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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37522/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità del ricorrente sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che ha evidenziato la determinante circostanza che ha visto il Senatore essere stato riconosciuto dal verbalizzante che ebbe a rischiare l'investimento da parte dell'auto condotta dal medesimo, essendo inconferente e non determinante ogni ulteriore deduzione attinente il prospettato furto del mezzo, la cui denuncia - ha osservato la Corte territoriale - veniva effettuata solo dopo i fatti e le assidue ricerche presso l'abitazione a dimostrazione del tentativo di procurarsi un alibi; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che in tal senso milita, non solo quanto sopra detto in ordine al preciso riconoscimento intervenuto nelle fasi del controllo del mezzo, ma anche il parziale riferimento alla sola fuga a fronte del tentativo di investimento dell'appartenente alle forze di polizia; rilevato che le censure si rivelano riproduttive di motivi adeguatamente vagliati dalla Corte di appello a cui il ricorrente tenta di contrapporre una parziale ricostruzione in fatto delle ragioni della decisione, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità del ricorrente sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che ha evidenziato la determinante circostanza che ha visto il Senatore essere stato riconosciuto dal verbalizzante che ebbe a rischiare l'investimento da parte dell'auto condotta dal medesimo, essendo inconferente e non determinante ogni ulteriore deduzione attinente il prospettato furto del mezzo, la cui denuncia - ha osservato la Corte territoriale - veniva effettuata solo dopo i fatti e le assidue ricerche presso l'abitazione a dimostrazione del tentativo di procurarsi un alibi; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che in tal senso milita, non solo quanto sopra detto in ordine al preciso riconoscimento intervenuto nelle fasi del controllo del mezzo, ma anche il parziale riferimento alla sola fuga a fronte del tentativo di investimento dell'appartenente alle forze di polizia; rilevato che le censure si rivelano riproduttive di motivi adeguatamente vagliati dalla Corte di appello a cui il ricorrente tenta di contrapporre una parziale ricostruzione in fatto delle ragioni della decisione, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 37522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris