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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 17173/2025

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10480/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- SARDALEASINGs.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 33 /2021 de l la Corte d’appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- pubblicata il 22 . 01 .2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2018 il Tribunale di Sassari rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Sardaleasingspa, dirette ad accertare l’usurarietà del tasso di mora e di preammortamento pattuiti con il contratto di leasing stipulato dalle parti il 29.11.2020, avente ad oggetto l’acquisto di un lotto di terreno, le spese ed i costi necessari alla realizzazione di un fabbricato ad uso industriale sullo stesso.

In particolare, il Tribunale osservava che: il tasso corrispettivo non aveva pacificamente superato il tasso-soglia; non si era verificato il superamento in virtù della maggiorazione del 2,1 prevista per i tassi di mora dalla Banca d’Italia al fine di sopperire alla mancata rilevazione trimestrale dei relativi tassi medi, rilevando altresì che per l’eventuale usurarietà degli interessi di mora, la nullità ex art. 1815 cc avrebbe colpito soltanto la clausola concernente i suddetti interessi, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenuti al di sotto della soglia, fermo restando che l’attrice non aveva allegato e documentato di avere pagato somme a titolo di interessi di mora; circa gli interessi di preammortamento, il superamento del tasso-soglia era stato individuato considerando il tasso relativo al leasing immobiliare, mentre invece avrebbe dovuto trovare applicazione quello della categoria “altri finanziamenti”.

Con sentenza del 22.1.2021 la Corte territoriale sarda rigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA] , osservando che: non sussisteva il carattere usurario del tasso di mora, attraverso l’applicazione della maggiorazione del 2,1 individuata quale incremento medio dei tassi di mora dalla Banca d’Italia fin dal dm 25.3.2003 in forza di pregressi rilievi statistici; parimenti non era ravvisabile l’usurarietà del tasso d’interesse relativo al preammortamento, in quanto il contratto di leasing era finalizzato al finanziamento del le opere di costruzione dell’immobile e, una volta finito, a concederlo in godimento all’utilizzatore; pertanto, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che rispetto ai canoni convenuti non potesse trovare applicazione la categoria relativa al contratto stesso, qualificato genericamente come leasing-in quanto fino a quando l’immobile non fosse stato realizzato, la locazione finanziaria non poteva decorrere, dando luogo a pagamenti di oneri di prelocazione a carico del cliente e quindi di interessi aventi natura e funzione diversa da quelli corrispettivi applicati ai canoni della locazione- ma quella avente ad oggetto “ altri finanziamenti ” con riguardo alla quale non era riscontrabile il superamento del tasso- soglia; non era fondata la doglianza relativa all’usurarietà del tasso TAEG, poiché tale tasso non rilevava ai fini del calcolo dell’usura, ferma comunque la tardività di quanto dedotto per la prima volta nella comparsa conclusionale dall’appellante in ordine alla sua qualità di consumatore ( perché micro - impresa ) ; era stato correttamente applicato, nella determinazione del tasso d’interesse, l’anno commerciale di 360 gg., anziché l’anno solare di 360 gg.; non era fondata la doglianza afferente all’anatocismo derivante dall’applicazione dell’ammortamento alla francese, peraltro riproposta genericamente in fase d’appello; del pari, infine, non era fondata la critica riguardante la nullità della clausola n. 12 del contratto circa l’applicazione dell’art. 1526 cc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituita la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1815, c. 2, cc,, per aver la Corte d’appelloaffermato che al tasso di preammortamento fosse da applicare, quale TSU, un tasso più alto rispetto alla categoria “leasing immobiliare”, ossia quello riferibile alla categoria “altri finanziamenti”, avendo dunque il giudice omesso di rilevare l’usura genetica di tale tasso relativo al contratto di leasing traslativo , e non di godimento come erroneamente ritenuto.

Al riguardo, il ricorrente assume che, trattandosi di contratto unitario, non può dirsi che la locazione finanziaria decorresse dalla data di consegna dell’immobile finito al cliente.

Il secondo motivo deduce nullità della clausola n. 12 del contratto, nella parte in cui attribuisce alla concedente il diritto di recuperare, nel caso di risoluzione, l’intera somma pari a tutte le rate scadute e da scadere, oltre alla proprietà dell’immobile, configurandosi quale clausola penale manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore all’adempimento, con la conseguente applicabilità dell’art. 1526 cc Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1325, n. 1 e 2, cc, 127 Tub, 1281, 1283, 1344, 1439, 1526, cc, 1175, dell’art. 13, c.2, lett. b), l. n. 293/73, degli artt. 2,4,41,47, Cost., lamentando che il piano d’ammortamento applicato al contratto è del tipo alla francese, non esplicitato nel testo negoziale, che comportava l’applicazione dell’anatocismo, determinando un tasso d’interesse indeterminato.

Il primo motivo è inammissibile, perché diretto a contrapporre una diversa interpretazione in ordine alla fattispecie di leasing esaminata dalla Corte d’appello la qualeha sostenuto che il contratto in questione prevedeva che la locazione finanziaria, pari a 216 rate mensili, avesse inizio dal primo giorno del mese dell’avvenuta consegna dei beni da costruire , e che la sua finalità era quella di finanziare le opere in costruzione, per poi consegnare l’immobile in godimento all’utilizzatore, sicché fino alla consegna del bene le spese d’acquisto dell’area e d ella costruzione erano sostenute dalla società di leasing , dando luogo a pagamenti di oneri di prelocazione, di natura differente dai canoni della locazione, in quanto destinati a remunerare il finanziamento concesso per costruire il bene.

Da questa premessa, la Corte di meritoha tratto il convincimento che il tasso-soglia per l’usura non era quello della categoria del leasing immobiliare ma quella degli “altri finanziamenti”, con argomenti non sindacabili in questa sede poiché attinenti al riesame dell’interpretazione fattuale compiuta dalla Corte, peraltro attraverso la doglianza di violazione dell’art. 1815, c.c.

Il secondo motivo è in ammissibile in quanto, come esposto nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha indicato la rilevanza della critica (cioè le ragioni sulle quali si basava la domanda d’invalidità); invero, essanon attinge la ratio del provvedimento impugnato che non ha statuito sulla questione del recupero delle rate versate; peraltro, la Corte territorialeha ribadito le argomentazioni del Tribunale secondo le quali “ il riferimento all’art. 1526 cc è incongruo nel caso di specie in quanto risultapacifico che il bene non è stato restituito e l’attore stesso allega che il contratto sarebbe in esecuzione”.

Pur avendo premesso l’irrilevanza della critica, lo stesso giudice d’appelloha comunque motivato l’infondatezza del motivo richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore in applicazione dell’art. 1526 cc, potendo le parti convenire con clausola penale l’irripetibilità dei canoni versati e la detrazione delle somme dovute al concedente dall’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.

Pertanto, anche in relazione a quest’ultima ratio, il motivo è comunque inammissibile non sviluppando una chiara critica pertinente alla fattispecie concreta.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché ripropone genericamente la medesima doglianza espressa in appello circa l’asserito anatocismo correlato al piano d’ammortamento alla francese, senza esplicitare argomenti idonei a sottoporre a critica la motivazione della Corte d’appello.

Giova richiamare l’orientamento consolidato sull’esclusione di ogni forma di anatocismo nell’ambito dei piani d’ammortamento in questione: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano diammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità diammortamento e del regime di capitalizzazione composto degliinteressi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti(Cass., SU, n. 15130/2024).

Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10480/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- SARDALEASINGs.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 33 /2021 de l la Corte d’appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- pubblicata il 22 . 01 .2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2018 il Tribunale di Sassari rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Sardaleasingspa, dirette ad accertare l’usurarietà del tasso di mora e di preammortamento pattuiti con il contratto di leasing stipulato dalle parti il 29.11.2020, avente ad oggetto l’acquisto di un lotto di terreno, le spese ed i costi necessari alla realizzazione di un fabbricato ad uso industriale sullo stesso. In particolare, il Tribunale osservava che: il tasso corrispettivo non aveva pacificamente superato il tasso-soglia; non si era verificato il superamento in virtù della maggiorazione del 2,1 prevista per i tassi di mora dalla Banca d’Italia al fine di sopperire alla mancata rilevazione trimestrale dei relativi tassi medi, rilevando altresì che per l’eventuale usurarietà degli interessi di mora, la nullità ex art. 1815 cc avrebbe colpito soltanto la clausola concernente i suddetti interessi, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenuti al di sotto della soglia, fermo restando che l’attrice non aveva allegato e documentato di avere pagato somme a titolo di interessi di mora; circa gli interessi di preammortamento, il superamento del tasso-soglia era stato individuato considerando il tasso relativo al leasing immobiliare, mentre invece avrebbe dovuto trovare applicazione quello della categoria “altri finanziamenti”. Con sentenza del 22.1.2021 la Corte territoriale sarda rigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA] , osservando che: non sussisteva il carattere usurario del tasso di mora, attraverso l’applicazione della maggiorazione del 2,1 individuata quale incremento medio dei tassi di mora dalla Banca d’Italia fin dal dm 25.3.2003 in forza di pregressi rilievi statistici; parimenti non era ravvisabile l’usurarietà del tasso d’interesse relativo al preammortamento, in quanto il contratto di leasing era finalizzato al finanziamento del le opere di costruzione dell’immobile e, una volta finito, a concederlo in godimento all’utilizzatore; pertanto, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che rispetto ai canoni convenuti non potesse trovare applicazione la categoria relativa al contratto stesso, qualificato genericamente come leasing-in quanto fino a quando l’immobile non fosse stato realizzato, la locazione finanziaria non poteva decorrere, dando luogo a pagamenti di oneri di prelocazione a carico del cliente e quindi di interessi aventi natura e funzione diversa da quelli corrispettivi applicati ai canoni della locazione- ma quella avente ad oggetto “ altri finanziamenti ” con riguardo alla quale non era riscontrabile il superamento del tasso- soglia; non era fondata la doglianza relativa all’usurarietà del tasso TAEG, poiché tale tasso non rilevava ai fini del calcolo dell’usura, ferma comunque la tardività di quanto dedotto per la prima volta nella comparsa conclusionale dall’appellante in ordine alla sua qualità di consumatore ( perché micro - impresa ) ; era stato correttamente applicato, nella determinazione del tasso d’interesse, l’anno commerciale di 360 gg., anziché l’anno solare di 360 gg.; non era fondata la doglianza afferente all’anatocismo derivante dall’applicazione dell’ammortamento alla francese, peraltro riproposta genericamente in fase d’appello; del pari, infine, non era fondata la critica riguardante la nullità della clausola n. 12 del contratto circa l’applicazione dell’art. 1526 cc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con tre motivi. Non si è costituita la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1815, c. 2, cc,, per aver la Corte d’appelloaffermato che al tasso di preammortamento fosse da applicare, quale TSU, un tasso più alto rispetto alla categoria “leasing immobiliare”, ossia quello riferibile alla categoria “altri finanziamenti”, avendo dunque il giudice omesso di rilevare l’usura genetica di tale tasso relativo al contratto di leasing traslativo , e non di godimento come erroneamente ritenuto. Al riguardo, il ricorrente assume che, trattandosi di contratto unitario, non può dirsi che la locazione finanziaria decorresse dalla data di consegna dell’immobile finito al cliente. Il secondo motivo deduce nullità della clausola n. 12 del contratto, nella parte in cui attribuisce alla concedente il diritto di recuperare, nel caso di risoluzione, l’intera somma pari a tutte le rate scadute e da scadere, oltre alla proprietà dell’immobile, configurandosi quale clausola penale manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore all’adempimento, con la conseguente applicabilità dell’art. 1526 cc Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1325, n. 1 e 2, cc, 127 Tub, 1281, 1283, 1344, 1439, 1526, cc, 1175, dell’art. 13, c.2, lett. b), l. n. 293/73, degli artt. 2,4,41,47, Cost., lamentando che il piano d’ammortamento applicato al contratto è del tipo alla francese, non esplicitato nel testo negoziale, che comportava l’applicazione dell’anatocismo, determinando un tasso d’interesse indeterminato. Il primo motivo è inammissibile, perché diretto a contrapporre una diversa interpretazione in ordine alla fattispecie di leasing esaminata dalla Corte d’appello la qualeha sostenuto che il contratto in questione prevedeva che la locazione finanziaria, pari a 216 rate mensili, avesse inizio dal primo giorno del mese dell’avvenuta consegna dei beni da costruire , e che la sua finalità era quella di finanziare le opere in costruzione, per poi consegnare l’immobile in godimento all’utilizzatore, sicché fino alla consegna del bene le spese d’acquisto dell’area e d ella costruzione erano sostenute dalla società di leasing , dando luogo a pagamenti di oneri di prelocazione, di natura differente dai canoni della locazione, in quanto destinati a remunerare il finanziamento concesso per costruire il bene. Da questa premessa, la Corte di meritoha tratto il convincimento che il tasso-soglia per l’usura non era quello della categoria del leasing immobiliare ma quella degli “altri finanziamenti”, con argomenti non sindacabili in questa sede poiché attinenti al riesame dell’interpretazione fattuale compiuta dalla Corte, peraltro attraverso la doglianza di violazione dell’art. 1815, c.c. Il secondo motivo è in ammissibile in quanto, come esposto nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha indicato la rilevanza della critica (cioè le ragioni sulle quali si basava la domanda d’invalidità); invero, essanon attinge la ratio del provvedimento impugnato che non ha statuito sulla questione del recupero delle rate versate; peraltro, la Corte territorialeha ribadito le argomentazioni del Tribunale secondo le quali “ il riferimento all’art. 1526 cc è incongruo nel caso di specie in quanto risultapacifico che il bene non è stato restituito e l’attore stesso allega che il contratto sarebbe in esecuzione”. Pur avendo premesso l’irrilevanza della critica, lo stesso giudice d’appelloha comunque motivato l’infondatezza del motivo richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore in applicazione dell’art. 1526 cc, potendo le parti convenire con clausola penale l’irripetibilità dei canoni versati e la detrazione delle somme dovute al concedente dall’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito. Pertanto, anche in relazione a quest’ultima ratio, il motivo è comunque inammissibile non sviluppando una chiara critica pertinente alla fattispecie concreta. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché ripropone genericamente la medesima doglianza espressa in appello circa l’asserito anatocismo correlato al piano d’ammortamento alla francese, senza esplicitare argomenti idonei a sottoporre a critica la motivazione della Corte d’appello. Giova richiamare l’orientamento consolidato sull’esclusione di ogni forma di anatocismo nell’ambito dei piani d’ammortamento in questione: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano diammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità diammortamento e del regime di capitalizzazione composto degliinteressi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti(Cass., SU, n. 15130/2024). Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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