CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 35250/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatI in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che II rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO V. [OSCURATO:PERSONA] 18 (C/0 [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1789/2019 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 13/12/2019; Ric. 2020 n.24481 sez. S 6/2 - ud. 30/09/20245 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lucca di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucca che a sua volta aveva rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Pietrasanta per aver omesso di tagliare i rami che, protendendosi oltre il margine della strada, nascondevano la segnaletica stradale (art. 29 c.d.s.). 2. Il Comune di Pietrasanta si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Entrambe le le parti in prossimità dell'udienza hanno presentato memoria insistendo nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Lucca nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il giudicato formatosi in ordine a precedenti violazioni circa l'assenza di obblighi man utentivi. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: La sentenza è conforme ai principi di questa Corte in materia di giudicato e, in ogni caso, come evidenziato dal Comune di Pietrasanta la situazione fattuale era mutata per via del diverso piano regolatore non oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti. La sentenza n. 11582 del 2001 citata dai ricorrenti riguarda la possibilità di reiterare un provvedimento sanzionatorio per la medesima Ric. 2020 n.24481 sez. S 6/2 - ud. 30/09/2024) contravvenzione con contenuto sostanziale identico ad altro precedentemente annullato per vizi formali, con l'eliminazione di tali vizi formali o procedimentali. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dai ricorrenti, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione. In particolare, occorre ribadire che il vincolo di inedificabilità non fa venir meno l'obbligo manutentivo delle piante in capo al proprietario del terreno e la sua responsabilità per la violazione dell'art. 29 del codice della strada. Nessun giudicato sostanziale si è formato sul punto come ben evidenziato dal Comune controricorrente. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contro ricorrente che liquida in euro 500 più 200 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settemb