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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12124/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura quanto all'esclusione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca è; del pari, assertiva e aspecifica (V. pag. 5 della sentenza impugnata, che dà conto di come la fonte fosse direttamente interessata nella vicenda); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata dimostrazione del danno risarcibile, elude il confronto con la specifica motivazione resa al riguardo nella sentenza impugnata; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce omessa assunzione di prova decisiva, si limita a contestare la mancata ammissione della stessa fonte interessata, che non prospetta essere stata indicata in lista e richiesta in primo grado ed ivi ingiustificatamente esclusa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura quanto all'esclusione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca è; del pari, assertiva e aspecifica (V. pag. 5 della sentenza impugnata, che dà conto di come la fonte fosse direttamente interessata nella vicenda); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata dimostrazione del danno risarcibile, elude il confronto con la specifica motivazione resa al riguardo nella sentenza impugnata; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce omessa assunzione di prova decisiva, si limita a contestare la mancata ammissione della stessa fonte interessata, che non prospetta essere stata indicata in lista e richiesta in primo grado ed ivi ingiustificatamente esclusa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris