Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31493/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione sull'assunto che la ricorrente sarebbe caduta in errore sull'orario ed il giorno in cui effettuare la visita specialistica e che, avvedutasi dell'errore, avrebbe chiamato il Commissariato, è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha smentito detta versione sia per l'incompatibilità dell'orario - pomeridiano e non mattutino - dell'allontanamento (così da rendere non credibile una assuefazione rispetto ad una routine invero correttamente calendarizzata, ma non osservata), sia per la scarsa valenza della chiamata telefonica della durata di quattro secondi al Commissariato di P.S. non in linea la prospettata richiesta di autorizzazione allorché si sarebbe avveduta dell'errore, valutazioni in fatto fondate su dati processuali apprezzati con logicità e completezza ,insindacabili in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo javendo la Corte territoriale rilevato come la pena, determinata in misura prossima al minimo eclOttale con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata fosse stata invece quantificata in maniera adeguata rispetto alla gravità del fatto; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione sull'assunto che la ricorrente sarebbe caduta in errore sull'orario ed il giorno in cui effettuare la visita specialistica e che, avvedutasi dell'errore, avrebbe chiamato il Commissariato, è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha smentito detta versione sia per l'incompatibilità dell'orario - pomeridiano e non mattutino - dell'allontanamento (così da rendere non credibile una assuefazione rispetto ad una routine invero correttamente calendarizzata, ma non osservata), sia per la scarsa valenza della chiamata telefonica della durata di quattro secondi al Commissariato di P.S. non in linea la prospettata richiesta di autorizzazione allorché si sarebbe avveduta dell'errore, valutazioni in fatto fondate su dati processuali apprezzati con logicità e completezza ,insindacabili in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo javendo la Corte territoriale rilevato come la pena, determinata in misura prossima al minimo eclOttale con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata fosse stata invece quantificata in maniera adeguata rispetto alla gravità del fatto; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 31493/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris