CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 39186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa a suo carico, dal medesimo Ufficio giudiziario, in data 18 febbraio 2019. Il condannato aveva lamentato la mancata incolpevole conoscenza del processo, derivante dalla nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti, ma il Tribunale opponeva che il vizio denunciato avrebbe potuto essere apprezzato solo in sede di rescissione del giudicato, a norma dell'art. 629- bis cod. proc. pen., negando altresì la possibilità di convertire il rimedio azionato in quello che sarebbe stato appropriato. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente appunta la sua critica sulla rilevata impossibilità di conversione del rimedio, che violerebbe, in tesi, ì principi dì economia processuale e di conservazione degli atti processuali, recando irrimediabile pregiudizio al suo diritto di difesa stante l'avvenuto decorso del termine per agire in rescissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. Esso non si confronta adeguatamente con le argomentazioni spese da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, che hanno escluso che la richiesta intesa a promuovere l'incidente di esecuzione possa essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, o possa essere in quest'ultima convertita. La riqualificazione è impedita dalla eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi, il primo dei quali non riveste carattere impugnatorio (per una generale affermazione di principio, in tal senso, cfr. Sez. U, n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212-01, e n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990- 01). La conversione, in senso tecnico, presuppone che concorrano rimedi impugnatori di grado distinto per avversare uno stesso provvedimento giudiziale, e che essi siano stati simultaneamente azionati, o sia stato impropriamente azionato quello dì grado superiore; sicché è improprio evocare tale istituto al dì fuori dei casi previsti in via tassativa dal legislatore negli artt. 569 e 580 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle