alcuna particolare specificità dei fatti contestabili al dipendente dalla norma in esame che, anzi, si preoccupa di accordare all’Amministrazione il diritto a sospendere il procedimento, in attesa dell’acquisizione di ulteriori elementi che le consentano un’analitica disamina dei fatti alla base dei possibili addebiti disciplinari.

Sostiene, in sintesi, che dagli artt. 55 bise ter dell ’ indicato d.lgs. emerge che la ratio legisdel sistema disciplinare è tutelare il diritto del prestatore di sapere tempestivamente che il datore è in possesso di notizie che potrebbero determinare l’apertura di un procedimento disciplinare; e che, pertanto, è in relazione al momento in cui tali notizie giungono al datore che va valutata la tempestività della contestazione.

2. Il motivo è infondato.

Si evince dalla sentenza impugnata che la nota a prot. n. 4001 del 24.11.2010 non avrebbe potuto assurgere al rango di autentica informativa idonea all’utile decorso del termine per l’avvio di un procedimento disciplinare, difettando di elementi essenziali.

Rilevano i giudici di appello che in essa non erano esplicitate chiaramente, né erano altrimenti intuibili, le condotte del lavoratore o le tempistiche circostanziali del suo agire, residuando esclusivamente una valutazione conoscitiva della genericità di contenuti “non ufficiali” del procedimento penale, al tempo ancora in fase di avvio, come pure, la mancata indicazione dei capi d’imputazione.

Ed infatti, in assonanza con quanto affermato sul punto dal Tribunale, i giudici di seconde cure, hanno evidenziato che solo in data 23.07.2012, con la richiesta di reintegra avanzata dallo stesso Iaiunese e la pronuncia emessa nei confronti di quest’ultimo dal R.G.N. 10494/2021 Pag.Tribunale di S.M.C.V., il Comune di Casal di Principe era venuto a conoscenza dei fatti addebitati al proprio dipendente ed ha, quindi, avuto a disposizione gli elementi per aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Prima di allora era pervenuta all’ufficio preposto solo la suddetta nota n. 4001 del 24.11.2010 inviata dal f.f.

F. [OSCURATO:PERSONA], il quale dava atto di essere venuto a conoscenza del fatto che il M.llo di [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale per fatti connessi con le attività di servizio e tuttavia aveva precisato che “non sono pervenute notizie ufficiali relative al procedimento in corso e/o ai capi di imputazione e/o ai difensori di fiducia”.

Non vi era, dunque, ancora una notizia circostanziata riguardo ai fatti attribuiti allo Iaiunese.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (exart. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (v.

Cass. 20 marzo 2017, n. 7134 e negli stessi termini Cass.25 ottobre 2017, n. 25379 e Cass. 21 marzo 2018, n. 6989).

Il principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, è applicabileanche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione, poiché quest’ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio.

Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisirei dati necessari per circostanziare l’addebito» (Cass. 11 settembre 2018, n. 22075; di recente Cass. 15 luglio 2022, n. 22379).

La contestazione, dunque, può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (così, Cass. 7 aprile 2021, n. 9313; Cass. 13 maggio 2019, n. 12662; Cass. n. 22075/2018 cit.; R.G.N. 10494/2021 Pag.sulla conoscenza piena da parte dell’UPD si veda anche Cass. 7 maggio 2019, n. 11949 e la giurisprudenza ivi richiamata).

La tesi del ricorrente, postulando, in senso contrario, che l’Amministrazione debba procedere all’avvio del procedimento disciplinare ed alla contestazione prima ancora di poter circostanziare l’addebito, non appena si avveda di una possibile responsabilità disciplinare del dipendente, non risulta in linea con il suddetto orientamento di questa Corte.

Del resto, un fatto rilevante sul piano disciplinare è tale soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati.

Diversamente argomentando, sarebbe gravemente lesivo della dignità anche personale del dipendente se, pur in mancanza di dati fattuali concreti in possesso degli organi datoriali e/o di valutazione disciplinare del personale, si consentisse l’avvio d’un procedimento disciplinare per il solo fatto di una notizia di arresto.

In altre parole, è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità (per una disamina dei diversi interessi che vengono in rilievo nel procedimento disciplinare v.

Cass. n. 14810/2020).

Il richiamo alla «piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare» contenuto ora nell’art. 55 bisdel d.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 75/2015) conferma il sopra ricordato orientamento giurisprudenziale e vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento in tanto può decorrere in quanto la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia, per così dire, “circostanziata”, sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento.

Sebbene il tenore letterale della norma sembri riferire la «piena conoscenza» alla sola acquisizione della notizia attraverso mezzi diversi dalla segnalazione ad opera del responsabile della struttura, anche il termine per la contestazione può decorrere solo qualora l’amministrazione abbia elementi sufficienti per circostanziarla: in tal senso va letto il principio secondo cui l’iniziativa disciplinare può essere ritenuta tardiva solo quando l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso di elementi sufficientiper procedere (così Cass. 25 giugno 2018, n. 16706).

Né a diverse conclusioni induce la previsione dell’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede una «facoltà» dell’amministrazione, il cui esercizio, peraltro, è R.G.N. 10494/2021 Pag.connesso alla disponibilità di sufficienti elementi di prova della responsabilità del dipendente piuttosto che al difetto di conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti a lui addebitati.

Nello specifico, in base ad una valutazione di fatto che è prerogativa del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, la Corte d’appello ha ritenuto che la nota prot. n. 4001 del 24.11.2010 non integrasse gli estremi di una «notizia di infrazione» nel senso inteso dalla giurisprudenza, idonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare.

3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

4. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10494-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 61 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 605/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 2502/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte . Oggetto Pubblico impiego – licenziamento disciplinare R.G.N.10494/2021 Cron. Rep. Ud.21/09/2022 PU R.G.N. 10494/2021 Pag.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], maresciallo maggiore dei VV.UU. in servizio presso il Comune di Casal di Principe, nei confronti del Comune, intesa ad ottenere l’annullamento del licenziamento irrogatogli in data 12.2.2016 per l’intervenuta decadenza ex art. 55 bis d.lgs. 165/2001, formulazione vigente ratione temporisdi cui al d.lgs. 150/2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato sottoposto a misura detentiva cautelare per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. Al predetto era stata quindi comunicata -con documento prot. 4001 del 24/11/2010, dal responsabile dell’Ufficio competente -la sospensione dal servizio. In data 8.8.2012, con nota prot. 7684, acquisita dal Comune la notizia della condanna dello Iaiunese subìta in primo grado per i reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen. comunicata al Comune dallo stesso Iaiunese contestualmente alla richiesta di reintegro in servizio, visto il cessare della custodia cautelare, era stato aperto il procedimento disciplinare, contestualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale in corso. In data 14.12.2015, acquisita la notizia del passaggio in giudicato della condanna ad una pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione (pena sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), era stata disposta dal Comune di Casal di Principe la riapertura del procedimento disciplinare a carico dello Iaiunese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 ed il predetto procedimento si era concluso in data 12.2.2016, con il licenziamento del dipendente. 3. Il provvedimento espulsivo era stato impugnato dal ricorrente, ma il Tribunale aveva respinto la domanda. 4. La decisione erastata confermata dalla Corte d’appello di Napoli. Le ragioni di doglianza erano state incentrate sulla tardività dell’apertura del procedimento disciplinare. Riteneva, però, la Corte territoriale che la comunicazione 24.11.2010, con la quale il responsabile f.f. dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] dava atto di essere venuto a conoscenza che il M.llo di [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale per fatti connessi con le attività di servizio, fosse inidonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare. Assumeva che il dies a quo per la contestazione di addebito deve presupporre la conoscenza di elementi soggettivi ed oggettivi idonei ad individuare la condotta del dipendente e che ragionare diversamente avrebbe comportato l’inaccettabile conseguenza R.G.N. 10494/2021 Pag.di considerare contestabili al dipendente anche fatti generici, non circostanziati, appresi da terzi (anche se qualificati), potenzialmente caducabili per l’assenza del carattere di specificità della contestazione, impediente l’esercizio di un’adeguata difesa, o per la mancanza di adeguati riscontri. 5. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un motivo. 6. Il Comune ha resistito con controricorso. 7. Il PG ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55 bise 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 150/2009, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Rileva che ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, nella versione ratione temporis applicabile (precedente alla riforma Madia del 2017), il termine decadenziale di 40 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dall’acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante; né è richiesta alcuna particolare specificità dei fatti contestabili al dipendente dalla norma in esame che, anzi, si preoccupa di accordare all’Amministrazione il diritto a sospendere il procedimento, in attesa dell’acquisizione di ulteriori elementi che le consentano un’analitica disamina dei fatti alla base dei possibili addebiti disciplinari. Sostiene, in sintesi, che dagli artt. 55 bise ter dell ’ indicato d.lgs. emerge che la ratio legisdel sistema disciplinare è tutelare il diritto del prestatore di sapere tempestivamente che il datore è in possesso di notizie che potrebbero determinare l’apertura di un procedimento disciplinare; e che, pertanto, è in relazione al momento in cui tali notizie giungono al datore che va valutata la tempestività della contestazione. 2. Il motivo è infondato. Si evince dalla sentenza impugnata che la nota a prot. n. 4001 del 24.11.2010 non avrebbe potuto assurgere al rango di autentica informativa idonea all’utile decorso del termine per l’avvio di un procedimento disciplinare, difettando di elementi essenziali. Rilevano i giudici di appello che in essa non erano esplicitate chiaramente, né erano altrimenti intuibili, le condotte del lavoratore o le tempistiche circostanziali del suo agire, residuando esclusivamente una valutazione conoscitiva della genericità di contenuti “non ufficiali” del procedimento penale, al tempo ancora in fase di avvio, come pure, la mancata indicazione dei capi d’imputazione. Ed infatti, in assonanza con quanto affermato sul punto dal Tribunale, i giudici di seconde cure, hanno evidenziato che solo in data 23.07.2012, con la richiesta di reintegra avanzata dallo stesso Iaiunese e la pronuncia emessa nei confronti di quest’ultimo dal R.G.N. 10494/2021 Pag.Tribunale di S.M.C.V., il Comune di Casal di Principe era venuto a conoscenza dei fatti addebitati al proprio dipendente ed ha, quindi, avuto a disposizione gli elementi per aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Prima di allora era pervenuta all’ufficio preposto solo la suddetta nota n. 4001 del 24.11.2010 inviata dal f.f. F. [OSCURATO:PERSONA], il quale dava atto di essere venuto a conoscenza del fatto che il M.llo di [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale per fatti connessi con le attività di servizio e tuttavia aveva precisato che “non sono pervenute notizie ufficiali relative al procedimento in corso e/o ai capi di imputazione e/o ai difensori di fiducia”. Non vi era, dunque, ancora una notizia circostanziata riguardo ai fatti attribuiti allo Iaiunese. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (exart. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (v. Cass. 20 marzo 2017, n. 7134 e negli stessi termini Cass.25 ottobre 2017, n. 25379 e Cass. 21 marzo 2018, n. 6989). Il principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, è applicabileanche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione, poiché quest’ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio. Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisirei dati necessari per circostanziare l’addebito» (Cass. 11 settembre 2018, n. 22075; di recente Cass. 15 luglio 2022, n. 22379). La contestazione, dunque, può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (così, Cass. 7 aprile 2021, n. 9313; Cass. 13 maggio 2019, n. 12662; Cass. n. 22075/2018 cit.; R.G.N. 10494/2021 Pag.sulla conoscenza piena da parte dell’UPD si veda anche Cass. 7 maggio 2019, n. 11949 e la giurisprudenza ivi richiamata). La tesi del ricorrente, postulando, in senso contrario, che l’Amministrazione debba procedere all’avvio del procedimento disciplinare ed alla contestazione prima ancora di poter circostanziare l’addebito, non appena si avveda di una possibile responsabilità disciplinare del dipendente, non risulta in linea con il suddetto orientamento di questa Corte. Del resto, un fatto rilevante sul piano disciplinare è tale soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati. Diversamente argomentando, sarebbe gravemente lesivo della dignità anche personale del dipendente se, pur in mancanza di dati fattuali concreti in possesso degli organi datoriali e/o di valutazione disciplinare del personale, si consentisse l’avvio d’un procedimento disciplinare per il solo fatto di una notizia di arresto. In altre parole, è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità (per una disamina dei diversi interessi che vengono in rilievo nel procedimento disciplinare v. Cass. n. 14810/2020). Il richiamo alla «piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare» contenuto ora nell’art. 55 bisdel d.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 75/2015) conferma il sopra ricordato orientamento giurisprudenziale e vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento in tanto può decorrere in quanto la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia, per così dire, “circostanziata”, sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento. Sebbene il tenore letterale della norma sembri riferire la «piena conoscenza» alla sola acquisizione della notizia attraverso mezzi diversi dalla segnalazione ad opera del responsabile della struttura, anche il termine per la contestazione può decorrere solo qualora l’amministrazione abbia elementi sufficienti per circostanziarla: in tal senso va letto il principio secondo cui l’iniziativa disciplinare può essere ritenuta tardiva solo quando l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso di elementi sufficientiper procedere (così Cass. 25 giugno 2018, n. 16706). Né a diverse conclusioni induce la previsione dell’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede una «facoltà» dell’amministrazione, il cui esercizio, peraltro, è R.G.N. 10494/2021 Pag.connesso alla disponibilità di sufficienti elementi di prova della responsabilità del dipendente piuttosto che al difetto di conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti a lui addebitati. Nello specifico, in base ad una valutazione di fatto che è prerogativa del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, la Corte d’appello ha ritenuto che la nota prot. n. 4001 del 24.11.2010 non integrasse gli estremi di una «notizia di infrazione» nel senso inteso dalla giurisprudenza, idonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare. 3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. 4. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,