CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36375/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al reato sub a con invio atti alla Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio e inammissibilita nel resto del ricorso. udito il difensore che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 novembre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. 2. L'imputato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone due distinti ricorsi per cassazione, entrambi sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giacomo lana articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione degli articoli 56-629 codice penale e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità non avendo la Corte territoriale considerato: • la presenza di un evidente rancore che muoveva le persone offese peraltro espresso in via riservata ai carabinieri intervenuti; • la presenza di uno specifico interesse delle persone offese a coprire un precedente illecito ai danni del CAMPITI da cui era derivato l'obbligo restitutorio che giustificava la richiesta del LOGIUDICE; • le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni delle persone offese e nella contraddittorietà tra queste, le dichiarazioni dei testi a difesa, PRATICO', GANGERI e MORABITO, e le immagini acquisite in atti • l'effettivo tenore delle espressioni dell'odierno ricorrente che non risultavano ricollegate ad esigere un pagamento ma ad ottenere la presenza della parte offesa, • il fatto che nessuna richiesta estorsiva sarebbe mai stata proferita dallo stesso; • il fatto che la condotta posta in essere risultava essere "comportamento intimidatorio fine a sé stesso ossia (...) condotta minatoria generica con evento di pericolo (...) frutto di una perdita di controllo in capo al ricorrente". Ne deriverebbe un totale travisamento dei fatti e la presenza di una ricostruzione non rispondente alla realtà in conseguenza del fatto che l'inizio della colluttazione sarebbe ascrivibile a LOGIUDICE [OSCURATO:PERSONA], il LOGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun borsello, le minacce al Seminara non sarebbero desumibili dalle immagini, lo stesso Seminara avrebbe colpito giudice [OSCURATO:PERSONA] con due pugni al capo.2.2. Violazione degli articoli 629-393 codice penale e vizio di motivazione in conseguenza della omessa derubricazione del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni posto che la prima minaccia sarebbe giunta dall'effettivo titolare del credito (il CAMPITI) 2.3. Violazione degli articoli 582-585 codice penale e 125 codice di procedura penale e vizio di motivazione in conseguenza della mancata valutazione delle contraddizioni della persona offesa rispetto a quanto dichiarato in sede dibattimentale nel parallelo procedimento a carico degli altri soggetti e del contrasto tra queste e quelle dei testi a difesa. Inoltre, dovrebbe tenersi conto che le lesioni certificate dal pronto soccorso non sarebbero compatibili con gli esiti di una spinta ma piuttosto con il tentativo di fermare il compagno documentato dalle immagini in atti. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con uso di armi in quanto non risulta che vi sia stata esposizione di alcuna arma e il mero atteggiamento di tenere la mano dentro un borsello risulterebbe smentito dalle immagini acquisite in atti. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in difetto di concreti elementi, comportamenti o aspetti significativi suscettibile di dimostrare la presenza di una condotta idonea ad esercitare sulle vittime quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione propria delle organizzazioni di tipo mafioso. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata esposizione dei motivi che hanno portato a limitare la riduzione per il tentativo al minimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati. 2. Quanto alle doglianze in punto dichiarazione di penale responsabilità per il tentativo di estorsione, deve rilevarsi quanto segue. 2.1. Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). 2.2. Peraltro, nell'affrontare dell'apparato motivazionale delle sentenze di merito, il ricorrente, nei due distinti ricorsi, non si confronta con l'effettiva portata delle motivazioni stesse ma si incentra su singoli punti in fatto spesso riportandoli in maniera diversa rispetto al modo in cui sono riportati nei provvedimenti stessi in ciò incorrendo nell'ulteriore profilo di aspecificità del ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia puntualmente valutato l'effettiva portata delle dichiarazioni stesse in relazione alla situazione che aveva generato le richieste, agli esiti delle immagini acquisite in atti, alla portata delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti raccolte in sede di indagini difensive. 2.3.1. Quanto alla dedotta sussistenza di rancore, pregiudizio e interesse da parte delle persone offese, deve rilevarsi che la ricostruzione della vicenda che aveva originato il debito del SEMINARA operata in sede di sentenza non evidenzia alcun elemento da cui sia desumibile la presenza degli illeciti che vengono ipotizzati in sede di ricorso ma che rimangono prospettazioni apodittiche e avulse da qualsiasi richiamo a specifici atti o circostanze presenti nel fascicolo processuale. Nemmeno il riferimento alle dichiarazioni rilasciate informalmente dalle persone offese ai carabinieri intervenuti sul posto permettono di ritenere la sussistenza di alcuna omessa motivazione o alcun pregiudizio posto che la Corte territoriale ne ha considerato specificamente il contenuto e ha verificato la presenza di riscontri a tali dichiarazioni forniti dalla vicenda che riguardava altro esercizio commerciale della zona ([OSCURATO:PERSONA]) e dalle videoriprese acquisite in successiva occasione. Ne consegue che le doglianze così articolate risultano manifestamente infondate in quanto del tutto prive di alcun supporto nel contesto del fascicolo processuale. 2.3.2. Quanto ai profili di compatibilità con il contenuto delle dichiarazioni raccolte, deve rilevarsi come correttamente il provvedimento impugnato abbia segnalato la presenza di palesi riscontri costituiti dalle dichiarazioni di CALARCO(.{ Gabriella riguardanti la prima fase delle condotte cui erano presenti sia il CAMPITI che il LOGIUDICE, dalle dichiarazioni di SEMINARA Annunziata riguardanti le condizioni della donna all'esito di tale prima vicenda e sul successivo alterco tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LOGIUDICE. In maniera altrettanto lineare, sia il provvedimento impugnato sia il provvedimento di primo grado hanno dato atto del contenuto delle dichiarazioni dei soggetti sentiti in sede di investigazioni difensive evidenziando la mancanza di elementi che in tali dichiarazioni contrastassero effettivamente con quanto affermato dalla persona offesa (pagg. 12 ss. del provvedimento impugnato). Sul punto, fra l'altro, già il provvedimento di appello segnalava come le contestazioni dell'appellante non tenessero conto dell'effettivo contenuto della sentenza di primo grado. Le contestazioni mosse in sede di ricorso risultano essere frutto di valutazioni meramente ipotetiche e di una sostanziale rilettura degli elementi istruttori che, piuttosto che dimostrare la contraddittorietà della motivazione, presuppongono travisamenti nemmeno supportati dal puntuale deposito degli atti richiamati. 2.3.3. Quanto ai profili di compatibilità con gli esiti delle immagini acquisite in atti, deve rilevarsi che le contestazioni mosse in sede di ricorso risultano inammissibili per mancata allegazione degli atti richiamati in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso e per altro verso prospettano un contenuto della motivazione del provvedimento di secondo grado diverso da quello effettivo. Infatti, i giudici di secondo grado più volte evidenziano come la colluttazione tra i fratelli LOGIUDICE sia stata conseguenza dei rimproveri di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non attribuiscono rilevanza a chi abbia iniziato lo scontro fisico. Ancora, la valutazione delle immagini in relazione alle minacce al SEMINARA si riduce ad una sostanziale affermazione della non incompatibilità tra quanto rappresentato nel fotogramma richiamato le dichiarazioni delle persone offese la cui logicità non risulta minata dalla formulazione del motivo di ricorso ancora una volta privo dell'allegazione dei fotogrammi stessi. Quanto alla presenza o meno del marsupio nella disponibilità del LOGIUDICE [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato dà atto della mancanza di immagini che testimonino tale circostanza. Ne consegue che la valutazione anche delle immagini in atti risulta essere stata svolta secondo canoni di logicità e coerenza e che le contestazioni sul punto articolate in sede di ricorso non risultano nemmeno avere colto l'esatta portata delle affermazioni presenti nell'apparato motivazionale. 3. Quanto alla valutazione delle frasi proferite dal ricorrente e del modo in cui la complessiva condotta è stata considerata, deve rilevarsi che carattere estorsivo delle richieste del ricorrente deriva dalla considerazione della condotta dello stesso in termini unitari. Risulta sotto questo aspetto logico affermare che il soggetto che si presenta insieme ad un creditore minacciando la moglie del debitore con un coltello affinché faccia arrivare immediatamente suo marito compia tali minacce in relazione alla pretesa che si vorrebbe azionare essendo conforme a consolidate massime di esperienza l'affermazione per cui tali condotte non risultano fini a sé stesse. 4. Quanto alle contestazioni in punto dichiarata penale responsabilità per il delitto di lesioni, deve rilevarsi come le contestazioni articolate in sede di ricorso risultano fattuali, ipotetiche, apodittiche, non supportate dal deposito degli atti parzialmente richiamati e pertanto inammissibili. 5. La doglianza in punto ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di armi, non risulta articolata in sede di appello con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso. 6. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, devono riproporsi le considerazioni che questa Corte ha già svolto nella sentenza 16078 del 21 marzo 2018 relativa alla fase cautelare della medesima vicenda posto che le valutazioni avanzate in sede di appello risultano palesare i medesimi profili già ritenuti rilevanti in quella sede. Infatti, nella richiamata decisione, questa Corte ha già evidenziato, con argomenti in questa sede riproponibili, la sussistenza del c.d. "metodo mafioso" in conseguenza del fatto che il ricorrente, con il ricorso alla violenza e alla forza e con il minacciato uso di armi risultava evocare e rimarcare un controllo sul territorio per finalità di puro esercizio del potere ricollegabile alle modalità di azione dell'associazione mafiosa cercando anche di ottenere condotte omertose da parte delle vittime nel timore di atteggiamenti ritorsivi. Tale situazione risulta peraltro ulteriormente indicata in termini concreti nel provvedimento de quo nella parte in cui si richiamano le vicende relative alla "[OSCURATO:PERSONA]", pienamente coerente alla situazione per come sopra descritta. 7. Risulta invece fondato il motivo di ricorso in ordine alla qualificazione giuridica del delitto sub a) risultando la motivazione a fondamento del diniego non coerente con i principi di diritto espressi dalle sezioni unite di questa Corte che - seppur successivamente alla redazione della sentenza impugnata - hanno statuito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie fermo restando che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Rv. 280027 - 01/03). 7.1. Risulta di conseguenza del tutto al di fuori delle linee tracciate dalla citata pronuncia delle sezioni unite la motivazione del provvedimento de quo che ancora la qualificazione del fatto al grado di violenza esercitato e non specifica se la partecipazione dell'imputato fosse finalizzata unicamente alla realizzazione di una pretesa legittima del soggetto che accompagnava ovvero si ricollegasse a interesse diverso e ulteriore. Si tratta di valutazione prettamente fattuali e di merito che impongono una nuova valutazione degli elementi di prova riservata al giudice del merito. 8. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono e, assorbiti i residui motivi, in quanto connessi e dipendenti dal profilo di diritto controverso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio in punto sussistenza dell'elemento psicologico con ogni conseguente statuizione in relazione ai conseguenti punti della decisione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuov