CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01686/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (a) l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], (b) l'annullamento con rinvio relativamente alla confisca disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; (c) la dichiarazione di inammissibilità del restante ricorso proposto nell'interesse del Discetti e l'inammissibilità degli altri ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insistevano per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dei ricorrenti per la consumazione di plurime condotte di usura, aggravate dall'uso del metodo mafioso; dichiarava invece l'estinzione del reato associativo (finalizzato alla consumazione di una serie indeterminata di reati di usura) per decorso del termine massimo di prescrizione. Al principale imputato, [OSCURATO:PERSONA], veniva contestata una attività illecita prolungata e continuativa in danno di diverse vittime; nella gestione dei rapporti usurai risultavano coinvolte anche persone - come il Servi ed il Ginassi - che erano a loro volta taglieggiate dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.Ricorreva per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 1.1. vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati gli argomenti proposti con l'appello relativi (a) al rapporto di amicizia che legava il Servi alla presunta usurata ([OSCURATO:PERSONA]), nonché alla contestata assenza di precise indicazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, (b) al fatto che il Servi fosse in uno stato di soggezione in quanto a sua volta vittima di usura, (c) al fatto che la vittima aveva "ereditato" il debito usuraio dal compagno deceduto, mentre il ricorrente era intervenuto solo nella fase successiva occupandosi di riformulare i termini dell'accordo con il [OSCURATO:PERSONA]; si contestava anche la qualificazione giuridica deducendo che la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata come truffa. 1.2. Mancata assunzione di prova decisiva: non era stata riassunta la testimonianza della vittima, che si riteneva essenziale per la ricostruzione del rapporto con il Servi. 1.3. Violazione di legge: sebbene il collegio di primo grado fosse mutato nella composizione, e nonostante il reato contestato al ricorrente non rientrasse tra quelli previsti dall'art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen., non era stata disposta la rinnovazione delle prove. 1.4. Vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello dalla assenza di una "espressa" richiesta di rinnovazione non poteva dedursi l'esistenza del consenso alla utilizzabilità delle prove già raccolte.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che sarebbe incompatibile con l'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente. 1.6. Con motivi aggiunti si insisteva per la illegittimità del diniego di rinnovazione e si invocava la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, considerato che l'usura anderebbe retrodata all'epoca in cui era stato stipulato il patto usuraio con il compagno della Volpe. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che con due motivi di ricorso contestava la conferma dell'accertamento di responsabilità per la partecipazione all'usura contestata al capo 1- a) sia sotto il profilo della violazione di legge, che sotto quello del vizio di motivazione. Si deduceva che non era stato considerato che (a) il ricorrente era, a sua volta, usurato e dunque costretto ad eseguire gli ordini del [OSCURATO:PERSONA], (b) che pertanto la sua condotta poteva essere al più inquadrata come favoreggiamento, (c) che non era certa la natura dei debiti vantati dalle persone con le quali il ricorrente era entrato in contatto. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per l'usura consumato ai danni del [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva (a) che la ricezione e negoziazione di un assegno di provenienza illecita poteva, al più, configurare una condotta di ricettazione, ma non provava il concorso nell'usura, (b) che le dichiarazioni della persona offesa (allegate al ricorso) erano state travisate, dato che questa non avrebbe mai attributo al ricorrente atteggiamenti intimidatori funzionali a riscuotere il debito usuraio. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze atipiche, che avrebbero dovute essere riconosciute in ragione dell'incensuratezza e dell'esiguo apporto in ipotesi fornito alla complessa attività usuraia in giudizio. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione sarebbe illegittima la confisca degli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente; il vincolo sarebbe stato confermato dalla Corte di appello con argomenti viziati dal travisamento delle prove. 