CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 30218/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16019/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesamereale di Siracusa del 28 aprile 2025, che ha confermato il sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero in esito alla perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui all’art. 612 bis comma 2 cod. pen., 612 ter comma 2 e 3 cod. pen., ascrittigli in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto di perquisizione – premessa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ravvisati anche dal giudice per le indagini preliminari che aveva emanato un’ordinanza di misura cautelare a carico dell’indagato per i medesimi reati –era finalizzato all’apprensione di “dispositivi informatici” dai quali avrebbe potuto, tra l’altro, trarsi la prova “della creazione” di profili social e di indirizzi e - mail con i quali egli aveva molestato la persona offesa, nonché dell’invio a terzi delle foto intimedella vittima, effettuato attraverso l’acquisizione di falsi profili Instagram. 2. Il ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato a un solo, composito motivo,qui enunciato nei limiti di stretta necessità ex art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., che ha dedotto violazione di legge del provvedimento impugnato, per omessa motivazione sui requisiti di adeguatezza e proporzionalità indispensabili alla legittimità del decreto di sequestro del pubblico ministero, che aveva raggiuntotutti i dati contenuti in due telefoni cellulari e due apparecchi P.C. rinvenuti nella disponibilità del ricorrente.Alla luce di recenti approdi della Corte costituzionale e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, i dati informatici in questione costituiscono corrispondenza, tutelata dall’art. 15 della Costituzione; non sarebbero stati indicati, nel decreto di perquisizione, “i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo”, i motivi “che possano giustificare l’eventuale perimetrazione temporaledei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria” (che il ricorso ricorda delimitato “dal settembre 2024” quanto al reato di atti persecutori e “in prossimità del 25 marzo 2025” quanto al reato di revenge porn ) , né i tempi entro i quali avrebbe dovuto essere effettuata la selezione dei dati, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Più in particolare, ad avviso della difesa, i giudici del riesame non avrebbero motivato sulle ragioni dell’estensione del sequestro alla totalità dei dati contenuti negli apparecchi; non avrebbero spiegato perché non sarebbe stata possibile un’immediata “perquisizione informatica individuando ex ante le specifiche informazioni oggetto di ricerca”, avallando “l’apprensione dell’intero complesso di dati” di corrispondenza. Ancora, la decisione “di posticipare alla fase esecutiva rimessa unilateralmente alla PG la selezione (fra l’altro) delle conversazioni Whatsapp di interesse investigativo” sarebbe stata adottata in violazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. Il giudice del riesame avrebbe genericamente fatto riferimento al tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti tecnici, così omettendo di restringere ad una determinata tempistica il vincolo imposto sugli apparecchi di proprietà dell’indagato. Non sarebbe stato tenuto in considerazione il dovere, del pubblico ministero, di predisporre un’adeguata organizzazione finalizzata a compiere la selezione nel più breve tempo possibile per poi rapidamente provvedere alla restituzione dei supporti e della relativa copia forense all’avente diritto. Considerato in diritto Il ricorsoè inammissibile , sotto divers e angolature. 1.L’articolazione del motivo di ricorso “maschera”, in primo luogo, una doglianza complessivamente volta a censurare la motivazione dell’ordinanza attraverso il richiamo del vizio di violazione di legge, al quale solo il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari può essere ancorato, ai sensi dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen., letto in combinato con gli artt. 324 e 257 cod. proc. pen. per il sequestro probatorio. Come noto, le lacune della motivazione possono essere attratte nell’alveo della violazione di legge soltanto nei casi di “assenza totale” o di c.d. mera “apparenza” di essa. Motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa; Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2.L’esame del decreto genetico di perquisizione e sequestro, confermato dal Tribunale del riesame,restituisce le evidenze che seguono: il pubblico ministero ha correttamente enunciato, in dettaglio, i capi d’incolpazione elevati nei confronti della persona sottoposta alle indagini; esplicitato che il provvedimento di ricerca della prova è stato emesso in concomitanza ad ordinanza applicativa di misura cautelare personale, richiesta ed ottenuta dal giudice per le indagini preliminari, che ha dunque ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della medesima; chiarito, in virtù delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e delimitato l’oggetto della ricerca con riferimento ai “profili social e indirizzi e-mail con i quali” il prevenuto ha tempestato la vittima di “richieste di amicizia e commenti”; ed alla diffusionea terzi tramite un fittizio profilo Instagram di fotografie , che la ritraevano in intimo, che la persona offesa gli aveva precedentemente inviato; e, di conseguenza, individuato le cose da ricercare nei supporti informatici “dai quali potrebbe emergere la prova della creazione dei predetti profili, quanto dell’invio a terzi delle foto intime della p.o., nonché ulteriori conversazioni rilevanti e pertinenti ai fini delle indagini, utili per riscontrare le dichiarazioni della p.o., presenti sul dispositivo cellulare od ogni altro dispositivo informatico nella disponibilità dell’indagato”; è stato immediatamente disposto che l’eventuale materiale così sequestrato fosse trasmesso “alla Sezione di P.G. in sede -Aliquota N.I.T. (Nucleo investigativo telematico, n.d.r.) al fine di procedere all’acquisizione dei dati informatici, attraverso la creazione di una cosiddetta copia forense dei sopra indicati supporti, al fine di” acquisire i dati con la sequela di procedura idonea a garantire l’identicità all’originale (c.d. copia forense); estrarre i dati utili alle indagini; realizzare un report per agevolarne la consultazione; è stata prescritta l’osservanza delle “forme previste dall’art. 360 c.p.p.”, dunque il rispetto delle regole di compimento degli atti cc.dd. garantiti; ed è stata contestualmente ordinata - “all’esito delle operazioni, accertato il buon esito delle stesse” –la restituzione di quanto in sequestro al legittimo titolare. Il Tribunale del riesame ha affrontato le ragioni del gravame cautelare ed ha osservato che il decreto di perquisizione e di sequestro del pubblico ministero non si è posto in contrasto con i canoni di adeguatezza e proporzionalità tracciati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale in materia di sequestri; non potendo prevedere ex ante l’esito dello strumento di ricerca della prova, ha disposto l’estrazione dagli apparati sottoposti al vincolo dei dati utili alle indaginie la loro tempestiva restituzione all’avente diritto, una volta verificato il buon esito delle operazioni; ha rilevato che il controllo delle tempistiche è demandato alla fase esecutiva delle operazioni investigative e non pertiene in senso stretto alla validità dell’atto del pubblico ministero, oggetto delle censure; che, in ogni caso, il sequestro era stato eseguito il 9 aprile 2025ed il pubblico ministero si era negativamente espresso sull’istanza di dissequestro il 18 aprile successivo, in un arco di tempo prossimo all’ablazione, pienamente complementare e “proporzionato” alla necessità di completare gli accertamenti. Si tratta insomma di provvedimenti giurisdizionali tutt’altro che privi di motivazione o connotati da motivazione meramente apparente, singolare o stravagante e dei quali, in realtà, il ricorrente si duole quanto ad esaustivitàe logicità di argomentazioni. 3.In secondo luogo, il collegio condivide l’indirizzo ermeneutico recentemente espresso da questa sezione, secondo il quale in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (sez.5, n.9797 del 04/03/2025, R., Rv.287778) . La decisione de quonon confligge con il percorso interpretativo della giurisprudenza più attenta alle direttrici della Consulta e di estrazione sovranazionale, che ha comunque precisato che non si può escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di informazioni ivi contenute, purchè l’imposizionedel vincolo non assuma una direzione meramente esplorativa e sia caratterizzata da una motivazione che espliciti le ragioni per cui si renda necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279949).Il trattenimento dei dati non può essere protratto sine die , perché l’eventuale reintegrazione nella disponibilità della cosa – il supporto sequestrato, fisicamente inteso – non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sui “contenuti” del dispositivo contenitore(ottenibili attraverso la c.d. copia-mezzo destinata a scopo probatorio, o copia forense), che sono comunque oggetto del diritto alla riservatezza meritevole di tutela (sez.6, n. 32465 del 22/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione; sez. U n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, in motivazione).Si è tuttavia sottolineato che la protrazione del vincolo, perché sia rispettosa dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, deve essere bensì limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, ma tale durata non può essere rigidamente predeterminata e può variare in relazione alle difficoltà incontrate nell’estrapolazione dei dati (sez.2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 e in motivazione). Se, poi, il decreto di sequestro, anche se conseguente a perquisizione, deve essere motivato (art. 253 cod. proc. pen.), il grado e il “quantum” della motivazione richiesta può essere calibrato sulla funzione probatoria delle cose da ricercare e da vincolare e, dunque, alla loro riconducibilità alla nozione di corpo del reato, di più immediato nesso con la sua commissione, o di cosa pertinente al reato, potendosi tener presente che, anche per le sentenze, di preminente pregnanza decisoriarispetto ai provvedimenti in forma di decreto , il legislatore ha previsto la redazione di una “concisa” esposizione dei motivi (così in motivazione sez. U n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli). 3.1.Pertanto, i parametri della necessità, dell’adeguatezza e della proporzionalità, anche “temporali”,in definitiva, non possono ritenersi pre costitui ti e devono essere modulati caso per caso, in relazione alla vicenda concreta, e correlati, a titolo esemplificativo, alla tipologia e alla gravità dei reati per i quali si procede; alla natura della cosa di cui si ritiene indispensabile l’apprensione al procedimento penale – se, dunque, corpo di reato, ovvero cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso – o cosa pertinente al reato, ovvero semplicemente utile all’assicurazione della prova; alla figura del destinatario del provvedimento di vincolo, se persona indagata del reato per cui si procede o terzo estraneo alla sua consumazione e al livello di tutela della riservatezza predicabile in relazione alla professione svolta; alla quantità e qualità delle fonti di prova disponibili nel momento in cui una perquisizione sia disposta dal pubblico ministero alla ricerca degli oggetti o delle informazioni di rilievo; all’interesse, dedotto o deducibile, della persona privata di un bene proprio a rientrarne il più rapidamente in possesso; all’evoluzione e alla complessità dell’attività investigativa. Si tratta, del resto, dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza europea, che ha costantemente fatto leva sul “giusto equilibrio”tra i diritti dell’individuo e le esigenze dell’inchiesta penale (da ultimo, Corte EDU, Reznek contro [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.2.In linea con l’esegesi della giurisprudenza di questa Corte , non ritiene il collegio che il sequestro di dati informatici debba essere "necessariamente preceduto" dalla perquisizione informatica, come pure genericamente lamentato nel motivo di ricorso. Come spiegato dai precedenti sul tema, l'effettuazione di una perquisizione informatica richiede la predisposizione di strumenti investigativi - e segnatamente la disponibilità di tecnici - che non è sempre compatibile con la natura di atto "a sorpresa'' della perquisizione ordinaria, che implica che ne siano garantite tempestività ed immediatezza; e che non può essere condizionata dalla predisposizione degli strumenti tecnici necessari per l'effettuazione di una perquisizione, come quella informatica, che richiede competenze specialistiche. A ciò si è aggiunto che il codice di rito non prevede che il sequestro dei dati contenuti nei supporti informatici debba essere effettuato obbligatoriamente "solo dopo" l'effettuazione della perquisizione "tecnica" prevista dall'art. 247, comma 1bis, cod. proc. pen. (così sez.5, n. 13018 del 10/01/2024, Pasi, in motivazione, che ha richiamato sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, cit.). 4.In tale contesto, deve ritenersi che l’iniziativa del pubblico ministero (così apprezzata dal discorso giustificativo dell’ordinanza del Tribunale del riesame), tutt’altro che esplorativa o indeterminata, abbia inteso impartire con tempestività ed efficacia le direttive necessarie a rispettare i principi fondamentali richiamati, avuto riguardo alla natura e gravità dei reati attribuiti al ricorrente, unico destinatario del decreto di perquisizionee, contemporaneamente, colpito da un provvedimento coercitivo emesso dal giudice per la medesima imputazione provvisoria, delineata nella perimetrazione temporale; alle notizie da ricercare, incorporate ragionevolmente proprio negli strumenti informatici oggetto d el vincolo sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in assenza di “parole chiave” disponibili o di criteri di selezione altrimenti ipotizzabili; alle garanzie procedurali complessivamente adottate a salvaguardia dei diritti della difesa, ammessa a partecipare alle operazioni di estrazione e disamina dei dati informaticie, dunque, abilitata anche a vigilare sulle relative cadenze , con le forme di cui all’art. 360 cod. proc. pen.; alle prescrizioni dettate per la restituzione di quanto in sequestro una volta esauriti gli incombentie, a quest’ultimo proposito, può puntualizzarsi che - nell’impossibilità di predefinire i tempi indispensabili alle indagini preliminari , subordinate ex lege al rispetto dei termini di cui agli artt. 405 e segg. cod. proc. pen. - in materia di sequestro vige il principio generale del favor restitutionis, al lume del quale, venute meno le esigenze ad esso sottese, le cose sequestrate devono essere immediatamente restituite all’avente diritto. 4.1.D’altro canto, le obiezioni difensive – che non hanno contestato il fumus bonis iuris e la rilevanza probatoria delle dotazioni sequestrate - si sono arrestat e a profili meramente epidermici e contestativi degli atti compiuti, perché non hanno illustrato quali specifici pregiudizi l’ablazione degli strumenti informatici abbia cagionato all’indagato e alla sua sfera privata, con particolare riferimento ad eventuali dati sensibili ivi contenuti , beneficiari di protezione privilegiata;non hanno indicato la stringente necessità di recupero degli oggetti sequestrati, né hanno formulato rilievi sulla cornice temporale ritenuta sufficiente all’esecuzione dell’analisi dei dati rilevanti per le indagini, “vuoto” tanto più rilevante nel caso di specie, se si considera che l’istanza di restituzione avanzata dalla difesa è stata respinta dal pubblico ministero meno di 10 giorni dopo l’apposizione del vincolo (in senso analogo, con riferimento alla necessità di esplicitazione nell’impugnazione di un interesse alla celere restituzione delle cose, anche di quelle “dematerializzate”,in sequestro, sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, cit., in parte motiva). 5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 6. La natura dei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil