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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 maggio 1955

Cassazione n. 51607/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 maggio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per la privazione della libertà personale sofferta dal 18 agosto 2017 al 9 dicembre 2019 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Da questa accusa [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto «perché il fatto non sussiste» con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2019 divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020.

La misura cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio - la «locale di Frauenfeld» - considerato articolazione della 'ndrangheta in territorio svizzero.

2. Dalla lettura dell'ordinanza e del ricorso emerge: che il processo di cognizione si svolse nelle forme del giudizio abbreviato; che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] fu ritenuto responsabile del reato associativo per il quale era stato sottoposto a misura cautelare; che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] lo ha assolto facendo applicazione dei principi affermati dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 51489 del 29/11/2019 riguardante altri affiliati alla medesima «locale».

La sentenza di assoluzione non ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse affiliato alla «locale di Frauenfeld» e vi svolgesse funzioni di rilievo; neppure ha escluso che quella «locale» fosse una articolazione della 'ndrangheta in territorio svizzero.

Ha ritenuto, però, che il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sia configurabile anche con riferimento alle articolazioni territoriali di una mafia storica, solo quando tali articolazioni si avvalgono, nel territorio di appartenenza, della forza di intimidazione derivante da un riconoscibile collegamento organico- funzionale con la casa-madre e spendono in quel territorio la «fama criminale» ereditata dalla casa-madre.

Ha concluso che, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. non poteva essere applicata perché il collegamento con la casa-madre, pur esistente, non era riconoscibile all'esterno, ma si esauriva all'interno della associazione sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione.

Si tratta di una puntuale applicazione dei principi affermati dalla sentenza n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913, con la quale questa Corte di legittimità ha sostenuto «che un raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché confinato nei cd.

"interna corporis" del gruppo - a porsi come occasione per la proiezione all'esterno della nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo della capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico».

Così ricostruita la vicenda processuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha subito privazione della libertà personale, si deve riferire che, come i giudici della riparazione hanno sottolineato: - [OSCURATO:PERSONA] aveva stabili contatti con esponenti della 'ndrangheta residenti in Calabria; era titolare di una «carica di 'ndrangheta»; prendeva parte a rituali di affiliazione; partecipava alle riunioni che si tenevano presso il "Boccia club" di Frauenfeld; imponeva o comunque suggeriva linee di azione a coloro che erano presenti a quelle riunioni; - tale comportamento non è stato smentito nel giudizio di cognizione e ha avuto un ruolo sinergico nell'applicazione della misura cautelare; - la sentenza di assoluzione è stata pronunciata, pur essendo provate le condotte sopra descritte, perché la «locale di Frauenfeld» non si era concretamente avvalsa, nel territorio svizzero e nel contesto sociale ed economico di quel paese, della forza di intimidazione propria della associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Sulla base di tali considerazioni, i giudici della riparazione hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse dato causa con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale e che ciò ostasse all'accoglimento dell'istanza.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza di rigetto, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla ritenuta esistenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'equo indennizzo.

La difesa osserva che i giudici della cognizione hanno escluso la possibilità di ricondurre il sodalizio oggetto del procedimento nell'alveo dell'art. 416 bis cod. pen.

Hanno dunque irrevocabilmente accertato che l'associazione della quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte non era una associazione di tipo mafioso.

Il difensore del ricorrente sottolinea: - che la carcerazione preventiva è stata sofferta per un fatto che, ab origine, non corrispondeva alla condotta tipica del reato contestato; - che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato sicché la pronuncia assolutoria si fonda sui medesimi elementi utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari ai fini dell'applicazione della misura; - che l'ingiustizia della detenzione subìta consegue ad una errata interpretazione della norma incriminatrice e tale errore di diritto rende secondario e irrilevante il comportamento colposo dell'istante.Secondo la difesa, già prima dell'applicazione dell'ordinanza cautelare il panorama giurisprudenziale era consolidato nel senso di escludere la possibilità che organizzazioni come quella di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte potessero essere ricondotte nell'alveo dell'art. 416 bis cod. pen.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione, infatti, nel procedimento a carico di altri due affiliati alla «locale di Frauenfeld» ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aveva escluso che fosse necessaria la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, essendo ormai prevalente l'orientamento interpretativo secondo il quale l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, «ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti».

