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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 04665/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la sentenza ha avallato il primo giudizio in ordine agli elementi ostativi alla applicazione di una pena sostitutiva - segnatamente le plurime condanne per reati della stessa specie e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - rispetto alla generica deduzione difensiva di ulteriori accertamenti al riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cJla Cassa delle ammende.

Così deciso il 13.12.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la sentenza ha avallato il primo giudizio in ordine agli elementi ostativi alla applicazione di una pena sostitutiva - segnatamente le plurime condanne per reati della stessa specie e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - rispetto alla generica deduzione difensiva di ulteriori accertamenti al riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cJla Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024
Sentenza Cassazione n. 04665/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris