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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 46844/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udy) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , cie ha concluso chiedendo \--(2.9A-2"- udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., condannandolo alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge penale.

Secondo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], e due suoi dipendenti, Montoni sarebbe entrato nello studio ingiuriando e minacciando la predetta con frasi del seguente tenore, " Trovati un altro lavoro...Ti farò sparire dalla circolazione", ossia con asserzioni che ove realmente pronunciate sarebbero state comunque risibili, attesa la differenza esistente tra l'attività gigantesca di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di Montoni, ormai ridotto a gestire qualche condominio, a tornare a lavorare alla Telecom e ad occuparsi di consulenze condominiali.

Montoni ha agito solo per accertare i fatti contestati, su incarico di condomini che lo avevano incaricato, e non aveva né la necessità e né la possibilità di agire per costringere la persona offesa a cessare la propria attività vista la portata della stessa.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 606 comma 2-bis del codice di rito, in quanto la sentenza impugnata non era appellabile, non contemplando anche la condanna al risarcimento del danno, in assenza di costituzione di parte civile, sicchè il ricorso - non qualificabile pertanto neppure per salutm - risulta proposto ex art. 606 comma 2 del codice di rito, ed era quindi proponibile per tutti i vizi di cui al medesimo art. 606.

Esso è, ciò nondimeno, inammissibile, deducendo censure non proponibili in sede di legittimità.

Il ricorso sollecita a questa Corte non già il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata, che solo dà corpo ai suoi poteri cognitivi, bensì - dietro lo schermo della violazione di legge - il confronto diretto con elementi del compendio probatorio, anche mediante riferimenti ad asserzioni di testi, oltre che attraverso la indicazione della frase attribuita all'imputato, non riportata nella sua interezza (compendio presentato come inidoneo a fondare il giudizio di colpevolezza); così offrendo inammissibilmente al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774), oltre che un confronto che, all'evidenza, implica apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udy) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , cie ha concluso chiedendo \--(2.9A-2"- udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., condannandolo alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge penale. Secondo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], e due suoi dipendenti, Montoni sarebbe entrato nello studio ingiuriando e minacciando la predetta con frasi del seguente tenore, " Trovati un altro lavoro...Ti farò sparire dalla circolazione", ossia con asserzioni che ove realmente pronunciate sarebbero state comunque risibili, attesa la differenza esistente tra l'attività gigantesca di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di Montoni, ormai ridotto a gestire qualche condominio, a tornare a lavorare alla Telecom e ad occuparsi di consulenze condominiali. Montoni ha agito solo per accertare i fatti contestati, su incarico di condomini che lo avevano incaricato, e non aveva né la necessità e né la possibilità di agire per costringere la persona offesa a cessare la propria attività vista la portata della stessa. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Deve premettersi che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 606 comma 2-bis del codice di rito, in quanto la sentenza impugnata non era appellabile, non contemplando anche la condanna al risarcimento del danno, in assenza di costituzione di parte civile, sicchè il ricorso - non qualificabile pertanto neppure per salutm - risulta proposto ex art. 606 comma 2 del codice di rito, ed era quindi proponibile per tutti i vizi di cui al medesimo art. 606. Esso è, ciò nondimeno, inammissibile, deducendo censure non proponibili in sede di legittimità. Il ricorso sollecita a questa Corte non già il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata, che solo dà corpo ai suoi poteri cognitivi, bensì - dietro lo schermo della violazione di legge - il confronto diretto con elementi del compendio probatorio, anche mediante riferimenti ad asserzioni di testi, oltre che attraverso la indicazione della frase attribuita all'imputato, non riportata nella sua interezza (compendio presentato come inidoneo a fondare il giudizio di colpevolezza); così offrendo inammissibilmente al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774), oltre che un confronto che, all'evidenza, implica apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa
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