La difesa sottolinea che il giudice della cautela e, nel processo di cognizione, il giudice di primo grado si attennero a una diversa interpretazione e sostiene che la misura cautelare fu prima applicata e poi mantenuta, in assenza di gravi indizi di colpevolezza, perché [OSCURATO:PERSONA] fu ritenuto partecipe di una organizzazione che, come la giurisprudenza di legittimità ha poi riconosciuto (orientando la decisione assolutoria della Corte di appello), non presentava i crismi dell'associazione mafiosa.

Il difensore osserva, inoltre, che le condotte sulla base delle quali è stato escluso il diritto alla riparazione furono tenute in territorio estero e le riunioni alle quali l'ordinanza impugnata fa riferimento, valutate penalmente irrilevanti dall'Autorità giudiziaria italiana, non possono considerarsi conflìggenti con alcuna norma dell'ordinamento svizzero.

Sostiene quindi: da un lato, che in relazione a quelle condotte, l'intervento dell'autorità giudiziaria non era prevedibile (e, pertanto, non vi sarebbe negligenza o imprudenza nell'averle tenute); dall'altro, che quelle condotte non erano in contrasto con «alcuna legge o regolamento svizzero» e di ciò l'Autorità giudiziaria italiana dovrebbe prendere atto.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 29 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso il diritto all'equo indennizzo per ingiusta privazione della libertà personale ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito con un comportamento gravemente colposo a indurre in errore il giudice della cautela, rendendosi partecipe di «rituali» che ancora oggi accompagnano le riunioni di 'ndrangheta e cesellano il vincolo di onore che lega tutti gli affiliati alle cosche.

Ha sottolineato, in particolare: - che egli intervenne alle riunioni nelle quali «i partecipi al locale di Frauenfeld» recitarono «la formula per battezzare la località e successivamente per formare la società»; - che, il 16 febbraio 2011, prese parte a una riunione nella quale si discuteva «dell'allontanamento di un accolito» ed espresse opinione in proposito, mostrandosi titolato a farlo; - che, nella medesima riunione, si discusse del viaggio di un latitante, trasportato in macchina da Singen a Frauenfeld come un «normale passeggero», e, anche in questo caso, [OSCURATO:PERSONA] si mostrò pienamente informato della vicenda.

La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia applicato il principio (più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo il quale «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (tra le tante: Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765).

Osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente assolto perché il fatto che gli era stato contestato è stato ritenuto insussistente e che i principi sulla base dei quali questa assoluzione è stata pronunciata non sono stati affermati per la prima volta nella sentenza Sez.1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 (riguardante altri affiliati alla «locale di Frauenfeld»), ma si trattava di un orientamento interpretativo ampiamente accreditato, al quale il giudice della cautela avrebbe dovuto attenersi accertando così, sin da subito, che difettavano le condizioni per applicare la misura cautelare.

3. Per meglio delineare l'oggetto del presente giudizio di riparazione è utile ricordare che rientrano nell'ambito operativo dell'art. 314 cod. proc. pen. più ipotesi di ingiusta privazione della libertà personale in relazione alle quali il sorgere del diritto all'indennizzo si fonda su presupposti diversi.

Per quanto rileva in questa sede, si devono distinguere in particolare due ipotesi.

La prima, disciplinata dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., riguarda la, così detta, "ingiustizia sostanziale" della detenzione e si verifica quando una persona - prosciolta perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - era stata sottoposta, per quel fatto, a misura cautelare privativa della libertà personale.

La seconda, disciplinata dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., riguarda la così detta "ingiustizia formale" e si verifica quando una persona - prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata - sia stata sottoposta, nel corso del procedimento o del processo, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito.

Dopo una iniziale incertezza, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che la nozione di «decisione irrevocabile» di cui all'art. 314, comma 2, comprenda, oltre alle decisioni adottate in fase cautelare, anche quelle adottate all'esito del giudizio di merito, sempre che dalle stesse si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura (fra le tante: Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332; Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Greco, Rv. 240333; Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, v. 273089).

Pertanto, sono stati ricondotti entro l'ambito operativo dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. casi nei quali, pur non essendo stato accertato in fase cautelare che la misura era stata disposta senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la qualificazione attribuita ai fatti all'esito del giudizio portava a ritenere che quelle condizioni fossero mancanti fin dall'inizio.

Ponendosi in questa prospettiva, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stato ritenuto sussistente: - nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata all'esito del giudizio di merito in ragione di diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (Sez

4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4 n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez. 4, n. 23896 del 9/4/2008, Greco, Rv. 240333); - nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia portato a ritenere applicabile una fattispecie incriminatrice che non avrebbe consentito l'adozione di misure cautelari privative della libertà personale in ragione della pena edittale, inferiore ai limiti indicati nell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332).

4. La giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla possibilità di applicare la causa ostativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per chi abbia dato causa o concorso a dar causa con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, oltre che alle ipotesi di ingiusta detenzione indicate nell'art. 314, comma 1, anche alle ipotesi previste dall'art. 314, comma 2.

Nell'interpretare tale causa ostativa si è sottolineato: da un lato, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; dall'altro, che il fondamento solidaristico dell'istituto non consente di valutare "ingiusta" la privazione della libertà personale causata (o concausata) da una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato (cfr: Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311).

Nondimeno, si è ritenuto che, nel valutare la condotta ostativa, sia doveroso tenere conto dei presupposti che hanno determinato la detenzione poi rivelatasi ingiusta.

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Muovendo da queste premesse, la causa ostativa in esame è stata ritenuta operante anche con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Con la sentenza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, le Sezioni Unite hanno affermato che «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.».

Hanno precisato, però, che tale causa ostativa non può operare quando l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il 7 o2) provvedimento cautelare.

In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali altro giudice (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condotta dell'interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare (Sez.

U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, pag. 31 e ss. della motivazione).

A questo orientamento la giurisprudenza di legittimità si è costantemente uniformata affermando che «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (fra le tante: Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765).

5. Così delineate le ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione previste dall'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e l'ambito di operatività che, in ciascuna di esse, è assegnato alla colpa grave ostativa, si deve osservare che la domanda di riparazione oggetto del presente giudizio è stata formulata ai sensi dell'art. 314, comma 1, e il principio invocato dalla difesa (secondo il quale l'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera quando l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione) non è stato affermato con riferimento a questa ipotesi, ma in relazione ai casi disciplinati dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. nei quali la privazione della libertà personale è "formalmente ingiusta" perché, con decisione irrevocabile, si è accertata la insussistenza dei presupposti che consentivano l'adozione del provvedimento cautelare.

In altri termini: [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la riparazione per una detenzione disposta in assenza dei presupposti di legge e quindi in una accertata situazione di "ingiustizia formale"; ha chiesto, invece, la riparazione per una detenzione che è resa ingiusta dalla definitiva assoluzione «perché il fatto non sussiste» e tale pronuncia assolutoria non comporta affatto che sia stata accertata la mancanza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare.

Non rileva in contrario che la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata dalla Corte di appello all'esito di giudizio abbreviato: in primo luogo, perché tale dato obiettivo non è sufficiente ad affermare che gli elementi sulla base dei quali la misura fu disposta siano gli stessi che la Corte di appello ha utilizzato per giungere alla assoluzione; in secondo luogo, perché «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764).

6. L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è affermato in proposito: - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione» e non rileva «che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

Anche se si tratta di giudizi autonomi fondati su presupposti differenti, però, il giudice della riparazione non può ignorare l'esito del giudizio di cognizione e, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; nello stesso senso: Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

7. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi principi di diritto.

Ha osservato infatti che, secondo i giudici della cognizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva stabili contatti con esponenti della ‘ndrangheta residenti in Calabria; era titolare di una «carica di 'ndrangheta»; prese parte a rituali di affiliazione; partecipò alle riunioni della «locale di Frauenfeld» imponendo ai presenti (o comunque suggerendo loro) linee di azione.

Ha poi valutato tali condotte e le ha ritenute gravemente colpose perché idonee ad essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una compagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Tali argomentazioni non possono essere contrastate - come fa il ricorrente - sottolineando che, all'esito del giudizio di cognizione, nelle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] non sono stati ravvisati estremi di reato.

Ed invero, non v'è alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela condotte che, pur penalmente irrilevanti, siano idonee a suscitare allarme perché sintomatiche della partecipazione ad una associazione criminale.

A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non ha contestato di aver tenuto le condotte descritte dalla Corte territoriale.

