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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22591/2023

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si ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 16/6/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento in data 20/11/2020 che aveva ritenuto la penale responsabilità degli odierni ricorrenti, per il delitto di truffa tentata aggravata dalla finalità di agevolare il clan camorristico Pagnozzi.

Il giudici di A._ merito hanno accertato che gli imputati introducendosi nel sistema informatico della banca HSBC, grazie alle competenze informatiche di [OSCURATO:PERSONA] e di Ziccardi ( imputato non ricorrente) ed effettuando un bonifico di 50.000,00 euro a favore di un conto estero in Libano, intestato ad una società costituita a Beirut da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ponevano in essere il delitto di tentata truffa in danno della banca d'affari londinese HSBC con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

2. Avverso tale decisione, con distinti atti impugnatori, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I primi due deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa.

In particolare [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che a fronte del dettato delle Sezioni Unite ( sentn. n.8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui la predetta aggravante ha natura soggettiva e presuppone la conoscenza da parte dell'agente dell'esistenza del sodalizio criminale di stampo mafioso/camorristico e della specifica finalità degli altri correi di agevolare tale sodalizio, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente detta aggravante valorizzando elementi fattuali, invero, inidonei a dimostrare la conoscenza del clan Pagnozzi da parte del ricorrente.

Non sarebbero, infatti, a tal fine indicative le sentenze richiamate dalla Corte d'appello a carico di [OSCURATO:PERSONA] posto che la sent. 1551/2009, non farebbe riferimento ad un clan camorristico, quella del 2020 si riferisce alle attività criminali del clan Pagnozzi poste in essere sul territorio romano e non nel beneventano, la terza ( sent. 37720/19), è una sentenza di assoluzione.

Né, ad avviso del ricorrente, poteva essere valorizzata la conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e Fiore ( progr. 24971 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dalla quale la Corte d'appello ha ricavato la consapevolezza da parte del ricorrente dell'agevolazione mafiosa, poiché il riferimento alle pregresse vicende giudiziarie del Pagnozzi, "già c'era prima.., era una vecchia storia", andava letta come una domanda e non come un'affermazione.

Gli stessi motivi vengono riprodotti anche da [OSCURATO:PERSONA] il quale aggiunge che la Corte d'appello sarebbe incorsa in contraddizioni laddove ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse dell'esistenza del clan camorristico Pagnozzi, per il fatto che la vicende giudiziarie che riguardavano [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto vasta eco mediatica.

Secondo quanto prospettato nel ricorso, la Corte d'appello avrebbe confuso il dato della conoscenza con quello della conoscibilità del clan Pagnozzi; a differenza che per [OSCURATO:PERSONA], evidenzia [OSCURATO:PERSONA], che dalle intercettazioni non emergeva la consapevolezza di interagire con persone ( Fiore e Silenti) collegate al clan camorristico Pagnozzi, la Corte avrebbe erroneamente equiparato il contesto di criminalità organizzata , del quale, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza, interessandosi di armi di schede telefoniche, con quello di carattere mafioso posto che dalle intercettazioni non risultava l'evocazione de) metodo mafioso o l'assoggettamento od omertà derivatone. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi dt ricorso.

Con il primo deduce il vizio di carenza ed illogicità della motivazione.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base di prove illogiche, data l'inidoneità del comportamento tenuto e l'incompetenza ed inabilità informatica dimostrate da [OSCURATO:PERSONA], ad integrare la fattispecie della truffa sia pure nella forma tentata.

I giudici di merito non avrebbero valutato l'inefficienza ed inidoneità del codice MT 799 ad attuare il proposito criminoso incorrendo nel vizio di motivazione.

Con il secondo motivo deduce vizi renza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'agevolazione mafiosa.

Mancherebbero elementi dimostrativi della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con membri del clan Pagnozzi.

Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili - Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione riconosce natura soggettiva all'aggravante prevista dall' 416 bis.1 cod. pen., in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, essendo connotata dal profilo del dolo specifico; ne consegue l'applicabilità di tale circostanza a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità.

