CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 33739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ordinanza ORDINANZA sul ricorso 28029/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 3387/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile sito in C arpi , via Pacinotti n.2 concesso in locazione alla FC [OSCURATO:PERSONA] s.r. l . con contratto del 29.3.2012, agì nei confronti del la predetta conduttrice e del la F ustellatura C arpigiana s.r.l. ( società costituita il 18.5.2016, n ella quale era stato conferito il ramo d'azienda già esercitato dalla prima), per sentirle condannare - in solido - al risarcimento dei danni a rrecati ai locali e di quelli conseguent i al mancato utilizzo dell'immobile per il tempo necessario ad effettuare i lavori di ripristino; il Tribunale di Modena accolse la domanda condannando le due società, in soli d o, al pagamento della somma di 21.850 euro , oltre accessori e previa decurtazione della somma di 5.500 euro versata a titolo di cauzione; la Corte di Appello di Bologna ha accolto il gravame della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rigettando la domanda proposta dalla Grisendi nei confronti dellamedesima; dato atto che il recesso comunicato dalla FC F ustellatura Carpigiana avrebbe avuto effetto dal 24.5.2016 ( alla scadenza del preavviso semestrale), che l'immobile era stato già rilasciato in data 1.4.2016 e che la F ustellatura C arpigiana s.r.l. era stata costituita in data 18.5.2016, la Corte ha escluso che il conferimento del ramo di azienda avesse comportato il trasferimento alla nuova società del contratto di locazioneintercorso con la Grisendi; ha evidenziato , infatti , che la società conferente aveva già trasferito la propria attività in altri locali acquisiti in locazione (siti in C arpi , via N uova P onente ) e che pertanto lacircostanza che nell'atto costitutivo fosse stato previsto che il conferimento del ramo di azienda avveniva “ con tutti i beni e d i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa” non poteva riferirsi anche al contratto di locazione concernente i locali della Grisendi, non più utilizzati per l'esercizio dell'impresain quanto rilasciati d a lla ce d ente ; ha spiegato che«il fatto che non fosse ancora scaduto […] il termine per il preavviso comporta il perdurare del contratto fino alla scadenza dello stesso tra le parti originarie ma,in difetto di un'espressa volontà in tal senso,non vi è stato il subentro della nuova società n el relativo rapporto. Infatti nel caso di affitto di azienda relativo ad attività svolte in un immobile condotto in locazione, non vi è un'automatica successione nel contratto di locazione quale effetto necessario per trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione di un apposito negozio di sublocazione o di cessione del contratto di locazione»; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; l’intimata non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte non ha preso conclusioni. Consideratoche: il ricorso risulta sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], muniti di mandato alle liti anche disgiunto; benché l’ A vv. Sardini non risulti iscritto all’albo dei cassazionisti, e non sia pertanto abilitato a proporre la presente impugnazione, il ricorso risulta comunque ammissibile in quanto sottoscritto anche dall’altro difensore iscritto al predetto albo; col primo motivo , la Grisendi deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 27 della l. n. 392/78, censurando la Corte per non aver considerato che, nonostante l’avvenuto rilascio dei locali, la disponibilità giuridica degli stessi in capo alla conduttrice permaneva sino al decorso del termine semestrale di efficacia del preavviso di recesso, di talché alla data di costituzione della nuova società il contratto relativo ai locali della Grisendi era ancora in corso di validità; col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte «letto […] con la dovuta attenzione» l’atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA] e per non aver considerato che fra i “contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa” era compreso, oltre al contratto di locazione relativo ai nuovi locali siti in via [OSCURATO:PERSONA], anche quello -ancora i corso- concernente l’immobile della Grisendi (in cui la cedente aveva ancora sede); col terzo motivo ( che denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 l. n. 392/78), la ricorrente assume che«la circostanza che il cedente non abbia dato comunicazione formalealla locatrice, come prescrive l’art. 36 , non fa venir meno l a cessione , che opera ugualmente, anche senza il consenso del locatore ceduto», aggiungendo che «della cessione del contratto 29.3.2012 vi è prova scritta (atto costitutivo società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la locatrice ha comunque accettato tale cessione ( quantomeno accettata conil ricorso […])»; il ricorso-esaminati congiuntamente i tre motivi - è inammissibile , in quanto le censure non investono la ratio fondante della decisione , da individuarsi nel rilievoche il conferimento “dei contratti stipulati per l'esercizio dell'attività di impresa" non poteva comprendere il contratto di locazione relativo ad un immobile già rilasciato e quindi non più utilizzato dalla conferente ( che aveva già trasferito altrove l'attività sulla base di un nuovo contratto di locazione); il primo e il terzo motivo, pur prospettando formalmente violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, mirano, nella sostanza, a propugnare una lettura alternativa della clausola contrattuale (che, peraltro, non viene censura ta sotto il profilo di violazione dei canoni ermeneutici) senza individuare specifici errori di diritto, ma valorizzando elementi ( il fatto che il contratto non avesse ancora cessato i propri effetti e il fatto che la cessione potesse operare anche in difetto di comunicazione alla locatrice) che sono tuttavia inidonei a intaccare la conclusione della Corte secondo cui l’unico contratto di locazione ceduto poteva essere quello relativo ai nuovi locali locati dalla società conferente per l’esercizio della propria attività; altrettanto deve dirsi in relazione al secondo motivo (già di per sé inammissibile per aver individuato il “fatto” di cui sarebbe stato omesso l’esame in un documento evidentemente considerato dalla Corte), anch’esso univocamente volto a sollecitare una inammissibile diversa lettura di merito; in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1