Non ha contestato, dunque, di aver intrattenuto rapporti con esponenti della 'ndrangheta calabrese e di aver adottato rituali tipici di questa associazione.

Non vale ad escludere il carattere gravemente colposo di queste condotte la circostanza che vi sia stato un mutamento nella giurisprudenza di legittimità quanto alla possibilità di ritenere integrato il reato associativo pur senza l'esteriorizzazione del c.d. metodo mafioso.

La regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, infatti, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria.

In questa prospettiva, ben può essere valutato gravemente colposo un comportamento che, pur non integrando estremi di reato, sia gravemente negligente o imprudente e determini una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità ha sottolineato che «diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l'imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare, senza per ciò solo legittimare, in caso di esito assolutorio fondato sull'orientamento opposto, il riconoscimento del diritto alla riparazione» (Sez.4, n. 24006 del 24 maggio 2023, Albanese, Rv. 284648, pag. 9 della motivazione).

A tale condivisibile osservazione si deve aggiungere che l'evoluzione giurisprudenziale relativa all'applicazione di una fattispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato comportamento costituisca ragione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria quale possibile indice della commissione di un reato e possa, per questo, essere considerato gravemente imprudente.

8. Nessun pregio ha l'ulteriore argomento sviluppato dal ricorrente secondo il quale, poiché realizzate nel territorio di uno Stato estero e non confliggenti con le norme vigenti in quello Stato, le condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero essere considerate gravemente colpose e non avrebbero potuto essere prese in considerazione dal giudice della riparazione.

Si osserva in proposito che la ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana in relazione ai fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato privato della libertà personale comporta che il giudice della riparazione possa tenere conto, al fine di valutare se sussistano cause ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, delle condotte che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare, anche se tenute in territorio estero.

A ciò deve aggiungersi che, come già chiarito, quelle condotte sono state valutate gravemente colpose non perché in contrasto con leggi, regolamenti o norme disciplinari, ma perché confliggenti con regole di diligenza e prudenza.

Si è fatta applicazione, infatti, del principio consolidato secondo il quale le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita ad attività illecite, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato o della appartenenza ad una compagine associativa, e, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

Va ricordato, inoltre, che, ben al di là della colpa grave, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, «deve intendersi come dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo» (Sez.