Ha spiegato la Corte che "là dove l'elemento interno proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal concorrente che non condivida tale fine, quest'ultimo viene a far parte della rappresentazione ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove il concorrente garantisce la sua collaborazione nella consapevolezza della condizione inerente il compartecipe" ( S. U., Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734).

Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la sentenza impugnata rende adeguatamente conto delle ragioni che, senza incorrere in illogicità evidenti, hanno consentito di riconoscere sussistente gli elementi richiesti ai fini integrazione della aggravante.

Emerge, infatti, con assoluta chiarezza dalla motivazione della sentenza in parola la piena consapevolezza e condivisione, da parte dei ricorrenti, delle finalità agevolatrici dell'operazione truffaldina posta in essere dai ricorrenti in concorso tra loro.

La sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato che l'esistenza clan Pagnozzi costituiva senz'altro patrimonio conoscitivo di rei atteso che le vicende giudiziarie che interessavano [OSCURATO:PERSONA] ed il clan camorristico da lui capeggiato, avevano avuto vasta eco sulle cronache giudiziarie e sugli organi di stampa ( pag. 7 della sentenza).

La Corte d'appello ha anche richiamato le sentenze passate in giudicato che attestavano l'esistenza dell'organizzazione criminale di stampo camorristico, facente capo a Pagnozzi , associazione camorristica la cui esistenza risalente al 1999 è stata definitivamente acclarata con sentenza passata in giudicato nel 2009 prima dei fatti in contestazione (pag. 6 della sentenza impugnata) ed ha menzionato una significativa intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Fiore che attestava la consapevolezza del primo di essere entrato in affari con un soggetto arrestato per fatti di camorra, del quale egli dimostrava di conoscere anche la storia criminale passata (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Le censure difensive sul punto si profilano, quindi, del tutto generiche perché non si confrontano con l'apparato argomentativo articolato dalla Corte di merito e mirano a sollecitare una rilettura del materiale probatorio (in particolare delle intercettazioni ), preclusa al giudice di legittimità.

Deve ribadirsi che non è prospettabile in questa sede una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale.

Nel caso di specie, invece, non sono controverse le parole pronunziate, ma il significato nel contesto complessivo delle risultanze del procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 38915 del 17/10/2007 , Rv. 237994 Sez. 6, Sentenza n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190).

Viene, in particolare, dedotta da [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di un punto interrogativo alla frase da lui pronunziata che invece attribuirebbe alla stessa un diverso significato, ebbene preme rilevare che intanto la trascrizione peritale delle intercettazioni non ha fornito tale indicazione dovendosi escludere una omissione da parte del perito che ha effettuato la trascrizione, in ogni caso non si tratta affatto di una difformità connotata da "decisività ed incontestabilità", qualità queste che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non concretizzabile nella vicenda di specie, laddove l'esito interpretativo in danno del ricorrente appare ragionevolmente sostenuto, con un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità.

La Corte d'appello ha, infatti, diffusamente motivato in merito alla funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe, evidenziando come tale aspetto fosse stato oggetto di rappresentazione, sia daearte [OSCURATO:PERSONA], sia da parte di [OSCURATO:PERSONA]/ il quale pur non essendo coinvolto in conversazioni nelle quali si discute esplicitamente delle vicende giudiziarie che hanno interessato Pagnozzi, come accaduto per [OSCURATO:PERSONA], è risultato essere uomo di fiducia di Fiore, datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], il quale in occasione degli incontri cui era presente il ricorrente, forniva consigli tecnici per le operazioni economiche di interesse del clan ed anche mezzi economici, se necessario.

La Corte d'appello ha significativamente richiamato numerose intercettazioni da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA] conosceva approfonditamente le personalità dei soggetti che frequentavano lo studio Fiore tra cui Pagnozzi ed anche il concorrente Silenti/ i quali agivano col fine di agevolare la organizzazione camorristica di cui essi facevano parte come accertato in via definitiva ( pagg. 11 e 12 ).

Quanto, infine, a [OSCURATO:PERSONA], i motivi di ricorso sono del tutto generici.

Questa Corte ha costantemente deciso che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso". (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 Sez. 2,.

