CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Servizi-[OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.573/2022 depositata il 27/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27059/2022Numero sezionale 5351/2026Numero di raccolta generale 25686/2026Data pubblicazione 22/09/2026Con sentenza n. 573/2022 la CTR del Veneto dichiaraval’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 745/2020, con cui la CTP di Venezia aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento catastale attributivodella categoria D7 (a fronte della categoria E3 attribuita dalla sentenza diprimo grado) all’impianto di depurazione ubicato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], funzionale allo svolgimento del servizio idrico integrato da partedella suddetta società.L’appellante, in ragione della natura industriale e della finalità di lucrodell’attività svolta dalla contribuente, accertate dal giudice di primo grado,deduceva l’erronea attribuzione all’impianto della categoria catastale E/3,in forza del principio di diritto affermato da ultimo da questa Corte (con lasentenza n. 9427/2019), secondo cui è irrilevante, ai fini dellaclassificazione catastale, che l’impianto di depurazione sia effettivamentedestinato a funzioni di pubblico interesse, dovendosi considerare il lucrooggettivo conseguito dalla società nell’ambito di un’attività esercitatasecondo parametri essenzialmente imprenditoriali, così superandol’indirizzo precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità(Cass., n. 3358/2015). A fronte della richiesta di rigetto dell’appello daparte della contribuente, la Corte regionale - richiamando il principio didiritto, affermato a partire da Cass., S.U., n. 13916/2006, secondo cui,quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimorapporto giuridico, l’accertamento compiuto con sentenza passata ingiudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione, preclude il riesame dello stesso punto di diritto, anche laddovel’obbligazione tributaria riguardi periodi di imposta diversi - rilevavapreliminarmente, d’ufficio, la sussistenza del giudicato esterno in ordinealla classificazione catastale (perciò non riesaminabile), costituito dallaNumero registro generale 27059/2022Numero sezionale 5351/2026Numero di raccolta generale 25686/2026Data pubblicazione 22/09/2026sentenza n. 3358/2015 emessa nei confronti delle stesse parti e relativaad analogo impianto di depurazione ubicato in Venezia-Mestre. Con talesentenza, questa Corte aveva stabilito l’inclusione nella categoria “E/9-Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedentidel gruppo E-”, in ragione della “particolarità della destinazione”, degliimpianti di depurazione “che non costituiscano parte di un’azienda privata,bensì siano destinati ad un’attività di pubblico interesse…gestite da Entipubblici o da società partecipate da Comuni.”.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente rilevato il giudicatoesterno, in quanto la sentenza di questa Corte n. 3358/15, cui è statadiverso da quello oggetto di causa, ossia all’u.i.u. in Venezia, censita al fg194, mappale 444, mentre l’u.i.u. cui si riferisce l’atto impugnato nelpresente giudizio è ubicata nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Piave e censita alfg 52, p.lla 332, sub 1, dovendo pertanto escludersi che i due giudiziabbiano a riferimento il medesimo rapporto giuridico. Si assume, inoltre,che la diversità delle questioni affrontate in detti giudizi deriverebbe anche“dall’ulteriore considerazione che in questa sede l’accertamento del fattoera inerente anche lo svolgimento, presso l’u.i.u. accertata, di una attività,sia pur finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico, ma di fattogestita secondo criteri di economicità…”Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.Numero registro generale 27059/2022Numero sezionale 5351/2026Numero di raccolta generale 25686/2026Data pubblicazione 22/09/2026E’ incontestato che la sentenza di questa Corte n. 3358/2015, purriguardando le medesime parti, è relativa ad una unità immobiliare urbanadiversa da quella oggetto di causa, ossia all’unità ubicata nel comune diVenezia, censita al f. 194, mappale 444 (cui inerisce l’avviso diaccertamento definitivamente annullato in virtù della suddetta sentenza) enon all’unità ubicata in [OSCURATO:PERSONA] di Piave, censita al fg 52, particella 332,sub 1, cui si riferisce invece l’atto impugnato nel giudizio di merito definitocon la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione. La differenteubicazione dei manufatti, lungi dall’essere un dato irrilevante comesostenuto dalla controricorrente, ne conferma invece la diversità.Quest’ultima esclude in radice che la suddetta pronuncia n. 3358/2015 edil presente giudizio possano avere ad oggetto il medesimo rapportogiuridico, presupposto ineludibile per poter invocare la forza espansiva delgiudicato esterno sulla scorta del principio di diritto applicato dal giudiced’appello. La circostanza che la precedente pronuncia di questa Corteconcerna beni della medesima tipologia (impianti di depurazione delleacque) evidentemente non esclude la diversità di tali beni e quindi ladiversità dei rapporti giuridici in contestazione. Del pari, la circostanza chenei due giudizi si controverta, tra le stesse parti, della medesimaquestione giuridica (classamento di un impianto destinato allo svolgimentodel servizio idrico integrato da parte di una società a capitale interamentepubblico) non consente perciò solo di attribuire forza espansiva digiudicato alla pronuncia irrevocabile precedente concernente ilclassamento di un diverso bene immobile.Nemmeno rileva, ai fini della sussistenza del giudicato esterno, che,secondo quanto rappresentato dalla controricorrente nella memoriaillustrativa, nel giudizio sub n.r.g. 7299/2023 (definito con decreto diestinzione del 18.9.2024) - proposto dall’Agenzia delle Entrate per lacassazione della sentenza n. 1123/22 della CGT di II grado del Veneto,avente ad oggetto analoga questione relativa all’impianto di depurazioneNumero registro generale 27059/2022Numero sezionale 5351/2026Numero di raccolta generale 25686/2026Data pubblicazione 22/09/2026sito in Caorle - il GD, nella proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c. depositata il 5.6.2024, abbia attribuito alla sentenza n.3358/2015 forza di giudicato esterno. Anche in tal caso, invero, il giudizioestinto riguarda una unità immobiliare urbana diversa da quella oggetto dicausa, con conseguente insussistenza della identità del rapporto giuridicocui inerisce la suddetta proposta (che dà atto della sussistenza edestensibilità del giudicato esterno rispetto a tale specifico rapporto).Peraltro, ad ulteriore conferma che la sentenza n. 3358/2015 nonpreclude la rivalutazione in un successivo giudizio della medesimaquestione (come effettivamente avvenuto), si evidenzia che questa Corte,nella ordinanza n. 9519/2024, ha rilevato che: “ così come rilevato dalPrimo Presidente con provvedimento del 2 luglio 2021, emesso a seguitodi istanza della contribuente di rimessione del presente giudizio alleSezioni unite, non sussiste alcun contrasto tra la richiamata sentenza del2015 e le successive pronunce di questa Corte che, ponendosi nelmedesimo solco interpretativo, ne costituiscono un ulteriore sviluppo….”.Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio per esame del merito alla CGT di II grado del Veneto,in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]