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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28590/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIANZA di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.    [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in preambolo, hadichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975,n. 354 (ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena espiandadi cui al provvedimento di cumulo del 28/05/2024 della Procura Generale diNapoli, sul presupposto che, essendo in esecuzione anche reati ostativi ex art.4 bis ord. pen., il detenuto non avesse scontato almeno i due terzi della pena.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilcondannato, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, conun unico motivo, ha denunciato violazione di legge nel calcolo della penaespiata.Il ricorrente, in particolare, lamenta l’erroneità del computo effettuatoda Tribunale di Sorveglianza di Napoli: il provvedimento di cumulo costituente iltitolo in esecuzione, aveva infatti determinato la complessiva pena in annidiciotto di reclusione, da cui dovevano essere detratti anni quattro, mesi otto egiorni sedici (per presofferto dal 10/12/200 al 12/11/2012, tenuto conto digiorni 270 di liberazione anticipata), con decorrenza dal 18/07/2018 al31/10/2031.Osserva il ricorrente come il Tribunale di sorveglianza, nel valutare ilrequisito quantitativo della frazione di pena espiata ai fini dell'ammissibilità delbeneficio richiesto, abbia omesso di considerare la quota di anni quattro, mesiotto e giorni sedici, che il provvedimento di cumulo della Procura Generaleaveva imputato alla pena unica quale presofferto, avendo invece, di fatto,considerato come pena espiata solo la detenzione decorrente dal 18 luglio2018, e trattando la precedente espiazione irrilevante ai fini del raggiungimentodella soglia dei due terzi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.    [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza disemilibertà avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che, essendo inesecuzione anche titoli relativi a reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., ilcondannato avrebbe dovuto avere espiato almeno i due terzi della penacomplessiva e che tale frazione non risultava ancora maturata.Tale conclusione muove da un erroneo computo della pena già espiata.L’errore si colloca nella individuazione della base temporale daconsiderare ai fini del raggiungimento della soglia richiesta: il Tribunale haassunto, come dato utile, la sola detenzione decorrente dal 18 luglio 2018,corrispondente alla decorrenza della pena residua risultante dal cumulo, senzaconsiderare che lo stesso provvedimento di cumulo aveva già imputato allapena unica una precedente quota di espiazione, comprensiva del presofferto edella liberazione anticipata.Il dato aritmetico rende evidente l’errore.La pena complessiva determinata con il provvedimento di cumulo erapari ad anni diciotto di reclusione.

Da tale dato doveva essere ricavata lafrazione dei due terzi richiesta dall’art. 50 ord. pen. per l’accesso allasemilibertà in presenza di reati ostativi: due terzi di anni diciotto corrispondonoad anni dodici.

Il punto decisivo, tuttavia, è che tale soglia di anni dodici nondoveva essere calcolata come se, alla data del 18 luglio 2018, il condannatoiniziasse da zero l’espiazione rilevante ai fini del beneficio.

Il provvedimento dicumulo, infatti, aveva già imputato alla pena unica una quota di pena pari adanni quattro, mesi otto e giorni sedici, corrispondente al presofferto e allaliberazione anticipata.

Questa quota, proprio perché già imputata alla penaunica, doveva essere sommata alla pena espiata successivamente e non potevaessere sterilizzata nel computo della frazione minima richiesta.

Ne consegueche, alla data del 18 luglio 2018, il condannato non doveva ancora espiarel’intera frazione di anni dodici, ma solo la parte residua necessaria araggiungere quella soglia.

Tale parte residua era pari alla differenza tra annidodici e anni quattro, mesi otto e giorni sedici, ossia ad anni sette, mesi tre egiorni quattordici.

In altri termini, per raggiungere la soglia dei due terzi nonoccorreva espiare dodici anni a partire dal 18 luglio 2018, ma soltanto annisette, mesi tre e giorni quattordici da tale data, perché anni quattro, mesi ottoe giorni sedici erano già stati riconosciuti e imputati dal titolo esecutivo.Il Tribunale ha dunque errato non nel dato della pena complessiva, nénella individuazione astratta della soglia dei due terzi, ma nel mancato computodella porzione di pena che il titolo esecutivo aveva già considerato espiata.Avendo considerato come utile soltanto il periodo di detenzione decorrente dal18 luglio 2018 in avanti, senza aggiungere la quota già imputata nel cumulo, haassunto, quale periodo ancora necessario per maturare i due terzi, l’interafrazione di anni dodici, anziché la sola differenza residua di anni sette, mesi tree giorni quattordici.Ne deriva che la soglia rilevante, computata correttamente, risultavamaturata anteriormente all’ordinanza impugnata, e segnatamente alla data del1° novembre 2025; il mancato computo della quota già imputata dal titoloesecutivo ha quindi posticipato indebitamente il momento di maturazione delrequisito quantitativo, trattando come non espiata una frazione di pena che ilcumulo aveva già considerato tale.L’omesso computo di tale quota ha inciso direttamente sulla valutazionepreliminare di ammissibilità dell’istanza: una volta riconosciuta la correttezzadel rilievo difensivo sul calcolo della pena espiata, viene meno il presuppostosul quale il Tribunale di sorveglianza ha fondato la declaratoria diinammissibilità.3.

L’ordinanza deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Napoli, perché proceda a nuovo esame dell’istanza,muovendo dal corretto computo della pena già espiata.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Napoli.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.    [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in preambolo, hadichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975,n. 354 (ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena espiandadi cui al provvedimento di cumulo del 28/05/2024 della Procura Generale diNapoli, sul presupposto che, essendo in esecuzione anche reati ostativi ex art.4 bis ord. pen., il detenuto non avesse scontato almeno i due terzi della pena.       2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilcondannato, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, conun unico motivo, ha denunciato violazione di legge nel calcolo della penaespiata.Il ricorrente, in particolare, lamenta l’erroneità del computo effettuatoda Tribunale di Sorveglianza di Napoli: il provvedimento di cumulo costituente iltitolo in esecuzione, aveva infatti determinato la complessiva pena in annidiciotto di reclusione, da cui dovevano essere detratti anni quattro, mesi otto egiorni sedici (per presofferto dal 10/12/200 al 12/11/2012, tenuto conto digiorni 270 di liberazione anticipata), con decorrenza dal 18/07/2018 al31/10/2031.Osserva il ricorrente come il Tribunale di sorveglianza, nel valutare ilrequisito quantitativo della frazione di pena espiata ai fini dell'ammissibilità delbeneficio richiesto, abbia omesso di considerare la quota di anni quattro, mesiotto e giorni sedici, che il provvedimento di cumulo della Procura Generaleaveva imputato alla pena unica quale presofferto, avendo invece, di fatto,considerato come pena espiata solo la detenzione decorrente dal 18 luglio2018, e trattando la precedente espiazione irrilevante ai fini del raggiungimentodella soglia dei due terzi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.    [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza disemilibertà avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che, essendo inesecuzione anche titoli relativi a reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., ilcondannato avrebbe dovuto avere espiato almeno i due terzi della penacomplessiva e che tale frazione non risultava ancora maturata.Tale conclusione muove da un erroneo computo della pena già espiata.L’errore si colloca nella individuazione della base temporale daconsiderare ai fini del raggiungimento della soglia richiesta: il Tribunale haassunto, come dato utile, la sola detenzione decorrente dal 18 luglio 2018,corrispondente alla decorrenza della pena residua risultante dal cumulo, senzaconsiderare che lo stesso provvedimento di cumulo aveva già imputato allapena unica una precedente quota di espiazione, comprensiva del presofferto edella liberazione anticipata.Il dato aritmetico rende evidente l’errore.La pena complessiva determinata con il provvedimento di cumulo erapari ad anni diciotto di reclusione. Da tale dato doveva essere ricavata lafrazione dei due terzi richiesta dall’art. 50 ord. pen. per l’accesso allasemilibertà in presenza di reati ostativi: due terzi di anni diciotto corrispondonoad anni dodici. Il punto decisivo, tuttavia, è che tale soglia di anni dodici nondoveva essere calcolata come se, alla data del 18 luglio 2018, il condannatoiniziasse da zero l’espiazione rilevante ai fini del beneficio. Il provvedimento dicumulo, infatti, aveva già imputato alla pena unica una quota di pena pari adanni quattro, mesi otto e giorni sedici, corrispondente al presofferto e allaliberazione anticipata. Questa quota, proprio perché già imputata alla penaunica, doveva essere sommata alla pena espiata successivamente e non potevaessere sterilizzata nel computo della frazione minima richiesta. Ne consegueche, alla data del 18 luglio 2018, il condannato non doveva ancora espiarel’intera frazione di anni dodici, ma solo la parte residua necessaria araggiungere quella soglia. Tale parte residua era pari alla differenza tra annidodici e anni quattro, mesi otto e giorni sedici, ossia ad anni sette, mesi tre egiorni quattordici. In altri termini, per raggiungere la soglia dei due terzi nonoccorreva espiare dodici anni a partire dal 18 luglio 2018, ma soltanto annisette, mesi tre e giorni quattordici da tale data, perché anni quattro, mesi ottoe giorni sedici erano già stati riconosciuti e imputati dal titolo esecutivo.Il Tribunale ha dunque errato non nel dato della pena complessiva, nénella individuazione astratta della soglia dei due terzi, ma nel mancato computodella porzione di pena che il titolo esecutivo aveva già considerato espiata.Avendo considerato come utile soltanto il periodo di detenzione decorrente dal18 luglio 2018 in avanti, senza aggiungere la quota già imputata nel cumulo, haassunto, quale periodo ancora necessario per maturare i due terzi, l’interafrazione di anni dodici, anziché la sola differenza residua di anni sette, mesi tree giorni quattordici.Ne deriva che la soglia rilevante, computata correttamente, risultavamaturata anteriormente all’ordinanza impugnata, e segnatamente alla data del1° novembre 2025; il mancato computo della quota già imputata dal titoloesecutivo ha quindi posticipato indebitamente il momento di maturazione delrequisito quantitativo, trattando come non espiata una frazione di pena che ilcumulo aveva già considerato tale.L’omesso computo di tale quota ha inciso direttamente sulla valutazionepreliminare di ammissibilità dell’istanza: una volta riconosciuta la correttezzadel rilievo difensivo sul calcolo della pena espiata, viene meno il presuppostosul quale il Tribunale di sorveglianza ha fondato la declaratoria diinammissibilità.3. L’ordinanza deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Napoli, perché proceda a nuovo esame dell’istanza,muovendo dal corretto computo della pena già espiata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Napoli.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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