Massime precedenti Conformi: N. 3480 del 1984 Rv. 163728, N. 4760 del 1984 Rv. 164347, N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 13073 del 1987 Rv. 177306, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Così con riferimento alla questione della responsabilità del ricorrente che secondo la prospettazione difensiva non avrebbe posto in essere alcun atto idoneo ad integrare gli estremi del tentativo di truffa, la Corte d'appello ( pag. 12), ha richiamato numerose intercettazioni che dimostravano la sua partecipazione attiva alle riunioni preparatorie dell'operazione essendo un esperto di sistemi informatici eticordato che lo stesso, pur mostrandosi titubante dopo l'arresto di Pagnozzi a proseguire nell'operazione, in quanto aveva compreso di avere a che fare con un'organizzazione criminale, sollecitato da Silenti, fornì a [OSCURATO:PERSONA] il codice necessario per la prosecuzione dell'operazione.

La sentenza a pag. 18 nel rispondere alle doglianze difensive proposte in appello ed in questa sede ripetute, ha rimarcato il ruolo di esperto ed unico hacker del gruppo il cui contributo,concretizzatosi nel consegnare a [OSCURATO:PERSONA] di codice, lungi dal costituire un atto irrilevante, è apparso decisivo ai fini dell'integrazione del tentativo.

Infatti l'idoneità degli atti, agli effetti previsti dall'art. 56 c.p., consiste nella relativa capacità causale, vale a dire nella loro suscettibilità a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto.

L'azione è dunque inidonea solo se difetta intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale rispetto all'evento.

Deve trattarsi, quindi, di inidoneità assoluta, accertata con valutazione ex ante, con la conseguenza che la semplice insufficienza del mezzo - in riferimento al caso di specie - non vale ad escludere la configurabilità del tentativo; il mezzo è infatti inidoneo quando esso medesimo costituisca ab origine un ostacolo alla attuazione della volontà delittuosa, mentre la inidoneità successiva non rende impossibile il compimento di atti diretti a commettere l'illecito, ma elimina la sola possibilità di un ulteriore svolgimento efficace della azione e, quindi, della consumazione del reato.

Perché dunque una azione possa essere considerata inidonea agli effetti dell'art. 49, cpv., in relazione all'art. 56 c.p., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva, da compiersi risalendo al momento iniziale della azione.

Ove, dunque, l'agente si proponga, come nella specie, di realizzare una truffa attraverso l'utilizzazione di un codice falsificato, solo in presenza di un falso grossolano - ontologicamente inidoneo a svolgere erga omnes una qualsivoglia funzione decettiva - potrà dirsi sussistente la inidoneità assoluta, ex ante, dell'atto a trarre in inganno e realizzare, quindi, la frode cui il falso era preordinato.

Evenienza, questa, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, secondo quanto gli stessi giudici dell'appello hanno espressamente riconosciuto.

Ove così non fosse, d'altra parte, basterebbe la semplice cautela o un qualsiasi attento controllo della parte offesa che vanificasse il tentativo di frode a far degradare quelle ipotesi al rango di reato impossibile, frustrando l'essenza stessa - e l'autonomia concettuale - della figura del delitto tentato.

Destituito di fondamento è ,poi, il motivo relativo alla mancanza di prova della conoscenza della finalità agevolatrice del clan Pagnozzi adeguatamente argomentata dalla Corte d'appello, che ha evidenziato come l'imputato consapevole di trovarsi al cospetto di un'organizzazione criminale di stampo camorristico temporeggiò nel fornire il codice per l'esecuzione dell'operazione, salvo poi renderlo a [OSCURATO:PERSONA] .

Infine, manifestamente infondato è il rilievo difensivo che riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

Il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena applicata dal primo giudice ritenendola congruamente proporzionata rispetto al disvalore del fatto.

Nel ricorso non si prospettano ulteriori argomentazioni meritevoli di valutazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella concreta commisurazione della pena da infliggere sulla base dei criteri fissati nell'art. 133 c.p.

Il giudice di appello ha rilevato di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della negativa personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti penali anche specifici ( pag. 19 della sentenza).

E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.

VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez.

II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163), Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Le considerazioni sopra esposte impongono la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q.l& dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 16/6/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento in data 20/11/2020 che aveva ritenuto la penale responsabilità degli odierni ricorrenti, per il delitto di truffa tentata aggravata dalla finalità di agevolare il clan camorristico Pagnozzi. Il giudici di A._ merito hanno accertato che gli imputati introducendosi nel sistema informatico della banca HSBC, grazie alle competenze informatiche di [OSCURATO:PERSONA] e di Ziccardi ( imputato non ricorrente) ed effettuando un bonifico di 50.000,00 euro a favore di un conto estero in Libano, intestato ad una società costituita a Beirut da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ponevano in essere il delitto di tentata truffa in danno della banca d'affari londinese HSBC con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale decisione, con distinti atti impugnatori, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I primi due deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. In particolare [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che a fronte del dettato delle Sezioni Unite ( sentn. n.8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui la predetta aggravante ha natura soggettiva e presuppone la conoscenza da parte dell'agente dell'esistenza del sodalizio criminale di stampo mafioso/camorristico e della specifica finalità degli altri correi di agevolare tale sodalizio, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente detta aggravante valorizzando elementi fattuali, invero, inidonei a dimostrare la conoscenza del clan Pagnozzi da parte del ricorrente. Non sarebbero, infatti, a tal fine indicative le sentenze richiamate dalla Corte d'appello a carico di [OSCURATO:PERSONA] posto che la sent. 1551/2009, non farebbe riferimento ad un clan camorristico, quella del 2020 si riferisce alle attività criminali del clan Pagnozzi poste in essere sul territorio romano e non nel beneventano, la terza ( sent. 37720/19), è una sentenza di assoluzione. Né, ad avviso del ricorrente, poteva essere valorizzata la conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e Fiore ( progr. 24971 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dalla quale la Corte d'appello ha ricavato la consapevolezza da parte del ricorrente dell'agevolazione mafiosa, poiché il riferimento alle pregresse vicende giudiziarie del Pagnozzi, "già c'era prima.., era una vecchia storia", andava letta come una domanda e non come un'affermazione. Gli stessi motivi vengono riprodotti anche da [OSCURATO:PERSONA] il quale aggiunge che la Corte d'appello sarebbe incorsa in contraddizioni laddove ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse dell'esistenza del clan camorristico Pagnozzi, per il fatto che la vicende giudiziarie che riguardavano [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto vasta eco mediatica. Secondo quanto prospettato nel ricorso, la Corte d'appello avrebbe confuso il dato della conoscenza con quello della conoscibilità del clan Pagnozzi; a differenza che per [OSCURATO:PERSONA], evidenzia [OSCURATO:PERSONA], che dalle intercettazioni non emergeva la consapevolezza di interagire con persone ( Fiore e Silenti) collegate al clan camorristico Pagnozzi, la Corte avrebbe erroneamente equiparato il contesto di criminalità organizzata , del quale, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza, interessandosi di armi di schede telefoniche, con quello di carattere mafioso posto che dalle intercettazioni non risultava l'evocazione de) metodo mafioso o l'assoggettamento od omertà derivatone. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi dt ricorso. Con il primo deduce il vizio di carenza ed illogicità della motivazione. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base di prove illogiche, data l'inidoneità del comportamento tenuto e l'incompetenza ed inabilità informatica dimostrate da [OSCURATO:PERSONA], ad integrare la fattispecie della truffa sia pure nella forma tentata. I giudici di merito non avrebbero valutato l'inefficienza ed inidoneità del codice MT 799 ad attuare il proposito criminoso incorrendo nel vizio di motivazione. Con il secondo motivo deduce vizi renza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'agevolazione mafiosa. Mancherebbero elementi dimostrativi della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con membri del clan Pagnozzi. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili - Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione riconosce natura soggettiva all'aggravante prevista dall' 416 bis.1 cod. pen., in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, essendo connotata dal profilo del dolo specifico; ne consegue l'applicabilità di tale circostanza a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità. Ha spiegato la Corte che "là dove l'elemento interno proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal concorrente che non condivida tale fine, quest'ultimo viene a far parte della rappresentazione ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove il concorrente garantisce la sua collaborazione nella consapevolezza della condizione inerente il compartecipe" ( S. U., Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la sentenza impugnata rende adeguatamente conto delle ragioni che, senza incorrere in illogicità evidenti, hanno consentito di riconoscere sussistente gli elementi richiesti ai fini integrazione della aggravante. Emerge, infatti, con assoluta chiarezza dalla motivazione della sentenza in parola la piena consapevolezza e condivisione, da parte dei ricorrenti, delle finalità agevolatrici dell'operazione truffaldina posta in essere dai ricorrenti in concorso tra loro. La sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato che l'esistenza clan Pagnozzi costituiva senz'altro patrimonio conoscitivo di rei atteso che le vicende giudiziarie che interessavano [OSCURATO:PERSONA] ed il clan camorristico da lui capeggiato, avevano avuto vasta eco sulle cronache giudiziarie e sugli organi di stampa ( pag. 7 della sentenza). La Corte d'appello ha anche richiamato le sentenze passate in giudicato che attestavano l'esistenza dell'organizzazione criminale di stampo camorristico, facente capo a Pagnozzi , associazione camorristica la cui esistenza risalente al 1999 è stata definitivamente acclarata con sentenza passata in giudicato nel 2009 prima dei fatti in contestazione (pag. 6 della sentenza impugnata) ed ha menzionato una significativa intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Fiore che attestava la consapevolezza del primo di essere entrato in affari con un soggetto arrestato per fatti di camorra, del quale egli dimostrava di conoscere anche la storia criminale passata (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). Le censure difensive sul punto si profilano, quindi, del tutto generiche perché non si confrontano con l'apparato argomentativo articolato dalla Corte di merito e mirano a sollecitare una rilettura del materiale probatorio (in particolare delle intercettazioni ), preclusa al giudice di legittimità. Deve ribadirsi che non è prospettabile in questa sede una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale. Nel caso di specie, invece, non sono controverse le parole pronunziate, ma il significato nel contesto complessivo delle risultanze del procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 38915 del 17/10/2007 , Rv. 237994 Sez. 6, Sentenza n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190). Viene, in particolare, dedotta da [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di un punto interrogativo alla frase da lui pronunziata che invece attribuirebbe alla stessa un diverso significato, ebbene preme rilevare che intanto la trascrizione peritale delle intercettazioni non ha fornito tale indicazione dovendosi escludere una omissione da parte del perito che ha effettuato la trascrizione, in ogni caso non si tratta affatto di una difformità connotata da "decisività ed incontestabilità", qualità queste che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non concretizzabile nella vicenda di specie, laddove l'esito interpretativo in danno del ricorrente appare ragionevolmente sostenuto, con un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità. La Corte d'appello ha, infatti, diffusamente motivato in merito alla funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe, evidenziando come tale aspetto fosse stato oggetto di rappresentazione, sia daearte [OSCURATO:PERSONA], sia da parte di [OSCURATO:PERSONA]/ il quale pur non essendo coinvolto in conversazioni nelle quali si discute esplicitamente delle vicende giudiziarie che hanno interessato Pagnozzi, come accaduto per [OSCURATO:PERSONA], è risultato essere uomo di fiducia di Fiore, datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], il quale in occasione degli incontri cui era presente il ricorrente, forniva consigli tecnici per le operazioni economiche di interesse del clan ed anche mezzi economici, se necessario. La Corte d'appello ha significativamente richiamato numerose intercettazioni da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA] conosceva approfonditamente le personalità dei soggetti che frequentavano lo studio Fiore tra cui Pagnozzi ed anche il concorrente Silenti/ i quali agivano col fine di agevolare la organizzazione camorristica di cui essi facevano parte come accertato in via definitiva ( pagg. 11 e 12 ). Quanto, infine, a [OSCURATO:PERSONA], i motivi di ricorso sono del tutto generici. Questa Corte ha costantemente deciso che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso". (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 Sez. 2,. Massime precedenti Conformi: N. 3480 del 1984 Rv. 163728, N. 4760 del 1984 Rv. 164347, N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 13073 del 1987 Rv. 177306, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Così con riferimento alla questione della responsabilità del ricorrente che secondo la prospettazione difensiva non avrebbe posto in essere alcun atto idoneo ad integrare gli estremi del tentativo di truffa, la Corte d'appello ( pag. 12), ha richiamato numerose intercettazioni che dimostravano la sua partecipazione attiva alle riunioni preparatorie dell'operazione essendo un esperto di sistemi informatici eticordato che lo stesso, pur mostrandosi titubante dopo l'arresto di Pagnozzi a proseguire nell'operazione, in quanto aveva compreso di avere a che fare con un'organizzazione criminale, sollecitato da Silenti, fornì a [OSCURATO:PERSONA] il codice necessario per la prosecuzione dell'operazione. La sentenza a pag. 18 nel rispondere alle doglianze difensive proposte in appello ed in questa sede ripetute, ha rimarcato il ruolo di esperto ed unico hacker del gruppo il cui contributo,concretizzatosi nel consegnare a [OSCURATO:PERSONA] di codice, lungi dal costituire un atto irrilevante, è apparso decisivo ai fini dell'integrazione del tentativo. Infatti l'idoneità degli atti, agli effetti previsti dall'art. 56 c.p., consiste nella relativa capacità causale, vale a dire nella loro suscettibilità a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto. L'azione è dunque inidonea solo se difetta intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale rispetto all'evento. Deve trattarsi, quindi, di inidoneità assoluta, accertata con valutazione ex ante, con la conseguenza che la semplice insufficienza del mezzo - in riferimento al caso di specie - non vale ad escludere la configurabilità del tentativo; il mezzo è infatti inidoneo quando esso medesimo costituisca ab origine un ostacolo alla attuazione della volontà delittuosa, mentre la inidoneità successiva non rende impossibile il compimento di atti diretti a commettere l'illecito, ma elimina la sola possibilità di un ulteriore svolgimento efficace della azione e, quindi, della consumazione del reato. Perché dunque una azione possa essere considerata inidonea agli effetti dell'art. 49, cpv., in relazione all'art. 56 c.p., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva, da compiersi risalendo al momento iniziale della azione. Ove, dunque, l'agente si proponga, come nella specie, di realizzare una truffa attraverso l'utilizzazione di un codice falsificato, solo in presenza di un falso grossolano - ontologicamente inidoneo a svolgere erga omnes una qualsivoglia funzione decettiva - potrà dirsi sussistente la inidoneità assoluta, ex ante, dell'atto a trarre in inganno e realizzare, quindi, la frode cui il falso era preordinato. Evenienza, questa, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, secondo quanto gli stessi giudici dell'appello hanno espressamente riconosciuto. Ove così non fosse, d'altra parte, basterebbe la semplice cautela o un qualsiasi attento controllo della parte offesa che vanificasse il tentativo di frode a far degradare quelle ipotesi al rango di reato impossibile, frustrando l'essenza stessa - e l'autonomia concettuale - della figura del delitto tentato. Destituito di fondamento è ,poi, il motivo relativo alla mancanza di prova della conoscenza della finalità agevolatrice del clan Pagnozzi adeguatamente argomentata dalla Corte d'appello, che ha evidenziato come l'imputato consapevole di trovarsi al cospetto di un'organizzazione criminale di stampo camorristico temporeggiò nel fornire il codice per l'esecuzione dell'operazione, salvo poi renderlo a [OSCURATO:PERSONA] . Infine, manifestamente infondato è il rilievo difensivo che riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena applicata dal primo giudice ritenendola congruamente proporzionata rispetto al disvalore del fatto. Nel ricorso non si prospettano ulteriori argomentazioni meritevoli di valutazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella concreta commisurazione della pena da infliggere sulla base dei criteri fissati nell'art. 133 c.p. Il giudice di appello ha rilevato di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della negativa personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti penali anche specifici ( pag. 19 della sentenza). E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163), Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le considerazioni sopra esposte impongono la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.l& dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e
Sentenza Cassazione n. 22591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris