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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1973

Cassazione n. 17898/2026

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o a PESCARA il 14/06/1973 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni delle parti civili che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnau,e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) i primi due motivi son: meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale vedano le pagine ca 11 a 14 ove la Corte ha sottolineato la decisività della registrazior dell'incontro del 18/1/2017, alla luce della quale ha valutato, senza incorrere in alcuna man resto illogicità, l'attendibilità delle dichiarazioni delle due persone offese, censurata dall'imputata anche con l'ulteriore denuncia di cui il secondo motivo di ricorso lamenta l'omessa valutazione): ii) il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto l'inammissibilità del ricorso ; nr»-, comportando una valida instaurazione del rapporto processuale, non consente di rilevare prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ài pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore deHà Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso sena', versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2000); ritenuto che nulla spetta alle parti civili a titolo di rifusione delle spese processuali sta"l'assenza nella memoria depositata di alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 3653:S del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a PESCARA il 14/06/1973 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni delle parti civili che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnau,e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) i primi due motivi son: meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale vedano le pagine ca 11 a 14 ove la Corte ha sottolineato la decisività della registrazior dell'incontro del 18/1/2017, alla luce della quale ha valutato, senza incorrere in alcuna man resto illogicità, l'attendibilità delle dichiarazioni delle due persone offese, censurata dall'imputata anche con l'ulteriore denuncia di cui il secondo motivo di ricorso lamenta l'omessa valutazione): ii) il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto l'inammissibilità del ricorso ; nr»-, comportando una valida instaurazione del rapporto processuale, non consente di rilevare prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ài pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore deHà Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso sena', versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2000); ritenuto che nulla spetta alle parti civili a titolo di rifusione delle spese processuali sta"l'assenza nella memoria depositata di alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 3653:S del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). P.Q.M
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