CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 18663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 8 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania, pronunciata il 24 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, 110 - 582, 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che il primo motivo di ricorso, tra l'altro non proposto in appello, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata contestazione della rapina in concorso, è manifestamente infondato anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535), secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censurano vizi motivazionali in punto di responsabilità per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive in punto di prova della responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,