3.4. Con motivi aggiunti si contestava la legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, deducendo che la motivazione faceva riferimento ad una "agevolazione" non contestata e non all'utilizzo del metodo mafioso; si contestava altresì la conferma della responsabilità per l'usura ai danni del Mancini, che sarebbe stata effettuata senza valutare le doglianze difensive in ordine alla insufficiente capacità dimostrativa delle dichiarazioni della persona offesa.4. Proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che impugnava la sentenza limitatamente alle disposizioni sulla confisca, disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., e deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione: in via generale si deduceva l'illogicità della motivazione nella parte in cui non sarebbe valutato la prova offerta dal ricorrente (ricevute di pagamento di biglietti relativi a giocate al lotto) circa la provenienza lecita delle somme utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati; nello specifico deduceva (a) con riguardo agli immobili siti in Viareggio ed intestati a [OSCURATO:PERSONA] che non sarebbero state considerate le prove che indicavano che gli stessi derivavano da legittime disposizioni patrimoniali effettuate dal padre, [OSCURATO:PERSONA], né il fatto che il giudice della prevenzione aveva restituito due terzi del compendio immobiliare vincolato in tale sede, ritenendone giustificata la provenienza; (b) con riguardo all'immobile sito in Viareggio ed intestato a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state valutate le prove che indicavano che l'immobile non era nella disponibilità del ricorrente, ma in quella di [OSCURATO:PERSONA], e che lo stesso derivava comunque da una donazione del [OSCURATO:PERSONA]; anche in questo caso la decisione sarebbe in contrasto con quella assunta nell'ambito del procedimento di prevenzione (ordinanza n. 14 del 2016 Reg. Mis. Prev emessa dalla Corte di appello il 16 dicembre 2016); (c) con riguardo all'immobile sito in Viareggio ed intestato a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato considerato che lo stesso poteva essere stato acquistato con parte del denaro proveniente da una polizza vita stipulata dal padre della Capuano; (d) con riguardo agli immobili siti n Viareggio ed acquistati da [OSCURATO:PERSONA] non era stato considerato - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice della prevenzione - che il coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva una capacità patrimoniale compatibile con un acquisto lecito; (e) con riguardo ai quattro immobili siti in Giuliano ed intestati a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato considerato che gli stessi erano nella titolarità effettiva della [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, deceduta, sicché nei suoi confronti la confisca non avrebbe potuto essere disposta (tale titolarità nella prospettiva del ricorrente emergerebbe dal contenuto delle intercettazioni); (f) con riguardo ai beni mobili registrati intestati a [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che non sarebbe stata valutata la capacità di acquisto del presunto intestatario fittizio, giungendo, anche in questo caso a conclusioni difformi rispetto a quelle del giudice della prevenzione; (g) con riguardo ai gioielli ed ai monili d'oro si deduceva che la loro confisca non era stata espressamente disposta dal Tribunale, sicché tale disposizione non può ritenersi legittimamente integrata dalla Corte di appello, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.4.2. Con motivi aggiunti si ribadivano le ragioni del ricorso e, segnatamente, la legittima provenienza dei beni e l'incompatibilità della confisca con il provvedimento di restituzione disposto in sede di prevenzione. 5. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 5.1. violazione di legge: all'imputato non sarebbe stato notificato l'avviso di deposito previsto dall'art. 548 comma 2 cod. proc. pen.; tale omissione avrebbe generato una nullità generale a regime intermedio, capace di ripercuotersi sulla legittimità del decreto di citazione in appello e degli atti successivi (sentenza compresa), che avrebbero dovuto essere dichiarati nulli; 5.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma delle responsabilità per il reato di usura: si deduceva che la vittima - tale Mancini - non avrebbe fatto alcun riferimento al Marra, sicché la condanna sarebbe priva di un adeguato supporto probatorio; 5.3. violazione di legge e vizio di motivazione: la testimonianza dell'offeso, imputato di reato collegato (riciclaggio) non risulterebbe effettuata nel rispetto della regola di valutazione prevista dall'art. 192 cod. proc. pen.; 5.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.I. n 152 del 1991: mancherebbe la motivazione specificamente riferita all'usura, in ipotesi consumata ai danni del Mancini, dato che la Corte di appello si sarebbe limitata a rilevare elementi di prova dimostrativi dell'uso del metodo mafioso in relazione a condotte che riguardavano vittime diverse. 5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato determinato senza considerare l'incensuratezza dell'imputato, l'occasionalità della sua condotta e la marginalità del suo contributo. 6.Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 6.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità prevista dall'art. 54 cod. pen.: il ricorrente sarebbe stato costretto ad aiutare il [OSCURATO:PERSONA] considerato che aveva una forte esposizione debitoria nei suoi confronti; tale situazione, tenuto conto della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], metteva a rischio la sua incolumità, dato che al mancato saldo del debito avrebbe potuto seguire una reazione violenta; la sudditanza del Ginassi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emersa con chiarezza dai contenuti delle conversazioni intercettate, che tuttavia non erano stati considerati dalla Corte di appello. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio relativo al bilanciamento tra circostanze ed all'aumento per la continuazione: il bilanciamento in equivalenza non sarebbe coerente con il ruolo marginale del ricorrete; mentre l'aumento per la continuazione (un anno per un solo reato) sarebbe eccessivo, non coerente con quello riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (cui era stato applicato un mese di aumento per ogni condotta usuraia) e, comunque, sarebbe privo di adeguata motivazione. 6.3 violazione di legge: i reati contestati sarebbero prescritti tenuto conto del tempo di consumazione. 7.Ricorreva, infine, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che impugnava la sentenza limitatamente alle disposizioni sulla confisca - disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. - e deduceva: 7.1. vizio di motivazione in relazione alla vincolo disposta nei confronti dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuto nella effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]: non sarebbero state valutate le allegazioni difensive che dimostravano che la sorella del ricorrente aveva venduto un immobile in Napoli girando 170.000 euro, ovvero parte del ricavato sul conto del padre Mariano, che li avrebbe messi a disposizione del figlio per acquistare l'immobile intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo si insta per una rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex multis: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, con motivazione accurata e persuasiva, la Corte di appello confermava l'accertamento di responsabilità effettuato dal Tribunale, rilevando come il Servi avesse svolto un ruolo decisivo, sia nella definizione che nella gestione del patto usuraio tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Volpe e che, in seguito alle difficoltà di adempimento della donna, lo stesso aveva utilizzato alcuni dei suoi assegni per pagare il proprio debito, per poi effettuare una complessiva rinegoziazione di entrambi i rapporti (il proprio e quello della Volpe: pagg. 52 e 53 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale consente di rilevare in modo univoco l'apporto determinante del Servi nella consumazione della usura in danno della Volpe; la stessa si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.2. Anche il secondo motivo che deduce l'illegittimità della mancata rinnovazione della testimonianza della persona offesa è inammissibile. In materia di prova decisiva e di rinnovazione del dibattimento in appello il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione), risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile: tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte rilevava la inutilità della ripetizione dell'esame testimoniale - reso dalla Volpe in sede di incidente probatorio - dato che le prove raccolte (dichiarazioni ed intercettazioni) erano ampiamente sufficienti a valutare la responsabilità per i fatti in contestazione. Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura, tenuto conto peraltro che la Volpe era già stata sentita in incidente probatorio nel pieno contraddittorio delle parti.1.3. Le censure rivolte nei confronti della mancata rinnovazione del dibattimento di primo grado dopo la modifica della composizione del collegio (proposte con il terzo ed il quarto motivo di ricorso) sono inammissibili in quanto non si confrontano con il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite secondo cui in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché "non richiesta", "non ammessa" o "non più possibile" (Sez. U, Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Bajranni, Rv. 276754 - 03). Si tratta di un principio logicamente prevalente rispetto a quello, elaborato dalla giurisprudenza prima della pronuncia delle Sezioni Unite - secondo cui la disciplina dell'art.190 bis cod. proc. pen. - per la quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (Sez. 1, Sentenza n. 48710 del 14/06/2016 Bidognetti, Rv. 268455 - 01) Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la rinnovazione non veniva mai richiesta (pag. 55 della sentenza impugnata, sicché la stessa - legittimamente - non veniva disposta. 1.4. Anche le doglianze rivolte nei confronti della mancata concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame la Corte di appello riteneva che le circostanze atipiche non potessero essere concesse in ragione non solo dei precedenti vantati, ma anche della gravità della condotta consumata nei confronti di una persona (la Volpe) conosciuta, con la quale aveva un rapporto amicale; la gravità del fatto, nella logica e persuasiva valutazione offerta dalla Corte di merito, prevaleva sulle allegazioni difensive, limitate al generico richiamo al comportamento processuale collaborativo del Servi (pag. 56 del provvedimento impugnato). 1.5. La richiesta di riconoscimento del decorso del termine massimo di prescrizione, invocata con i motivi aggiunti, è inammissibile per diverse ragioni. In via principale: si riafferma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc.pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. La Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Nel caso in esame la richiesta veniva presentata tardivamente con motivi aggiunti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non possono introdurre temi nuovi rispetto a quelli dedotti con il ricorso principale (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021 Paun, Rv. 280783). A ciò si aggiunge che l'invocata retrodatazione (a) involge valutazioni di merito che non possono essere proposte in sede di legittimità, (b) non tiene conto del fatto che secondo la Cassazione il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un post factum non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, Sentenza n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 - 01). 2.11 ricorso proposto nell'interesse del Cannavaro: il collegio, preso atto della sopravvenuta morte del ricorrente dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del Cocice è inammissibile. 3.1. Il primo motivo - ribadito anche con i motivi aggiunti - è volto a contestare l'accertamento di responsabilità dell'usura consumata nei confronti del Mancini, rilevando (a) la marginalità ed atipicità del contributo in ipotesi fornito limitato alla ricezione e negoziazione di assegno, (b) il travisamento della decisiva testimonianza della vittima che non avrebbe mai riferito di atti intimidatori posti in essere dal Cocice. 3.1.1. Quanto alla rilevanza del travisamento della prova in caso di cosiddetta "doppia conforme", il collegio riafferma che è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova inquadrabile come "decisiva", quando lo stesso sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6,Sentenza n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758; Sez. 1, Sentenza n. 24667 del 15/06/2007 Musumeci, Rv. 237207) 3.1.2. Nel caso in esame il collegio rileva che (a) la prima parte della doglianza si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità (si richiama la giurisprudenza citata su §1.1.), (b) l'allegato travisamento è stato dedotto tardivamente con il ricorso per cassazione e, peraltro, riguarda un elemento, ovvero la diretta consumazione da parte del Cocice di atti intimidatori, non decisivo per l'accertamento del "concorso" nell'usura contestata. Dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge infatti la accurata ricostruzione della condotta contestata che vede il Cocice coinvolto pienamente nella usura a lui contestata: i giudici di merito hanno ritenuto infatti che dalle prove raccolte era emerso che lo stesso era solito accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] dai vari debitori usurati «a minacciare e pretendere il pagamento delle rate o comunque dei titoli rilasciati a garanzia» e che aveva partecipato pienamente al rapporto usuraio essendo beneficiario di uno degli assegni (pag. 126 della sentenza di primo grado). Tale originaria affermazione non è stata contestata con la prima impugnazione sicché le doglianze proposte con il ricorso si configurano tardive ed inammissibili (si richiama al riguardo la giurisprudenza citata sub § 3.1.1.). La motivazione in questione si presenta priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali e non risulta incisa dalle tardive doglianze difensive che, peraltro, invocano una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 3.2. Richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di motivazione relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche (supra § 1.4.) il collegio ritiene inammissibile anche il secondo motivo di ricorso dato che la Corte di appello, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Cassazione, ha ritenuto non concedibile il beneficio sanzionatorio in ragione della mancata emersione di elementi positivi che lo giustificassero (pag. 109 della sentenza impugnata). 3.3. La doglianza in ordine alla legittimità della confisca degli immobili intestati alla [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse, non essendo il Cocice titolare di alcun diritto alla restituzione. Si ribadisce infatti che l'imputato non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. La Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi (Sez. 2, Sentenza n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592; Sez. 5, Sentenza n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601 - 01). 3.4. Le doglianze proposte con i motivi aggiunti relativi alla legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991 sono inammissibili in quanto non collegate al ricorso principale (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783). 4. I ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il collegio ritiene di trattare i due ricorsi congiuntamente in quanto gli stessi risultano affetti dallo stesso vizio "strutturale". Entrambi i ricorrenti articolano infatti una serie di specifiche e dettagliate doglianze - ribadite dal [OSCURATO:PERSONA] anche con i motivi aggiunti - volte a contestare la legittimità della confisca deducendo, da un lato, la legittima provenienza dei beni e, dall'altro, l'incompatibilità del vincolo con il provvedimento di restituzione emesso dal giudice della prevenzione. Tuttavia tutti i beni in relazione ai quali si chiede l'annullamento della confisca sono intestati a terzi. Il vizio si estende alle doglianze rivolte nei confronti del vincolo dei gioielli della [OSCURATO:PERSONA] che sono stati legittimamente confiscati (in quanto compresi tra i beni mobili indicati nella sentenza di primo grado), ma che sono, ancora una volta, di proprietà di un soggetto diverso dal ricorrente (come rilevato a pag. 120 della sentenza impugnata). Si è già ribadito, con riguardo alla posizione del Cocice che, se non si vanta un concreto interesse alla restituzione, non si è legittimati a proporre ricorso nei confronti dei provvedimenti di confisca (si richiama la giurisprudenza citata supra § 3.3.) Vale la pena di rilevare che, con riguardo alla limitrofa materia della confisca di prevenzione, la Cassazione ha individuato casi residuali in cui è possibile riconoscere l'interesse del proposto alla contestazione dei vincoli disposti nei confronti degli intestatari fittizi ovvero (a) quando è contestato il requisito della "sproporzione", che dipende dal complessivo compendio di beni riferibili al proposto ed incide, se riconosciuto, anche sui vincoli che interessano i beni ad esso intestati (Sez. 2, Sentenza n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232), (b) quando assuma che i beni sono di proprietà del proposto e non dei terzi, con correlata contestazione dell'interposizione fittizia", nei casi in cui sia questo il requisito che legittima la confisca di prevenzione (Sez. 6, Sentenza n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271381; Sez. 2, Sentenza n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295).Nel caso in esame, tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Discetti si sono limitati a dedurre la provenienza illecita dei beni senza indicare il loro diretto e specifico interesse alla rimozione del vincolo applicato a beni intestati a terzi non ricorrenti. 5. Il ricorso del Marra è infondato. 5.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza che discenderebbe dalla violazione dell'art. 548 comma 2 cod. proc. pen, che prevede che all'imputato sia notificato l'avviso di deposito della sentenza la cui motivazione venga depositata fuori termine. 5.1.1. La giurisprudenza non si presenta univoca nell'identificazione degli effetti della omessa notifica dell'avviso di deposito previsto dall'art. 548 comma 2 cod. proc. pen. (a) Da un lato si è affermato che la nullità o inesistenza della notificazione, impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione (Sez. 1, Sentenza n. 25237 del 04/06/2021, C., Rv. 281547 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927 - 0). La stessa linea interpretativa è confermata dalla giurisprudenza secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all'avvenuta celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore, unitamente ai motivi attinenti al merito, nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato. Si è chiarito che l'imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione e l'eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 19602 del 12/02/2021, K, Rv. 281660 - 01). (b) Di contro si è, invece, affermato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio", in ipotesi idonea ad invalidare sia il decreto che dispone il giudizio, che la sentenza; nell'ambito di tale inquadramento si registrano ulteriori divergenze interpretative, dato che: (1) da un lato si è deciso che la nullità in ipotesi generata dalla omessa notifica deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5 - , Sentenza n. 4457 del 14/11/2019 dep. 2020 [OSCURATO:PERSONA]. 277844 - 01; Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano, Rv. 246504; conf. Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957). Precisamente, si è affermato che nel caso dell'impugnazione proposta dal difensore di fiducia, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata alla mancata attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, mutuando il percorso motivazionale, che esclude la nullità quando la sentenza relativa ad un imputato alloglotta non è stata tradotta (così: Sez. 5, Sentenza n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844 - 01 § 2.2.4, che richiama le sentenze Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521; Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, Rv. 269982; Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Rv. 270491, Money). Nello stesso solco interpretativo, seppur nella limitrofa materia della omessa notifica dell'estratto della sentenza al contumace, è stato ritenuto che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso (Sez. 1, Sentenza n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391); (2) d'altro lato si è affermato che la nullità non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore; ciò in quanto - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia del decreto di citazione in appello, che della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 261314 - 01, tale opzione interpretativa ha trovato conferma anche in materia di omessa notifica dell'estratto contumaciale: Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 17/02/2020, Tabuncic, Rv. 279100; Sez. 5, Sentenza n. 3881 del 19/11/2014 Ud, dep. 2015, Acquaviva, Rv. 262228 - 01). 5.1.2. Il collegio intende dare continuità al primo degli orientamenti registrati secondo cui il diritto di impugnazione dell'imputato al quale non sia stato notificato l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548 comma 2 cod. proc. pen, non è perento, dato che la lesione delle prerogative difensive è solo "temporanea" e, dunque "apparente": l'imputato può infatti rendere inefficace il titolo esecutivo attraverso la promozione di un incidente di esecuzione e può altresì, esercitare il suo diritto di impugnazione previa rinnovazione della notifica omessa. Tale opzione interpretativa ha il pregio sia di conservare validità al giudizio di appello promosso dal difensore, che quello di dare attuazione al principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, che ha riconosciuto in capo all'imputato un personale diritto all'impugnazione, che non può considerarsi consumato dall'impugnazione proposta dal difensore, ed ha superato il principio dell'unicità dell'impugnazione, in precedenza enucleato dalla Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472) riconoscendo all'imputato un insopprimibile diritto all'impugnazione personale. Il superamento del principio della unicità dell'impugnazione è stato in seguito confermato anche dalle Sezioni Unite che, chiamate a chiarire la portata dell' obbligo di presentazione del ricorso per cassazione a mezzo del difensore, con esclusione della possibilità di presentazione del ricorso "personale", hanno affermato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità della sua proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore; il che implica che, se il difensore ha un autonomo diritto di proporre ricorso, tale diritto sussiste sicuramente in capo all'imputato e persiste anche in presenza del ricorso presentato dal difensore (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272010 - 01; §§ 8 ed 8.1). Se - come chiarito dalla Corte costituzionale - l'imputato conserva un suo autonomo diritto ad impugnare indipendente da quello esercitabile dal suo difensore, e se l'atto di appello del difensore non integra l'esercizio di tale diritto, che dunque non può ritenersi consumato o assorbito, deve allora ritenersi che in virtù del generale "principio di conservazione degli atti processuali" (enucleato da ultimo da Sez. un, Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02) la sentenza di appello non possa ritenersi inutiliter data, anche se emessa all'esito della sola impugnazione del difensore: quella sentenza conserverà validità, ma non potrà diventare esecutiva, nel caso in cui l'imputato manifesti la volontà di esercitare il suo - non perento - diritto di impugnazione. Il giudice dell'esecuzione, in ipotesi adito, sospenderà infatti l'esecuzione della sentenza e disporrà la rinnovazione della notifica, con conseguente decorso dei termini per l'esercizio del diritto di impugnazione che sarà, così, integralmente salvaguardato. L'eventuale contrasto tra giudicati troverà composizione eventuale con il ricorso alla disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen. Nel caso in esame, pertanto, contrariamente a quanto dedotto, non si rinviene alcuna nullità idonea a travolgere la sentenza di appello. 5.2. Il secondo motivo di ricorso si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individua né illogicità manifeste né discrasie decisive tra la prova raccolta e quella valutata (v. giurisprudenza citata sub § 1.1.). Il collegio rileva peraltro che il ricorrente deduce il travisamento delle dichiarazioni del Marra, senza adempiere all'onere di allegazione delle stesse, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso. In materia si ribadisce che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la Corte di appello rilevava - confermando analoga valutazione del Tribunale - che le prove raccolte, e segnatamente la testimonianza dell'offeso, indicavano unicamente che le rate del prestito usuraio effettuato dal [OSCURATO:PERSONA], in seguito al suo arresto, venivano riscosse dal Marra e dalla Deviato, che fornivano un essenziale e concreto contributo alla esecuzione del patto usuraio (pag. 63 della sentenza impugnata). Si è già ricordato che il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, Sentenza n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 - 01): il che implica che contributi prestati nella fase esecutiva - come quello in esame - si configurino come pienamente concorsuali. 5.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione della regola di valutazione prevista dall'art. 192 cod. proc. pen. all'imputato di reato collegato, che riveste anche la qualifica di persona offesa, non è ammissibile in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione (nell'atto di appello si afferma anzi che le dichiarazioni del Mancini trovano puntuale riscontro nelle intercettazioni e nella documentazione acquisita); sul punto si registra una insanabile frattura della catena devolutiva, che impone di dichiarare inammissibile il motivo ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 5.4. L'ultimo motivo di ricorso che contesta la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso è infondato. Si ribadisce che il ricorso all'uso del metodo mafioso è una caratteristica dell'azione, dunque integra una circostanza di natura "oggettiva" (a contrario: Sez. U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione alla medesima dell'autore della minaccia, ma richiede solo che questa si esprima attraverso il riferimento - sia pure solo contratto o implicito - al potere intimidatorio capitalizzato da una associazione mafiosa; nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima. Nel caso in esame la Corte di appello rilevava come le prove raccolte avevano univocamente dimostrato l'utilizzo diretto da parte del Marra del metodo mafioso, dato che lo stesso aveva insistentemente richiesto il denaro spettante al [OSCURATO:PERSONA] mostrando la pistola sotto il maglione (pag. 107 della sentenza impugnata). Il metodo mafioso risulta dunque agito direttamente dal Marra, oltre che dal principale correo, [OSCURATO:PERSONA] (evento che da solo sarebbe stato sufficiente a ritenere l'aggravante, di natura "oggettiva" estensibile anche al Marra). 5.11 ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità: si tratta di una doglianza che presuppone una valutazione di merito e che è stata tardivamente proposta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, generando una insanabile frattura della catena devolutiva. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271). 5.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui deduce l'illegittimità del bilanciamento tra circostanze. E' invece fondato nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. 5.2.1.Con riguardo agli oneri motivazionali che incombono sul giudice in materia di bilanciamento tra circostanze il collegio ribadisce, confermando un indiscusso orientamento, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (tra le altre: Sez. 5 , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nel caso in esame la pena veniva determinata in coerenza con tali indicazioni poiché la Corte territoriale giustificava il bilanciamento facendo riferimento alla necessità di adeguare equitativamente la sanzione alla gravità delle condotte contestate, ovvero a due reati di usura (pag. 110 della sentenza impugnata). 5.2.2. Nella sentenza impugnata non si rinviene, invece, alcuna giustificazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione: si tratta di una omissione censurata dalle Sezioni Unite che, dirimendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite (sentenza del 24 giugno 2021 nel procedimento 35406 del 2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) La Corte di appello applicava l'aumento di "un anno di reclusione" in relazione alla seconda condotta illecita, senza fornire alcuna giustificazione in ordine alle ragioni che sostenevano la quantificazione dell' aumento, decisamente più elevato rispetto a quello inflitto al [OSCURATO:PERSONA] la cui sanzione veniva determinata attraverso l'aumento di un mese di reclusione ed euro 100 di multa in relazione ad ogni episodio di usura a lui contestato. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. 5.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dato che i reati contestati al Ginassi non sono ad oggi prescritti tenuto conto del fatto che l'usura è aggravata sia ai sensi del comma dell'art. 644 comma 5 n. 4) cod. pen., che ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991. Si riafferma che in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157 cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento per la continuazione con rinvio ad altra sezione della Cor