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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01551/2026

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28541_25 rilevato che, con un primo ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000 quanto all'elemento soggettivo del reato e correlato vizio di motivazione (primo e terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per non aver i giudici di appello adeguatamente accertato la sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato di omessa dichiarazione; i giudici avrebbero fondato la responsabilità del ricorrente sulla mera carica di amministratore di diritto e sulla ricezione di alcune missive dal commercialista; quanto sopra non sarebbe sufficiente a dimostrare provato il dolo specifico, ossia la finalità di evasione dell'imposta; ricorda la difesa che la giurisprudenza di legittimità, sebbene in sede di sanzioni amministrative tributarie, ha chiarito che la responsabilità dell'amministratore di fatto per violazioni fiscali è configurabile solo quando la società sia una mera fictio creata nell'esclusivo interesse della persona fisica che ne sia l'esclusivo beneficiario; sebbene il ricorrente fosse amministratore di diritto, la difesa aveva costantemente sostenuto il ruolo di testa di legno del medesimo, con la gestione effettiva affidata al coimputato; in tale contesto la prova del dolo specifico non potrebbe essere desunta dalla mera posizione formale o dalla ricezione di corrispondenza, ma richiederebbe elementi concreti che dimostrino la volontà del ricorrente di sottrarsi al pagamento dell'imposta; nel caso in esame, la motivazione non fornirebbe sufficienti elementi dimostrativi del fatto che il ricorrente avesse la consapevolezza e la volontà di evadere le imposte, limitandosi ad un'affermazione di responsabilità quasi oggettiva derivante dalla sua carica formale e da indizi che non provano il dolo specifico); b) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 132, cod. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena (secondo e terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver violato i principi di cui all'articolo 132 cod. pen. quanto alla determinazione della pena, non avendo adeguatamente considerato tutti gli elementi rilevanti per la stessa; i giudici d'appello avrebbero giustificato la pena in ragione dell'elevato ammontare delle imposte e dell'assenza di gesti riparatori, senza tuttavia sufficientemente valorizzare la posizione del ricorrente, che ha sempre sostenuto di essere una testa di legno e di non aver avuto un ruolo attivo nella gestione societaria; la pena di tre anni di reclusione pertanto, in assenza di una piena dimostrazione del dolo specifico e del ruolo attivo del ricorrente, apparirebbe sproporzionata rispetto alla sua presunta condotta, soprattutto se confrontata con il minimo edittale previsto per il reato contestato); rilevato che, con un secondo ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000 nonché il correlato vizio di apparenza e contraddittorietà della motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver errato nell'applicazione della norma incriminatrice, in assenza degli elementi costitutivi del reato; premesso un inquadramento normativo ed illustrata la giurisprudenza relativa al riparto delle responsabilità tra amministratore di diritto ed amministratore di fatto, si sostiene che la sentenza impugnata è censurabile laddove addebita la responsabilità al ricorrente quale amministratore di fatto, senza tuttavia specificare quali concreti comportamenti di gestione continuativa egli avrebbe posto in essere; a ciò si aggiungerebbe la mancanza di elementi probatori e l'inadeguatezza motivazionale con riferimento all'elemento psicologico del reato, difettando gli elementi a sostegno della configurabilità del dolo specifico, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui la condotta viene attribuita ad un presunto amministratore di fatto; in particolare, sostiene la difesa che sarebbe stato necessario dimostrare che il ricorrente sapeva di dover versare un'imposta significativa e che aveva omesso dolosamente la dichiarazione proprio per evitare il pagamento dell'imposta dovuta; sul punto i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare la responsabilità del ricorrente senza chiarire in base a quali elementi sia stata desunta la volontà di evasione, dando per scontato il dolo specifico normativamente richiesto; quanto sopra, inoltre, attingerebbe anche la logicità argomentativa della sentenza impugnata, essendo stato affermato il ruolo di amministratore di fatto in maniera assertiva, senza menzionare atti di gestione, decisioni o condotte specifiche dimostrative di un'effettiva ingerenza nell'amministratore sociale, né chiarisce come sia stata accertata la presenza del dolo specifico di evasione, limitandosi a rilevare l'omessa dichiarazione in sé, senza esaminare né il superamento della soglia di punibilità né sulla consapevolezza dell'imputato sul debito di imposta o sulla finalità di sottrarsi al pagamento; ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) tutti e tre i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) tutti e tre i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] prefigurano peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) tutti e tre i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; rilevato, infatti, quanto al primo ed al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed all'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che i giudici territoriali, con motivazione non manifestamente illogica (pagg. 2/3), quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], hanno sottolineato come l'allora appellante avesse trascurato di considerare che gli adempimenti fiscali inerenti alla prestazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva gravano su colui che ricopre la carica di amministratore e che, pertanto, non è scusata la condotta di colui che, disinteressandosi della società la cui gestione è affidata ad un amministratore di fatto, non adempia agli obblighi gravanti sulla sua persona, soggetto su cui grava una posizione di garanzia; nel confutare l'analogo motivo di appello, peraltro, i giudici territoriali ricordano che, tra la documentazione rinvenuta presso lo studio del commercialista, erano state ritrovate alcune missive da questi indirizzate anche all'imputato [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione che egli era dunque partecipe dell'amministrazione contabile e tributaria della società, sottolineando come, a fronte di tale rilevantissimo dato probatorio idoneo a sconfessare la tesi difensiva, non fosse stata prospettata alcuna critica; quanto alla posizione [OSCURATO:PERSONA], invece, i giudici di appello (pagg. 3 e 4), confutano l'analogo motivo di appello, replicato anch'esso senza alcun elemento di novità critica in sede di legittimità, sottolineando come l'allora appellante non si fosse confrontato con due dati processuali, non contestati, emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e su cui era stata fondata la responsabilità penale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto; da un lato, il fatto che in occasione della perquisizione eseguita presso la sua abitazione, venne rinvenuta documentazione contabile la cui conservazione da parte del medesimo implicava necessariamente un interesse da parte sua alla gestione della fiscalità della società; dall'altro il fatto che tra la documentazione rinvenuta presso lo studio del commercialista, vennero ritrovate missive che questi aveva indirizzato tanto al [OSCURATO:PERSONA] quanto al [OSCURATO:PERSONA], a comprova che egli si interfacciava indifferentemente con l'uno o con l'altro imputato per le questioni afferenti alla contabilità della società; da tali elementi i giudici territoriali, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica, hanno dedotto che anche il [OSCURATO:PERSONA] avesse amministrato la società al pari dell'amministratore di diritto, con questo concorrendo ad assumere anche le decisioni in punto di adempimenti fiscali e trattenendo la documentazione che era necessaria per poter ricostruire il volume d'affari della società presso di sé per impedire l'accertamento delle evasioni fiscali; quanto, infine, al secondo ed al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], è la stessa Corte territoriale a chiarire (pag. 3) come il tribunale avesse giustificato il calcolo della pena spiegando la ragione in forza della quale la pena base non poteva coincidere con il minimo edittale, causa l'elevato ammontare delle imposte evase; gli stessi giudici territoriali hanno poi stigmatizzato il fatto che l'imputato non avesse compiuto alcun gesto riparatorio che lo rendesse meritevole del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze di entrambi i ricorrenti si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, peraltro, che quanto sostenuto dai ricorrenti, è privo di pregio anche in diritto, tenuto conto che, quanto al ruolo dell'amministratore di diritto he funge da "testa di legno", la giurisprudenza ha chiarito come, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969 - 01); che, nella specie, proprio quanto evidenziato dalla Corte con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] (ossia che tra la documentazione rinvenuta presso lo studio del commercialista, erano state ritrovate alcune missive da questi indirizzate anche al predetto, a dimostrazione che egli era dunque partecipe dell'amministrazione contabile e tributaria della società, sottolineando come, a fronte di tale rilevantissimo dato probatorio idoneo a sconfessare la tesi difensiva, non fosse stata prospettata alcuna critica), è elemento di per sé sufficiente a sostenerne la responsabilità penale, in quanto - proprio in ragione di quanto emergente dal processo (segnatamente la circostanza che il commercialista della società considerasse "pari ordinati" i due imputati, l'uno amministratore di diritto e l'altro di fatto) - può trarsi la prova logica del fatto costituito dall'interessenza di entrambi della gestione societaria, peraltro riguardante non una ma due società operanti nello stesso settore, dovendosi peraltro aggiungere che - come già affermato nella parallela materia fallimentare, con argomentazione applicabile anche alla materia tributaria - che è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; conf.

Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01); a ciò, peraltro, va aggiunto che il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01); inoltre, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01) e, nella specie, l'entità dell'imposta evasa per entrambe le società e le imposte considerate era pari a più del doppio della soglia di punibilità individuata per legge, dunque evidente era, quantomeno a titolo di dolo eventuale, la consapevolezza del ricorrente, anche in base alle richiamate emergenze processuali, che omettere le dichiarazioni dei redditi delle due società era preordinato all'evasione d'imposta per entrambe; quanto, poi, all'amministratore di fatto, nella specie, il [OSCURATO:PERSONA], milita in fatto la duplice emergenza processuale dianzi evidenziata (di cui, in effetti, il ricorrente non fa menzione in ricorso), di per sé idonea a sostenere l'esercizio di funzioni gestorie delle due società, dovendosi in merito ribadire che del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, PMT in proc.

Puddu, Rv. 280723 - 01); ritenuto, poi, quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso è privo di pregio, avendo i giudici territoriali fornito giustificazione circa le ragioni del mancato contenimento della pena nei limiti minimi edittali, avendo pertanto soddisfatto la Corte d'appello l'obbligo motivazionale normativamente imposto (tra le tante: Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 - 01); ritenuto, conclusivamente, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle gmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione; P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28541_25 rilevato che, con un primo ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 quanto all'elemento soggettivo del reato e correlato vizio di motivazione (primo e terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per non aver i giudici di appello adeguatamente accertato la sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato di omessa dichiarazione; i giudici avrebbero fondato la responsabilità del ricorrente sulla mera carica di amministratore di diritto e sulla ricezione di alcune missive dal commercialista; quanto sopra non sarebbe sufficiente a dimostrare provato il dolo specifico, ossia la finalità di evasione dell'imposta; ricorda la difesa che la giurisprudenza di legittimità, sebbene in sede di sanzioni amministrative tributarie, ha chiarito che la responsabilità dell'amministratore di fatto per violazioni fiscali è configurabile solo quando la società sia una mera fictio creata nell'esclusivo interesse della persona fisica che ne sia l'esclusivo beneficiario; sebbene il ricorrente fosse amministratore di diritto, la difesa aveva costantemente sostenuto il ruolo di testa di legno del medesimo, con la gestione effettiva affidata al coimputato; in tale contesto la prova del dolo specifico non potrebbe essere desunta dalla mera posizione formale o dalla ricezione di corrispondenza, ma richiederebbe elementi concreti che dimostrino la volontà del ricorrente di sottrarsi al pagamento dell'imposta; nel caso in esame, la motivazione non fornirebbe sufficienti elementi dimostrativi del fatto che il ricorrente avesse la consapevolezza e la volontà di evadere le imposte, limitandosi ad un'affermazione di responsabilità quasi oggettiva derivante dalla sua carica formale e da indizi che non provano il dolo specifico); b) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 132, cod. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena (secondo e terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver violato i principi di cui all'articolo 132 cod. pen. quanto alla determinazione della pena, non avendo adeguatamente considerato tutti gli elementi rilevanti per la stessa; i giudici d'appello avrebbero giustificato la pena in ragione dell'elevato ammontare delle imposte e dell'assenza di gesti riparatori, senza tuttavia sufficientemente valorizzare la posizione del ricorrente, che ha sempre sostenuto di essere una testa di legno e di non aver avuto un ruolo attivo nella gestione societaria; la pena di tre anni di reclusione pertanto, in assenza di una piena dimostrazione del dolo specifico e del ruolo attivo del ricorrente, apparirebbe sproporzionata rispetto alla sua presunta condotta, soprattutto se confrontata con il minimo edittale previsto per il reato contestato); rilevato che, con un secondo ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 nonché il correlato vizio di apparenza e contraddittorietà della motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver errato nell'applicazione della norma incriminatrice, in assenza degli elementi costitutivi del reato; premesso un inquadramento normativo ed illustrata la giurisprudenza relativa al riparto delle responsabilità tra amministratore di diritto ed amministratore di fatto, si sostiene che la sentenza impugnata è censurabile laddove addebita la responsabilità al ricorrente quale amministratore di fatto, senza tuttavia specificare quali concreti comportamenti di gestione continuativa egli avrebbe posto in essere; a ciò si aggiungerebbe la mancanza di elementi probatori e l'inadeguatezza motivazionale con riferimento all'elemento psicologico del reato, difettando gli elementi a sostegno della configurabilità del dolo specifico, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui la condotta viene attribuita ad un presunto amministratore di fatto; in particolare, sostiene la difesa che sarebbe stato necessario dimostrare che il ricorrente sapeva di dover versare un'imposta significativa e che aveva omesso dolosamente la dichiarazione proprio per evitare il pagamento dell'imposta dovuta; sul punto i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare la responsabilità del ricorrente senza chiarire in base a quali elementi sia stata desunta la volontà di evasione, dando per scontato il dolo specifico normativamente richiesto; quanto sopra, inoltre, attingerebbe anche la logicità argomentativa della sentenza impugnata, essendo stato affermato il ruolo di amministratore di fatto in maniera assertiva, senza menzionare atti di gestione, decisioni o condotte specifiche dimostrative di un'effettiva ingerenza nell'amministratore sociale, né chiarisce come sia stata accertata la presenza del dolo specifico di evasione, limitandosi a rilevare l'omessa dichiarazione in sé, senza esaminare né il superamento della soglia di punibilità né sulla consapevolezza dell'imputato sul debito di imposta o sulla finalità di sottrarsi al pagamento; ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) tutti e tre i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) tutti e tre i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] prefigurano peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) tutti e tre i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; rilevato, infatti, quanto al primo ed al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed all'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che i giudici territoriali, con motivazione non manifestamente illogica (pagg. 2/3), quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], hanno sottolineato come l'allora appellante avesse trascurato di considerare che gli adempimenti fiscali inerenti alla prestazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva gravano su colui che ricopre la carica di amministratore e che, pertanto, non è scusata la condotta di colui che, disinteressandosi della società la cui gestione è affidata ad un amministratore di fatto, non adempia agli obblighi gravanti sulla sua persona, soggetto su cui grava una posizione di garanzia; nel confutare l'analogo motivo di appello, peraltro, i giudici territoriali ricordano che, tra la documentazione rinvenuta presso lo studio del commercialista, erano state ritrovate alcune missive da questi indirizzate anche all'imputato [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione che egli era dunque partecipe dell'amministrazione contabile e tributaria della società, sottolineando come, a fronte di tale rilevantissimo dato probatorio idoneo a sconfessare la tesi difensiva, non fosse stata prospettata alcuna critica; quanto alla posizione [OSCURATO:PERSONA], invece, i giudici di appello (pagg. 3 e 4), confutano l'analogo motivo di appello, replicato anch'esso senza alcun elemento di novità critica in sede di legittimità, sottolineando come l'allora appellante non si fosse confrontato con due dati processuali, non contestati, emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e su cui era stata fondata la responsabilità penale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto; da un lato, il fatto che in occasione della perquisizione eseguita presso la sua abitazione, venne rinvenuta documentazione contabile la cui conservazione da parte del medesimo implicava necessariamente un interesse da parte sua alla gestione della fiscalità della società; dall'altro il fatto che tra la documentazione rinvenuta presso lo studio del commercialista, vennero ritrovate missive che questi aveva indirizzato tanto al [OSCURATO:PERSONA] quanto al [OSCURATO:PERSONA], a comprova che egli si interfacciava indifferentemente con l'uno o con l'altro imputato per le questioni afferenti alla contabilità della società; da tali elementi i giudici territoriali, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica, hanno dedotto che anche il [OSCURATO:PERSONA] avesse amministrato la società al pari dell'amministratore di diritto, con questo concorrendo ad assumere anche le decisioni in punto di adempimenti fiscali e trattenendo la documentazione che era necessaria per poter ricostruire il volume d'affari della società presso di sé per impedire l'accertamento delle evasioni fiscali; quanto, infine, al secondo ed al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], è la stessa Corte territoriale a chiarire (pag. 3) come il tribunale avesse giustificato il calcolo della pena spiegando la ragione in forza della quale la pena base non poteva coincidere con il minimo edittale, causa l'elevato ammontare delle imposte evase; gli stessi giudici territoriali hanno poi stigmatizzato il fatto che l'imputato non avesse compiuto alcun gesto riparatorio che lo rendesse meritevole del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze di entrambi i ricorrenti si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, peraltro, che quanto sostenuto dai ricorrenti, è privo di pregio anche in diritto, tenuto conto che, quanto al ruolo dell'amministratore di diritto he funge da "testa di legno", la giurisprudenza ha chiarito come, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969 - 01); che, nella specie, proprio quanto evidenziato dalla Corte con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] (ossia che tra la documentazione rinvenuta presso lo studio del commercialista, erano state ritrovate alcune missive da questi indirizzate anche al predetto, a dimostrazione che egli era dunque partecipe dell'amministrazione contabile e tributaria della società, sottolineando come, a fronte di tale rilevantissimo dato probatorio idoneo a sconfessare la tesi difensiva, non fosse stata prospettata alcuna critica), è elemento di per sé sufficiente a sostenerne la responsabilità penale, in quanto - proprio in ragione di quanto emergente dal processo (segnatamente la circostanza che il commercialista della società considerasse "pari ordinati" i due imputati, l'uno amministratore di diritto e l'altro di fatto) - può trarsi la prova logica del fatto costituito dall'interessenza di entrambi della gestione societaria, peraltro riguardante non una ma due società operanti nello stesso settore, dovendosi peraltro aggiungere che - come già affermato nella parallela materia fallimentare, con argomentazione applicabile anche alla materia tributaria - che è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01); a ciò, peraltro, va aggiunto che il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01); inoltre, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01) e, nella specie, l'entità dell'imposta evasa per entrambe le società e le imposte considerate era pari a più del doppio della soglia di punibilità individuata per legge, dunque evidente era, quantomeno a titolo di dolo eventuale, la consapevolezza del ricorrente, anche in base alle richiamate emergenze processuali, che omettere le dichiarazioni dei redditi delle due società era preordinato all'evasione d'imposta per entrambe; quanto, poi, all'amministratore di fatto, nella specie, il [OSCURATO:PERSONA], milita in fatto la duplice emergenza processuale dianzi evidenziata (di cui, in effetti, il ricorrente non fa menzione in ricorso), di per sé idonea a sostenere l'esercizio di funzioni gestorie delle due società, dovendosi in merito ribadire che del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, PMT in proc. Puddu, Rv. 280723 - 01); ritenuto, poi, quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso è privo di pregio, avendo i giudici territoriali fornito giustificazione circa le ragioni del mancato contenimento della pena nei limiti minimi edittali, avendo pertanto soddisfatto la Corte d'appello l'obbligo motivazionale normativamente imposto (tra le tante: Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 - 01); ritenuto, conclusivamente, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle gmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione; P.Q
Sentenza Cassazione n. 01551/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris