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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06541/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/02/2021 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce - Sez.

Dist.Taranto riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Taranto, in data 01/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, in relazione ad alcune imputazioni di peculato a lui ascritte (l'imputato veniva invece assolto da altre analoghe ipotesi di reato).

Tale decisione veniva annullata, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione dell'imputato, dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 51596 del 10/12/2019, limitatamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto La Sesta Sezione, in particolare, affermava il principio per cui la concedibilità dell'attenuante doveva essere valutata con riferimento al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo fatto di peculato, anziché all'importo complessivo delle somme oggetto dei reati commessi.

In sede di rinvio, la Corte salentina ha nuovamente escluso, con sentenza del 26/02/2021, il riconoscimento della predetta attenuante, anche nell'ottica indicata dalla Suprema Corte; per il resto, ha riformato la sentenza di primo grado negli stessi termini di cui alla decisione annullata con rinvio.

La Corte territoriale ha osservato, tra l'altro, che la preclusione del giudicato derivante dall'annullamento parziale della sentenza impediva, ex art. 624 cod. proc. pen., la rivalutazione in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputato, profili non legati alla questione della sussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4: non poteva quindi essere nuovamente posto in discussione, come opinato dalla difesa in sede di conclusioni, i profili concernenti l'entità delle quote spettanti al ricorrente e quelle che erano state invece da lui indebitamente trattenute.

2. Anche avverso tale decisione, ricorre per cassazione il LATICIGNOLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente la predetta preclusione da giudicato, laddove invece il giudice di rinvio avrebbe dovuto rivalutare - con gli stessi poteri attribuiti al giudice della sentenza annullata - i rilievi a suo tempo mossi alla decisione di primo grado.

Censure che riguardavano, tra l'altro, proprio la determinazione delle somme spettanti alla ASL in conseguenza delle visite mediche effettuate dal ricorrente in regime intra moenia.

Si lamenta, in definitiva, la mancata verifica dell'esatta determinazione del danno patito dalla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il presupposto logico-giuridico dell'odierno ricorso è costituito dalla possibilità, sostenuta dalla difesa ricorrente, di rimettere in discussione nel giudizio di rinvio, dopo l'annullamento della prima sentenza d'appello limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., la determinazione delle somme spettanti alla ASL in relazione alle visite intra moenia: somme costituenti il profitto del reato, perché trattenute e non versate dal LATICIGNOLA.Si tratta di un assunto manifestamente infondato, anzitutto per l'assorbente preliminare ragione per cui, nella sentenza che aveva definito il primo giudizio di appello, era stato dato atto della rinuncia, da parte del LATICIGNOLA e del suo difensore, "ai motivi attinenti al merito della questione, insistendo per l'applicazione del 62 n. 4 c.p." e in altre richieste qui non rilevanti (cfr. la terza pagina della sentenza 21/05/2019.

3. È peraltro opportuno evidenziare, per completezza, che — anche a voler in ipotesi prescindere dalla predetta rinuncia — la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di giudicato progressivo, secondo i quali «in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» (così da ultimo Sez. 5 n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106.

In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, è evidente che l'annullamento della sentenza limitatamente al diniego della concessione dell'attenuante della speciale tenuità, con riferimento alle somme costituenti il profitto del reato di peculato, ha determinato — si ripete, volendo in ipotesi prescindere dalla rinuncia ai motivi di merito — il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla concreta determinazione di quelle somme.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del LATICIGNOLA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11,)gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e stensore sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/02/2021 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist.Taranto riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Taranto, in data 01/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, in relazione ad alcune imputazioni di peculato a lui ascritte (l'imputato veniva invece assolto da altre analoghe ipotesi di reato). Tale decisione veniva annullata, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione dell'imputato, dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 51596 del 10/12/2019, limitatamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto La Sesta Sezione, in particolare, affermava il principio per cui la concedibilità dell'attenuante doveva essere valutata con riferimento al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo fatto di peculato, anziché all'importo complessivo delle somme oggetto dei reati commessi. In sede di rinvio, la Corte salentina ha nuovamente escluso, con sentenza del 26/02/2021, il riconoscimento della predetta attenuante, anche nell'ottica indicata dalla Suprema Corte; per il resto, ha riformato la sentenza di primo grado negli stessi termini di cui alla decisione annullata con rinvio. La Corte territoriale ha osservato, tra l'altro, che la preclusione del giudicato derivante dall'annullamento parziale della sentenza impediva, ex art. 624 cod. proc. pen., la rivalutazione in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputato, profili non legati alla questione della sussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4: non poteva quindi essere nuovamente posto in discussione, come opinato dalla difesa in sede di conclusioni, i profili concernenti l'entità delle quote spettanti al ricorrente e quelle che erano state invece da lui indebitamente trattenute. 2. Anche avverso tale decisione, ricorre per cassazione il LATICIGNOLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente la predetta preclusione da giudicato, laddove invece il giudice di rinvio avrebbe dovuto rivalutare - con gli stessi poteri attribuiti al giudice della sentenza annullata - i rilievi a suo tempo mossi alla decisione di primo grado. Censure che riguardavano, tra l'altro, proprio la determinazione delle somme spettanti alla ASL in conseguenza delle visite mediche effettuate dal ricorrente in regime intra moenia. Si lamenta, in definitiva, la mancata verifica dell'esatta determinazione del danno patito dalla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il presupposto logico-giuridico dell'odierno ricorso è costituito dalla possibilità, sostenuta dalla difesa ricorrente, di rimettere in discussione nel giudizio di rinvio, dopo l'annullamento della prima sentenza d'appello limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., la determinazione delle somme spettanti alla ASL in relazione alle visite intra moenia: somme costituenti il profitto del reato, perché trattenute e non versate dal LATICIGNOLA.Si tratta di un assunto manifestamente infondato, anzitutto per l'assorbente preliminare ragione per cui, nella sentenza che aveva definito il primo giudizio di appello, era stato dato atto della rinuncia, da parte del LATICIGNOLA e del suo difensore, "ai motivi attinenti al merito della questione, insistendo per l'applicazione del 62 n. 4 c.p." e in altre richieste qui non rilevanti (cfr. la terza pagina della sentenza 21/05/2019. 3. È peraltro opportuno evidenziare, per completezza, che — anche a voler in ipotesi prescindere dalla predetta rinuncia — la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di giudicato progressivo, secondo i quali «in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» (così da ultimo Sez. 5 n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, è evidente che l'annullamento della sentenza limitatamente al diniego della concessione dell'attenuante della speciale tenuità, con riferimento alle somme costituenti il profitto del reato di peculato, ha determinato — si ripete, volendo in ipotesi prescindere dalla rinuncia ai motivi di merito — il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla concreta determinazione di quelle somme. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del LATICIGNOLA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11,)gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e stensore sident
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