U., n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente che si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 maggio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per la privazione della libertà personale sofferta dal 18 agosto 2017 al 9 dicembre 2019 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Da questa accusa [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto «perché il fatto non sussiste» con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2019 divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020. La misura cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio - la «locale di Frauenfeld» - considerato articolazione della 'ndrangheta in territorio svizzero. 2. Dalla lettura dell'ordinanza e del ricorso emerge: che il processo di cognizione si svolse nelle forme del giudizio abbreviato; che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] fu ritenuto responsabile del reato associativo per il quale era stato sottoposto a misura cautelare; che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] lo ha assolto facendo applicazione dei principi affermati dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 51489 del 29/11/2019 riguardante altri affiliati alla medesima «locale». La sentenza di assoluzione non ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse affiliato alla «locale di Frauenfeld» e vi svolgesse funzioni di rilievo; neppure ha escluso che quella «locale» fosse una articolazione della 'ndrangheta in territorio svizzero. Ha ritenuto, però, che il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sia configurabile anche con riferimento alle articolazioni territoriali di una mafia storica, solo quando tali articolazioni si avvalgono, nel territorio di appartenenza, della forza di intimidazione derivante da un riconoscibile collegamento organico- funzionale con la casa-madre e spendono in quel territorio la «fama criminale» ereditata dalla casa-madre. Ha concluso che, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. non poteva essere applicata perché il collegamento con la casa-madre, pur esistente, non era riconoscibile all'esterno, ma si esauriva all'interno della associazione sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione. Si tratta di una puntuale applicazione dei principi affermati dalla sentenza n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913, con la quale questa Corte di legittimità ha sostenuto «che un raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché confinato nei cd. "interna corporis" del gruppo - a porsi come occasione per la proiezione all'esterno della nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo della capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico». Così ricostruita la vicenda processuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha subito privazione della libertà personale, si deve riferire che, come i giudici della riparazione hanno sottolineato: - [OSCURATO:PERSONA] aveva stabili contatti con esponenti della 'ndrangheta residenti in Calabria; era titolare di una «carica di 'ndrangheta»; prendeva parte a rituali di affiliazione; partecipava alle riunioni che si tenevano presso il "Boccia club" di Frauenfeld; imponeva o comunque suggeriva linee di azione a coloro che erano presenti a quelle riunioni; - tale comportamento non è stato smentito nel giudizio di cognizione e ha avuto un ruolo sinergico nell'applicazione della misura cautelare; - la sentenza di assoluzione è stata pronunciata, pur essendo provate le condotte sopra descritte, perché la «locale di Frauenfeld» non si era concretamente avvalsa, nel territorio svizzero e nel contesto sociale ed economico di quel paese, della forza di intimidazione propria della associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. Sulla base di tali considerazioni, i giudici della riparazione hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse dato causa con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale e che ciò ostasse all'accoglimento dell'istanza. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza di rigetto, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla ritenuta esistenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'equo indennizzo. La difesa osserva che i giudici della cognizione hanno escluso la possibilità di ricondurre il sodalizio oggetto del procedimento nell'alveo dell'art. 416 bis cod. pen. Hanno dunque irrevocabilmente accertato che l'associazione della quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte non era una associazione di tipo mafioso. Il difensore del ricorrente sottolinea: - che la carcerazione preventiva è stata sofferta per un fatto che, ab origine, non corrispondeva alla condotta tipica del reato contestato; - che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato sicché la pronuncia assolutoria si fonda sui medesimi elementi utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari ai fini dell'applicazione della misura; - che l'ingiustizia della detenzione subìta consegue ad una errata interpretazione della norma incriminatrice e tale errore di diritto rende secondario e irrilevante il comportamento colposo dell'istante.Secondo la difesa, già prima dell'applicazione dell'ordinanza cautelare il panorama giurisprudenziale era consolidato nel senso di escludere la possibilità che organizzazioni come quella di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte potessero essere ricondotte nell'alveo dell'art. 416 bis cod. pen. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione, infatti, nel procedimento a carico di altri due affiliati alla «locale di Frauenfeld» ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aveva escluso che fosse necessaria la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, essendo ormai prevalente l'orientamento interpretativo secondo il quale l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, «ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti». La difesa sottolinea che il giudice della cautela e, nel processo di cognizione, il giudice di primo grado si attennero a una diversa interpretazione e sostiene che la misura cautelare fu prima applicata e poi mantenuta, in assenza di gravi indizi di colpevolezza, perché [OSCURATO:PERSONA] fu ritenuto partecipe di una organizzazione che, come la giurisprudenza di legittimità ha poi riconosciuto (orientando la decisione assolutoria della Corte di appello), non presentava i crismi dell'associazione mafiosa. Il difensore osserva, inoltre, che le condotte sulla base delle quali è stato escluso il diritto alla riparazione furono tenute in territorio estero e le riunioni alle quali l'ordinanza impugnata fa riferimento, valutate penalmente irrilevanti dall'Autorità giudiziaria italiana, non possono considerarsi conflìggenti con alcuna norma dell'ordinamento svizzero. Sostiene quindi: da un lato, che in relazione a quelle condotte, l'intervento dell'autorità giudiziaria non era prevedibile (e, pertanto, non vi sarebbe negligenza o imprudenza nell'averle tenute); dall'altro, che quelle condotte non erano in contrasto con «alcuna legge o regolamento svizzero» e di ciò l'Autorità giudiziaria italiana dovrebbe prendere atto. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 29 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso il diritto all'equo indennizzo per ingiusta privazione della libertà personale ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito con un comportamento gravemente colposo a indurre in errore il giudice della cautela, rendendosi partecipe di «rituali» che ancora oggi accompagnano le riunioni di 'ndrangheta e cesellano il vincolo di onore che lega tutti gli affiliati alle cosche. Ha sottolineato, in particolare: - che egli intervenne alle riunioni nelle quali «i partecipi al locale di Frauenfeld» recitarono «la formula per battezzare la località e successivamente per formare la società»; - che, il 16 febbraio 2011, prese parte a una riunione nella quale si discuteva «dell'allontanamento di un accolito» ed espresse opinione in proposito, mostrandosi titolato a farlo; - che, nella medesima riunione, si discusse del viaggio di un latitante, trasportato in macchina da Singen a Frauenfeld come un «normale passeggero», e, anche in questo caso, [OSCURATO:PERSONA] si mostrò pienamente informato della vicenda. La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia applicato il principio (più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo il quale «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (tra le tante: Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765). Osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente assolto perché il fatto che gli era stato contestato è stato ritenuto insussistente e che i principi sulla base dei quali questa assoluzione è stata pronunciata non sono stati affermati per la prima volta nella sentenza Sez.1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 (riguardante altri affiliati alla «locale di Frauenfeld»), ma si trattava di un orientamento interpretativo ampiamente accreditato, al quale il giudice della cautela avrebbe dovuto attenersi accertando così, sin da subito, che difettavano le condizioni per applicare la misura cautelare. 3. Per meglio delineare l'oggetto del presente giudizio di riparazione è utile ricordare che rientrano nell'ambito operativo dell'art. 314 cod. proc. pen. più ipotesi di ingiusta privazione della libertà personale in relazione alle quali il sorgere del diritto all'indennizzo si fonda su presupposti diversi. Per quanto rileva in questa sede, si devono distinguere in particolare due ipotesi. La prima, disciplinata dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., riguarda la, così detta, "ingiustizia sostanziale" della detenzione e si verifica quando una persona - prosciolta perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - era stata sottoposta, per quel fatto, a misura cautelare privativa della libertà personale. La seconda, disciplinata dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., riguarda la così detta "ingiustizia formale" e si verifica quando una persona - prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata - sia stata sottoposta, nel corso del procedimento o del processo, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito. Dopo una iniziale incertezza, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che la nozione di «decisione irrevocabile» di cui all'art. 314, comma 2, comprenda, oltre alle decisioni adottate in fase cautelare, anche quelle adottate all'esito del giudizio di merito, sempre che dalle stesse si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura (fra le tante: Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332; Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Greco, Rv. 240333; Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, v. 273089). Pertanto, sono stati ricondotti entro l'ambito operativo dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. casi nei quali, pur non essendo stato accertato in fase cautelare che la misura era stata disposta senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la qualificazione attribuita ai fatti all'esito del giudizio portava a ritenere che quelle condizioni fossero mancanti fin dall'inizio. Ponendosi in questa prospettiva, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stato ritenuto sussistente: - nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata all'esito del giudizio di merito in ragione di diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4 n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez. 4, n. 23896 del 9/4/2008, Greco, Rv. 240333); - nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia portato a ritenere applicabile una fattispecie incriminatrice che non avrebbe consentito l'adozione di misure cautelari privative della libertà personale in ragione della pena edittale, inferiore ai limiti indicati nell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332). 4. La giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla possibilità di applicare la causa ostativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per chi abbia dato causa o concorso a dar causa con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, oltre che alle ipotesi di ingiusta detenzione indicate nell'art. 314, comma 1, anche alle ipotesi previste dall'art. 314, comma 2. Nell'interpretare tale causa ostativa si è sottolineato: da un lato, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; dall'altro, che il fondamento solidaristico dell'istituto non consente di valutare "ingiusta" la privazione della libertà personale causata (o concausata) da una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato (cfr: Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311). Nondimeno, si è ritenuto che, nel valutare la condotta ostativa, sia doveroso tenere conto dei presupposti che hanno determinato la detenzione poi rivelatasi ingiusta. Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Muovendo da queste premesse, la causa ostativa in esame è stata ritenuta operante anche con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Con la sentenza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, le Sezioni Unite hanno affermato che «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.». Hanno precisato, però, che tale causa ostativa non può operare quando l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il 7 o2) provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali altro giudice (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condotta dell'interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare (Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, pag. 31 e ss. della motivazione). A questo orientamento la giurisprudenza di legittimità si è costantemente uniformata affermando che «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (fra le tante: Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765). 5. Così delineate le ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione previste dall'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e l'ambito di operatività che, in ciascuna di esse, è assegnato alla colpa grave ostativa, si deve osservare che la domanda di riparazione oggetto del presente giudizio è stata formulata ai sensi dell'art. 314, comma 1, e il principio invocato dalla difesa (secondo il quale l'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera quando l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione) non è stato affermato con riferimento a questa ipotesi, ma in relazione ai casi disciplinati dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. nei quali la privazione della libertà personale è "formalmente ingiusta" perché, con decisione irrevocabile, si è accertata la insussistenza dei presupposti che consentivano l'adozione del provvedimento cautelare. In altri termini: [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la riparazione per una detenzione disposta in assenza dei presupposti di legge e quindi in una accertata situazione di "ingiustizia formale"; ha chiesto, invece, la riparazione per una detenzione che è resa ingiusta dalla definitiva assoluzione «perché il fatto non sussiste» e tale pronuncia assolutoria non comporta affatto che sia stata accertata la mancanza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare. Non rileva in contrario che la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata dalla Corte di appello all'esito di giudizio abbreviato: in primo luogo, perché tale dato obiettivo non è sufficiente ad affermare che gli elementi sulla base dei quali la misura fu disposta siano gli stessi che la Corte di appello ha utilizzato per giungere alla assoluzione; in secondo luogo, perché «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764). 6. L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è affermato in proposito: - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione» e non rileva «che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Anche se si tratta di giudizi autonomi fondati su presupposti differenti, però, il giudice della riparazione non può ignorare l'esito del giudizio di cognizione e, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; nello stesso senso: Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 7. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi principi di diritto. Ha osservato infatti che, secondo i giudici della cognizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva stabili contatti con esponenti della ‘ndrangheta residenti in Calabria; era titolare di una «carica di 'ndrangheta»; prese parte a rituali di affiliazione; partecipò alle riunioni della «locale di Frauenfeld» imponendo ai presenti (o comunque suggerendo loro) linee di azione. Ha poi valutato tali condotte e le ha ritenute gravemente colpose perché idonee ad essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una compagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Tali argomentazioni non possono essere contrastate - come fa il ricorrente - sottolineando che, all'esito del giudizio di cognizione, nelle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] non sono stati ravvisati estremi di reato. Ed invero, non v'è alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela condotte che, pur penalmente irrilevanti, siano idonee a suscitare allarme perché sintomatiche della partecipazione ad una associazione criminale. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non ha contestato di aver tenuto le condotte descritte dalla Corte territoriale. Non ha contestato, dunque, di aver intrattenuto rapporti con esponenti della 'ndrangheta calabrese e di aver adottato rituali tipici di questa associazione. Non vale ad escludere il carattere gravemente colposo di queste condotte la circostanza che vi sia stato un mutamento nella giurisprudenza di legittimità quanto alla possibilità di ritenere integrato il reato associativo pur senza l'esteriorizzazione del c.d. metodo mafioso. La regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, infatti, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questa prospettiva, ben può essere valutato gravemente colposo un comportamento che, pur non integrando estremi di reato, sia gravemente negligente o imprudente e determini una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità ha sottolineato che «diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l'imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare, senza per ciò solo legittimare, in caso di esito assolutorio fondato sull'orientamento opposto, il riconoscimento del diritto alla riparazione» (Sez.4, n. 24006 del 24 maggio 2023, Albanese, Rv. 284648, pag. 9 della motivazione). A tale condivisibile osservazione si deve aggiungere che l'evoluzione giurisprudenziale relativa all'applicazione di una fattispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato comportamento costituisca ragione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria quale possibile indice della commissione di un reato e possa, per questo, essere considerato gravemente imprudente. 8. Nessun pregio ha l'ulteriore argomento sviluppato dal ricorrente secondo il quale, poiché realizzate nel territorio di uno Stato estero e non confliggenti con le norme vigenti in quello Stato, le condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero essere considerate gravemente colpose e non avrebbero potuto essere prese in considerazione dal giudice della riparazione. Si osserva in proposito che la ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana in relazione ai fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato privato della libertà personale comporta che il giudice della riparazione possa tenere conto, al fine di valutare se sussistano cause ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, delle condotte che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare, anche se tenute in territorio estero. A ciò deve aggiungersi che, come già chiarito, quelle condotte sono state valutate gravemente colpose non perché in contrasto con leggi, regolamenti o norme disciplinari, ma perché confliggenti con regole di diligenza e prudenza. Si è fatta applicazione, infatti, del principio consolidato secondo il quale le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita ad attività illecite, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato o della appartenenza ad una compagine associativa, e, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Va ricordato, inoltre, che, ben al di là della colpa grave, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, «deve intendersi come dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo» (Sez. U., n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente che si
Sentenza Cassazione n. 51607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris