Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08246/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzaemessa i n data 14 / 0 2 / 202 4 da l la Corte di appello di R o ma visti gli atti, la sentenzaimpugnata e i l ricors o ; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio P i cuti , che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata ; udite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno insistito per l’accoglimento dei motividi ricorso , chiedendo l ’ annu llamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con decreto emesso in data9 ottobre 2018, ha disposto il rinviato a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per rispondere, in concorso, del delitto dicorruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio dicui agli artt. 319, 321 cod. pen. (capo A).

Secondo l’ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Maresciallo ca po della Guardia di Finanza, avrebbe ricevuto dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] la somma di cinquemila euro e altre somme di ammontare imprecisato, dal giugno 2012 all’ottobre2013, per l’asservimento della sua funzione e per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nel consegnargli bozze dei verbali degli accertamenti svolti nelle verifiche fiscali eseguite sul gruppo di società riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse operava [OSCURATO:PERSONA] (capo A).

Al capo B) dell’imputazione è stato , inoltre, contestato a d [OSCURATO:PERSONA] , in concorso con [OSCURATO:PERSONA],il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 14 cod. pen. mil. e 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, per aver colluso, nelle qualità indicate,al fine di frodare la Finanza,dal giugno 2012 al l ’ ottobre 2013 .

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 31 gennaio 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al delitto contestato al capo A), riqualificato in quello di corruzione per la funzione di cui all’art. 318 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione,e li ha assolti dal delitto contestato al capo B) perché il fatto non sussiste.

3. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado,condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali.

4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato questa sentenza e ne hannochiesto l’annullamento, proponendo sei motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo i difensori censurano l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe applicato un termine di decadenza per la rinuncia alla prescrizione ignoto al codice penale.

I difensori precisano che il ricorrente ha rinunciato alla prescrizione del reato contestato al capo A) della rubrica con dichiarazione allegata all’atto di appello.

La Corte d’appello ha, tuttavia, ritenuto tardiva la rinuncia alla prescrizione, in quanto la stessa è stata formulata dopo la pronuncia della sentenza nel grado del giudizio in cui è maturata.

Ad avviso dei difensori, questo rilievo sarebbe illegittimo; il delitto di corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, come originariamente contestato al capo A) della rubrica, si è, infatti,prescritto soltanto dopo che il giudice di primo grado lo ha riqualificato nel meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen.

L’imputato, dunque, non avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione prima di conoscere la decisione del giudice sulla riqualificazione e, di conseguenza, il momento per rinunciare efficacemente alla prescrizione non poteva che coincidere con il deposito dell’atto di appello.

I difensori rilevano, inoltre, che, nel giudizio di primo grado è stato contestato al capo B) anche il più grave reato di collusione con un militare per frodare la Guardia di finanza previsto dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, per il quale il termine di prescrizione non era comunque maturato; a nulla, dunque, sarebbe valsa una rinuncia parziale, rispetto alla necessità di proseguire il processo per il più grave reato non ancora prescritto.

4.2. Con il secondo motivo i difensori rilevano che la Corte di appello, ritenendo illegittimamente tardiva la rinuncia a lla prescrizione, avrebbe deciso l’impugnazione proposta dall’imputato ricorrendo al canone dell’evidenza della prova,sancito dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

L’errata applicazione di questa regola di giudizio, dunque, avrebbe determinato l’omesso esame delle censure proposte nel merito dai difensori nell’atto di appello.

4.3. Con il terzo motivo i difensori deducono che la Corte di appello ha posto a fondamento delle proprie valutazioni intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo gradoe ne avrebbe opera to , peraltro, una «sintesi del tutto parziale».

Ad avviso dei difensori, inoltre, la circostanza affermata dalla Corte di appello, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbeconsegnato a [OSCURATO:PERSONA] alcuni file contenenti i verbalidelle verifiche fiscali sarebbe stata categoricamente esclusa dal Tribunale; i giudici di primo gradoavrebbero, inoltre, escluso che i file relativi alle verifiche fiscali siano stati modificati nell’interesse delle società assistite da [OSCURATO:PERSONA] e che questi si sia occupato del contenzioso insorto successivamente alle predette verifiche fiscali, in quanto l’incarico conferitogli dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] era stato revocato a partire dal 2012.

Con il quarto motivo, i difensori censurano il vizio d i mancanza della motivazione, in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di valutare le dichiarazioni rese dai testi della difesa, cheavrebbero da t o atto della correttezza del comportamento dell’imputato.

I testi della difesa hanno, infatti, dichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi erano rapporti di amicizia e non professionali e che, all’atto della ricezione dell’assegno da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stava passando un periodo di grave difficoltà finanziaria ; l’imputato, dunque,aveva accettato un prestito persona le dall’amico, erogato con assegno, proprio perché pienamente tracciabile.

La Corte di appello, ignorando le censure formulate nell’atto di appello, avrebbe sostenuto, in modo manifestamente illogico, che la mera consegna di una somma di danaro, attraverso un assegno tracciabile, costituisc e prova della condotta corruttiva.

I giudici di appello, inoltre, violando il disposto dell’art. 318 cod. pen., hanno ritenuto che l’ipotesi del prestito personale,anche qualora fosse stata ritenuta credibile, non avrebbe escluso il reato; questa argomentazione, tuttavia, ad avviso dei difensori sarebbe errata, inquanto l’erogazione d i un pr est ito personale ad un pubblico ufficiale, stante la liceità della causa dell’operazione, non integra il reato di corruzione.

Il reato di corruzioneper la funzione dichiarato prescritto sarebbe , dunque, stato ritenut o sussi s tente sulla base di argomenti mer amente congettural i , in quanto [OSCURATO:PERSONA] non era interessato alle sorti del gruppo societario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonaveva fatto nulla per agevolare la verifica.

4.4. Con il quinto e il sesto motivo i difensori deducono l’illegittimità della confisca della somma di euro 5.000,00, in quanto la motivazione del provvedimento ablativo sarebbe meramente apparente,e rilevano che la sentenza di primo grado ha escluso ogni collegamento causaletra la ricezione da parte di Argeniodella somma di euro 5.000,00 e il compimento di atti di ufficio volti ad agevolare il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle verifiche fiscali.

5. Con istanza tempestivamente depositata in data 3 dicembre 2024 , i difensori hanno chiesto la trattazione orale del ricorso.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18dicembre 2024, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Romaper nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che di seguito si precisano .

2. Con il primo motivo i difensori censurano l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbero dichiarato tardiva la rinuncia alla prescrizioneapplicando un termine di decadenza i gnoto al codice penale. 3.Il motivo è fondato.

3.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 275 del 31 maggio 1990, superando il proprio precedente orientamento, espressodalla sentenza n. 202 del 1971, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, cod. pen., per contrasto con l’art. 3, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost.,nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall’imputato.La Corte costituzionale ha, infatti, censurato l’irragionevolezza dell’indefettibileprevalenza dell’interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all’allarme sociale sianoormai cessati, su ll’interesse dell ’ imputato a ottenere una decisione sul merito del giudizio; questa scelta del legislatore, infatti,sacrificava irragionevolmente il diritto inviolabile alla difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, a fronte del mero decorso del tempo, dovuto a circostanze eterogenee e,comunque, non dominabili dall ’ i m p utat o .

L’art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha riformulato l’art.157 cod. pen. e al settimo comma di questa disposizione ha affermato espressamente il principio dellarinunciabilità della prescrizione.

La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare questa disposizione, ha affermato chela rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo, che spetta in via esclusiva all’imputato e non rientranel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell’art. 99 cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso,Rv. 256076 – 01 ).

La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica da parte dell’imputato, che non ammette equipollenti(Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv.266333 –01, secondo cui la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione; Sez.

U, n. 43055 del30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248379 – 01, secondo cui la rinuncia alla prescrizione non può essere desunta implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione).

Il diritto di rinunciare alla prescrizione del reato può , dunque, essere esercitato esclusivamentedopo che la prescrizione è maturata, in quanto solo da quel momento l’interessato può valutarne gli effetti (Sez. 4, n. 47272 del 26/09/2017, Comat,Rv. 271292 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv.248739 – 01) , e la rinun cia è irrevocabile , una volta inequivocabilmente portata a conoscenza dell’organo procedente(Sez. 6, n. 17598 del 18/12/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280969 – 01; Sez. 5, n. 33344 del 24/04/2008, Randazzo, Rv. 241389).

La rinunzia dell’imputato alla prescrizione è, invece, inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima (ex plurimis: Sez. 4, n. 48272 del26/09/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271292 – 01 ) e produce i suoi effetti al verificarsi della causa estintiva, sicché è revocabile sino a tale momento (Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022 , Mulieri, Rv. 282828 –01).

3.2. Muovendo da tali principi, deve rilevarsi che il ricorrente ha tempestivamenterinunciatoalla prescrizione con la dichiarazione allegata a i motivi di appello.La Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto tardiva e, dunque,inefficace la rinuncia alla prescrizione formulata dall’imputato, in quanto l’imputazione di cui al capo A), pur formalmente riferita all’art. 319 cod. pen., già conteneva in fatto la contestazione di condotte configurabili ai sensi dell’art. 318 cod. pen.,quale forme di asservimento della funzione.

I giudici di appello hanno, inoltre,rilevato che lostesso imputato si era difeso anche per l’eventualità della riqualificazione delle condotte contestate al capo A) ai sensi dell’art. 318 cod. pen. nella memoria depositata in data 12 gennaio 2022 e nelle conclusioni rese del giudizio diprimo gra do .

Lapossibilità della diversa qualificazione operata dal Tribunale era , dunque, ben nota all’imputato,che era stato in grado di esercitare tempestivamente il proprio diritto alla rinuncia della prescrizione,prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, essendo stata formalizzata dopo che era stata pronunciata la sentenza nel grado del giudizio in cui la causa estintiva era maturata, era, dunque, tardiva e inefficace e doveva essere interpretata come una richiesta di assoluzione nel merito.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] non condivide le argomentazioni della Corte di appello, che ha introd otto ril i evi relativi all’assenza di una “riqualificazione a sorpresa” nel sindacato, distintoe autonomo, sulla tempestività della rinuncia alla prescrizione.

La formulazione dell’imputazione di cui al capo A) r icomprende sia «l’asservimento della qualità funzionale» (penalmente sanzionato dall’art. 318 cod. pen.),che «il compimento di atti contrari ai doveri dell’ufficio in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione» (contemplato dall’art. 319 cod. pen.).

Tuttavia, soltanto a seguito della riqualificazionedel delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, originariamente contestato al capo A) dell’imputazione, in quello meno grave di corruzione per la funzione, il giudice di primo grado ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Prima di questo momento l’imputato non avrebbe potuto efficacemente esercitare il proprio diritto alle rinuncia alla prescrizione poiché non era ancora maturata la causa estintiva del reatoin ordine al più grave delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 cod. pen.

La Corte di appello, dunque, ha rimprov erato all’imputato di non aver rinunciato alla prescrizione in un momento processuale, anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, nel quale la rinuncia sarebbe stata, comunque, inefficace.

I giudici di appello hanno, dunque, illegittimamente dichiarato la tardività della rinuncia alla prescrizione formalizzata dall’imputato.

3.4. E’ vero, come rileva la Corte di appello, che la giurisprudenza di legittimità ha riten uto tardiva e inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che siastata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv.278983 – 02, fattispecie in cui il ricorrente ha rinunciato alla prescrizione, già dichiarata in appello, il giorno dell’udienzain c assazione ; Sez. 1, n. 32623 del 23/06/2009, Grotta, Rv. 244742;conf.

Sez. 5, n. 40499 del 06/07/2017, Giuliana, Rv.271423 – 0 1 , secondo questa pronuncia l a prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito).

Questo principio di diritto è, tuttavia, stato affermato in casi nei quali l’imputazioneè rimasta ferma nel corso del giudizio e d era nota all’imputato.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenutoammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l’imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell’impugnazione (Sez. 3, n. 4946 del17/01/2012, Misale, Rv. 251985 –01).

La Quarta sezione della Corte di cassazione ha, inoltre, recentemente statuito che larinuncia dell’imputato alla prescrizione del reato effettuata nel corso del giudizio non è efficace se la maturazione del relativo termine, pur collocabile anteriormente allarinuncia stessa , dipenda da valutazioni giuridiche solo successivamente operate in sentenza, in quanto solo a decorrere da tale momento è conoscibile l’effetto estintivo pur anteriormente prodottosi e l’interessato è posto in grado di valutare gli effetti di talerinuncia (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 – 06, fattispecie di prescrizione già maturata al momento dellarinuncia per avere la Corte successivamente escluso la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589 cod. pen.).

Questa pronuncia ha anche affermato che, ove laprescrizione dipenda da valutazioni operate dalla Corte di cassazione, al fine di garantire l’effettività del diritto dirinunzia, deve disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio verifichi la volontà dell’imputato dirinunciare alla prescrizione .

Nel caso deciso da questa sentenza, infatti, analogamente a quanto avvenuto nel presente giudizio, per effetto della riqualificazionedell’originaria contestazione operata dal giudice nella sentenza, il momento nel quale il reato si è estin t o è anteriore a quello nel quale la causa estintiva è divenutanota all’imputato.

In tali casi il diritto alla rinuncia alla prescrizione può, dunque, essere consapevolmente esercitato dall ’ im putato solo nel primo atto successivo all a pronuncia dellasentenza, costituito dall’atto di impugnazione.3.5.

Ritiene, dunque, il Collegio che sia tempestiva ed efficace la rinuncia alla prescrizione operata dall ’ imputato nell’atto di appello, quan d o solo la derubricazione del reato operata dalla sentenza di primo gradoabbia determinato l’estinzione del reato contestato.

4. L’errata dichiarazione di prescrizione del reato comport a , dunque , la necessità di applicarela corretta regola di giudizio nell’interesse dell’imputato.

Si impone, dunque, in via di princi pio, l’ annulla mento dell a sentenza impugnata,con rinvio per la celebrazione di un nuovo giudizio di impugnazione, al fine di esaminarenel merito le censure proposte dal ricorrente nell’atto di appello e illegittimamente non esaminate, in quanto ritenute superate dall’applicazione della regola di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.1.

La celebrazione del giudizio di rinvio, tuttavia, nel caso di specie si rivela superflua.

Le risultanzeprobatorie del giudizio di merito hanno, infatti , dimostrato l’obiettiva infondatezza dell’ipotesi di accusa.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, escluso la sussistenza del delitto di cui all’art.319 cod. pen., in quanto non è stato accertato quale attività illecita abbia commesso [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, ancor prima, se il ricorrente abbia effettivamenteconsegnato i verbali delle verifiche fiscali al commercialista.

L’esito di tali verifiche fiscali non risulta, peraltro, essere stato turbato o alterato e [OSCURATO:PERSONA] non ha assistito le società verificate nel contenzioso tributario insorto in seguito alle predette verifiche.

Ad avviso del Tribunale,il ricorrente ha commesso il delitto di cui all’art. 318 cod. pen. per effetto della ricezione dell’assegno del [OSCURATO:PERSONA],operata in violazione del doveredi imparzialità conness o all ’ eserc izio d ella funz ione pubblica, ma « senza che tale violazioneabbia avuto ripercussioni su un atto particolare o, quindi, sullo svolgimento dell’attività del pubblico ufficiale».

La Corte di appello di Roma ha, tuttavia, concluso che « costituisce .. una circostanza alquanto sospetta l’elargizionedi un prestito in favore di un militare della Guardia di Finanza,da parte di un commercialista intere s sato alle so rt i di u n gruppo societario sottoposto ad una verifica fiscale».

Igiudici di merito hanno, dunque, accertato la ricezione,invero incontestata, da parte del ricorrente della somma di cinquemila euro versatagli dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], ma hannoaffermato la sussistenza del delitto di cui all’art. 318 cod. pen. sulla base di elementi meramente congetturali o, comunque, dimeri sospetti.

Nessun elemento probatorio acquisito nel giudizio di primo gradoconsente, infatti, di ritenere che la consegna, nel luglio del 2012,dell’assegno dell’importo di 5.000 euro operata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] costituisce la remunerazionedi un accordo corruttivo.

4.2. La prova dell’accordo illecito tra privato e pubblico agente è, t uttavia , costantemente considerata dalla giurisprudenza di legittimità quale presupposto di fattispecienecessario e indefettibile per integrare il reato di corruzione.

La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficialepuò, infatti, ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve esserevalutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo , in conformità al dettato dall’art. 192,comma 2 , cod. proc. pen. ( ex plurimis : Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata).

Ai fini dell’accertamento del reato di corruzione propria, nelle ipotesi nelle quali ladazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulticontabilizzata e documentata, è , dunque, necessaria la prova del pactum scelerisintervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell’atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenutadazione di utilità (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi,Rv. 268088 – 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011 (dep. 2012 ), Bisignani, Rv.251867 – 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruni, Rv. 247382 – 01 ; Sez. 6, n. 34415 del15/05/2008, Sidoti, Rv. 240745 – 01 ).

4.3. La necessità di provare rigorosamente l’accordo corruttivo, peraltro, non viene menoove si qualific hi la condotta del pubblico agente ai sensi dell’art. 318 cod. pen.; tale delitto è, infatti, pur sempre un reato - contratto e la sua integrazione postula l’ accordo , espresso o implicito , avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico. 4.4.

I giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di questi consolidati principi, in quanto si sono limitati a rilevare che la ricezione dell’assegno da parte del ricorrente ha determinato una violazione del dovere di imparzialità del pubblico agente, senzariuscire ad accertare la sussistenza di un accordo corruttivo tra le parti.

L’ampia e completa istruttoria dibattimentale svolta in primo grado ha, tuttavia, ormai esaurito le possibilità di accertamento del giudizio penale sulreato di corruzionecontestato nel presente processo.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro,affermato che nel giudizio di cassazione, l’annullamento va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. 10 U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100-01; Sez.

U, n. 22327 del 30/10/2002 (dep. 2003), Carnevale, Rv. 224182 - 01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 (dep. 2020), Bolla, Rv. 279555-19).

In questa situazione di obiettiva impossibilità di arricchire il quadro degli elementi probatori disponibili, una rinnovata valutazione degli stessi da parte del giudice di rinvio si rivela strutturalmente inidonea a colmare le lacune nel ragionamento probatorio operato dalla sentenza impugnata e a pervenire ad una affermazione di responsabilità penale dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

4.5. Alla stregua di tali rilievi,la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzaemessa i n data 14 / 0 2 / 202 4 da l la Corte di appello di R o ma visti gli atti, la sentenzaimpugnata e i l ricors o ; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio P i cuti , che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata ; udite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno insistito per l’accoglimento dei motividi ricorso , chiedendo l ’ annu llamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con decreto emesso in data9 ottobre 2018, ha disposto il rinviato a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per rispondere, in concorso, del delitto dicorruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio dicui agli artt. 319, 321 cod. pen. (capo A). Secondo l’ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Maresciallo ca po della Guardia di Finanza, avrebbe ricevuto dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] la somma di cinquemila euro e altre somme di ammontare imprecisato, dal giugno 2012 all’ottobre2013, per l’asservimento della sua funzione e per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nel consegnargli bozze dei verbali degli accertamenti svolti nelle verifiche fiscali eseguite sul gruppo di società riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse operava [OSCURATO:PERSONA] (capo A). Al capo B) dell’imputazione è stato , inoltre, contestato a d [OSCURATO:PERSONA] , in concorso con [OSCURATO:PERSONA],il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 14 cod. pen. mil. e 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, per aver colluso, nelle qualità indicate,al fine di frodare la Finanza,dal giugno 2012 al l ’ ottobre 2013 . 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 31 gennaio 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al delitto contestato al capo A), riqualificato in quello di corruzione per la funzione di cui all’art. 318 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione,e li ha assolti dal delitto contestato al capo B) perché il fatto non sussiste. 3. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado,condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato questa sentenza e ne hannochiesto l’annullamento, proponendo sei motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo i difensori censurano l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe applicato un termine di decadenza per la rinuncia alla prescrizione ignoto al codice penale. I difensori precisano che il ricorrente ha rinunciato alla prescrizione del reato contestato al capo A) della rubrica con dichiarazione allegata all’atto di appello. La Corte d’appello ha, tuttavia, ritenuto tardiva la rinuncia alla prescrizione, in quanto la stessa è stata formulata dopo la pronuncia della sentenza nel grado del giudizio in cui è maturata. Ad avviso dei difensori, questo rilievo sarebbe illegittimo; il delitto di corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, come originariamente contestato al capo A) della rubrica, si è, infatti,prescritto soltanto dopo che il giudice di primo grado lo ha riqualificato nel meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen. L’imputato, dunque, non avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione prima di conoscere la decisione del giudice sulla riqualificazione e, di conseguenza, il momento per rinunciare efficacemente alla prescrizione non poteva che coincidere con il deposito dell’atto di appello. I difensori rilevano, inoltre, che, nel giudizio di primo grado è stato contestato al capo B) anche il più grave reato di collusione con un militare per frodare la Guardia di finanza previsto dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, per il quale il termine di prescrizione non era comunque maturato; a nulla, dunque, sarebbe valsa una rinuncia parziale, rispetto alla necessità di proseguire il processo per il più grave reato non ancora prescritto. 4.2. Con il secondo motivo i difensori rilevano che la Corte di appello, ritenendo illegittimamente tardiva la rinuncia a lla prescrizione, avrebbe deciso l’impugnazione proposta dall’imputato ricorrendo al canone dell’evidenza della prova,sancito dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. L’errata applicazione di questa regola di giudizio, dunque, avrebbe determinato l’omesso esame delle censure proposte nel merito dai difensori nell’atto di appello. 4.3. Con il terzo motivo i difensori deducono che la Corte di appello ha posto a fondamento delle proprie valutazioni intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo gradoe ne avrebbe opera to , peraltro, una «sintesi del tutto parziale». Ad avviso dei difensori, inoltre, la circostanza affermata dalla Corte di appello, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbeconsegnato a [OSCURATO:PERSONA] alcuni file contenenti i verbalidelle verifiche fiscali sarebbe stata categoricamente esclusa dal Tribunale; i giudici di primo gradoavrebbero, inoltre, escluso che i file relativi alle verifiche fiscali siano stati modificati nell’interesse delle società assistite da [OSCURATO:PERSONA] e che questi si sia occupato del contenzioso insorto successivamente alle predette verifiche fiscali, in quanto l’incarico conferitogli dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] era stato revocato a partire dal 2012. Con il quarto motivo, i difensori censurano il vizio d i mancanza della motivazione, in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di valutare le dichiarazioni rese dai testi della difesa, cheavrebbero da t o atto della correttezza del comportamento dell’imputato. I testi della difesa hanno, infatti, dichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi erano rapporti di amicizia e non professionali e che, all’atto della ricezione dell’assegno da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stava passando un periodo di grave difficoltà finanziaria ; l’imputato, dunque,aveva accettato un prestito persona le dall’amico, erogato con assegno, proprio perché pienamente tracciabile. La Corte di appello, ignorando le censure formulate nell’atto di appello, avrebbe sostenuto, in modo manifestamente illogico, che la mera consegna di una somma di danaro, attraverso un assegno tracciabile, costituisc e prova della condotta corruttiva. I giudici di appello, inoltre, violando il disposto dell’art. 318 cod. pen., hanno ritenuto che l’ipotesi del prestito personale,anche qualora fosse stata ritenuta credibile, non avrebbe escluso il reato; questa argomentazione, tuttavia, ad avviso dei difensori sarebbe errata, inquanto l’erogazione d i un pr est ito personale ad un pubblico ufficiale, stante la liceità della causa dell’operazione, non integra il reato di corruzione. Il reato di corruzioneper la funzione dichiarato prescritto sarebbe , dunque, stato ritenut o sussi s tente sulla base di argomenti mer amente congettural i , in quanto [OSCURATO:PERSONA] non era interessato alle sorti del gruppo societario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonaveva fatto nulla per agevolare la verifica. 4.4. Con il quinto e il sesto motivo i difensori deducono l’illegittimità della confisca della somma di euro 5.000,00, in quanto la motivazione del provvedimento ablativo sarebbe meramente apparente,e rilevano che la sentenza di primo grado ha escluso ogni collegamento causaletra la ricezione da parte di Argeniodella somma di euro 5.000,00 e il compimento di atti di ufficio volti ad agevolare il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle verifiche fiscali. 5. Con istanza tempestivamente depositata in data 3 dicembre 2024 , i difensori hanno chiesto la trattazione orale del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18dicembre 2024, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Romaper nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che di seguito si precisano . 2. Con il primo motivo i difensori censurano l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbero dichiarato tardiva la rinuncia alla prescrizioneapplicando un termine di decadenza i gnoto al codice penale. 3.Il motivo è fondato. 3.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 275 del 31 maggio 1990, superando il proprio precedente orientamento, espressodalla sentenza n. 202 del 1971, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, cod. pen., per contrasto con l’art. 3, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost.,nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall’imputato.La Corte costituzionale ha, infatti, censurato l’irragionevolezza dell’indefettibileprevalenza dell’interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all’allarme sociale sianoormai cessati, su ll’interesse dell ’ imputato a ottenere una decisione sul merito del giudizio; questa scelta del legislatore, infatti,sacrificava irragionevolmente il diritto inviolabile alla difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, a fronte del mero decorso del tempo, dovuto a circostanze eterogenee e,comunque, non dominabili dall ’ i m p utat o . L’art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha riformulato l’art.157 cod. pen. e al settimo comma di questa disposizione ha affermato espressamente il principio dellarinunciabilità della prescrizione. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare questa disposizione, ha affermato chela rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo, che spetta in via esclusiva all’imputato e non rientranel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell’art. 99 cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso,Rv. 256076 – 01 ). La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica da parte dell’imputato, che non ammette equipollenti(Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv.266333 –01, secondo cui la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione; Sez. U, n. 43055 del30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248379 – 01, secondo cui la rinuncia alla prescrizione non può essere desunta implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione). Il diritto di rinunciare alla prescrizione del reato può , dunque, essere esercitato esclusivamentedopo che la prescrizione è maturata, in quanto solo da quel momento l’interessato può valutarne gli effetti (Sez. 4, n. 47272 del 26/09/2017, Comat,Rv. 271292 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv.248739 – 01) , e la rinun cia è irrevocabile , una volta inequivocabilmente portata a conoscenza dell’organo procedente(Sez. 6, n. 17598 del 18/12/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280969 – 01; Sez. 5, n. 33344 del 24/04/2008, Randazzo, Rv. 241389). La rinunzia dell’imputato alla prescrizione è, invece, inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima (ex plurimis: Sez. 4, n. 48272 del26/09/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271292 – 01 ) e produce i suoi effetti al verificarsi della causa estintiva, sicché è revocabile sino a tale momento (Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022 , Mulieri, Rv. 282828 –01). 3.2. Muovendo da tali principi, deve rilevarsi che il ricorrente ha tempestivamenterinunciatoalla prescrizione con la dichiarazione allegata a i motivi di appello.La Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto tardiva e, dunque,inefficace la rinuncia alla prescrizione formulata dall’imputato, in quanto l’imputazione di cui al capo A), pur formalmente riferita all’art. 319 cod. pen., già conteneva in fatto la contestazione di condotte configurabili ai sensi dell’art. 318 cod. pen.,quale forme di asservimento della funzione. I giudici di appello hanno, inoltre,rilevato che lostesso imputato si era difeso anche per l’eventualità della riqualificazione delle condotte contestate al capo A) ai sensi dell’art. 318 cod. pen. nella memoria depositata in data 12 gennaio 2022 e nelle conclusioni rese del giudizio diprimo gra do . Lapossibilità della diversa qualificazione operata dal Tribunale era , dunque, ben nota all’imputato,che era stato in grado di esercitare tempestivamente il proprio diritto alla rinuncia della prescrizione,prima della pronuncia della sentenza di primo grado. La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, essendo stata formalizzata dopo che era stata pronunciata la sentenza nel grado del giudizio in cui la causa estintiva era maturata, era, dunque, tardiva e inefficace e doveva essere interpretata come una richiesta di assoluzione nel merito. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] non condivide le argomentazioni della Corte di appello, che ha introd otto ril i evi relativi all’assenza di una “riqualificazione a sorpresa” nel sindacato, distintoe autonomo, sulla tempestività della rinuncia alla prescrizione. La formulazione dell’imputazione di cui al capo A) r icomprende sia «l’asservimento della qualità funzionale» (penalmente sanzionato dall’art. 318 cod. pen.),che «il compimento di atti contrari ai doveri dell’ufficio in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione» (contemplato dall’art. 319 cod. pen.). Tuttavia, soltanto a seguito della riqualificazionedel delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, originariamente contestato al capo A) dell’imputazione, in quello meno grave di corruzione per la funzione, il giudice di primo grado ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione. Prima di questo momento l’imputato non avrebbe potuto efficacemente esercitare il proprio diritto alle rinuncia alla prescrizione poiché non era ancora maturata la causa estintiva del reatoin ordine al più grave delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 cod. pen. La Corte di appello, dunque, ha rimprov erato all’imputato di non aver rinunciato alla prescrizione in un momento processuale, anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, nel quale la rinuncia sarebbe stata, comunque, inefficace. I giudici di appello hanno, dunque, illegittimamente dichiarato la tardività della rinuncia alla prescrizione formalizzata dall’imputato. 3.4. E’ vero, come rileva la Corte di appello, che la giurisprudenza di legittimità ha riten uto tardiva e inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che siastata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv.278983 – 02, fattispecie in cui il ricorrente ha rinunciato alla prescrizione, già dichiarata in appello, il giorno dell’udienzain c assazione ; Sez. 1, n. 32623 del 23/06/2009, Grotta, Rv. 244742;conf. Sez. 5, n. 40499 del 06/07/2017, Giuliana, Rv.271423 – 0 1 , secondo questa pronuncia l a prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito). Questo principio di diritto è, tuttavia, stato affermato in casi nei quali l’imputazioneè rimasta ferma nel corso del giudizio e d era nota all’imputato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenutoammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l’imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell’impugnazione (Sez. 3, n. 4946 del17/01/2012, Misale, Rv. 251985 –01). La Quarta sezione della Corte di cassazione ha, inoltre, recentemente statuito che larinuncia dell’imputato alla prescrizione del reato effettuata nel corso del giudizio non è efficace se la maturazione del relativo termine, pur collocabile anteriormente allarinuncia stessa , dipenda da valutazioni giuridiche solo successivamente operate in sentenza, in quanto solo a decorrere da tale momento è conoscibile l’effetto estintivo pur anteriormente prodottosi e l’interessato è posto in grado di valutare gli effetti di talerinuncia (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 – 06, fattispecie di prescrizione già maturata al momento dellarinuncia per avere la Corte successivamente escluso la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589 cod. pen.). Questa pronuncia ha anche affermato che, ove laprescrizione dipenda da valutazioni operate dalla Corte di cassazione, al fine di garantire l’effettività del diritto dirinunzia, deve disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio verifichi la volontà dell’imputato dirinunciare alla prescrizione . Nel caso deciso da questa sentenza, infatti, analogamente a quanto avvenuto nel presente giudizio, per effetto della riqualificazionedell’originaria contestazione operata dal giudice nella sentenza, il momento nel quale il reato si è estin t o è anteriore a quello nel quale la causa estintiva è divenutanota all’imputato. In tali casi il diritto alla rinuncia alla prescrizione può, dunque, essere consapevolmente esercitato dall ’ im putato solo nel primo atto successivo all a pronuncia dellasentenza, costituito dall’atto di impugnazione.3.5. Ritiene, dunque, il Collegio che sia tempestiva ed efficace la rinuncia alla prescrizione operata dall ’ imputato nell’atto di appello, quan d o solo la derubricazione del reato operata dalla sentenza di primo gradoabbia determinato l’estinzione del reato contestato. 4. L’errata dichiarazione di prescrizione del reato comport a , dunque , la necessità di applicarela corretta regola di giudizio nell’interesse dell’imputato. Si impone, dunque, in via di princi pio, l’ annulla mento dell a sentenza impugnata,con rinvio per la celebrazione di un nuovo giudizio di impugnazione, al fine di esaminarenel merito le censure proposte dal ricorrente nell’atto di appello e illegittimamente non esaminate, in quanto ritenute superate dall’applicazione della regola di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.1. La celebrazione del giudizio di rinvio, tuttavia, nel caso di specie si rivela superflua. Le risultanzeprobatorie del giudizio di merito hanno, infatti , dimostrato l’obiettiva infondatezza dell’ipotesi di accusa. Il Tribunale di Roma ha, infatti, escluso la sussistenza del delitto di cui all’art.319 cod. pen., in quanto non è stato accertato quale attività illecita abbia commesso [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, ancor prima, se il ricorrente abbia effettivamenteconsegnato i verbali delle verifiche fiscali al commercialista. L’esito di tali verifiche fiscali non risulta, peraltro, essere stato turbato o alterato e [OSCURATO:PERSONA] non ha assistito le società verificate nel contenzioso tributario insorto in seguito alle predette verifiche. Ad avviso del Tribunale,il ricorrente ha commesso il delitto di cui all’art. 318 cod. pen. per effetto della ricezione dell’assegno del [OSCURATO:PERSONA],operata in violazione del doveredi imparzialità conness o all ’ eserc izio d ella funz ione pubblica, ma « senza che tale violazioneabbia avuto ripercussioni su un atto particolare o, quindi, sullo svolgimento dell’attività del pubblico ufficiale». La Corte di appello di Roma ha, tuttavia, concluso che « costituisce .. una circostanza alquanto sospetta l’elargizionedi un prestito in favore di un militare della Guardia di Finanza,da parte di un commercialista intere s sato alle so rt i di u n gruppo societario sottoposto ad una verifica fiscale». Igiudici di merito hanno, dunque, accertato la ricezione,invero incontestata, da parte del ricorrente della somma di cinquemila euro versatagli dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], ma hannoaffermato la sussistenza del delitto di cui all’art. 318 cod. pen. sulla base di elementi meramente congetturali o, comunque, dimeri sospetti. Nessun elemento probatorio acquisito nel giudizio di primo gradoconsente, infatti, di ritenere che la consegna, nel luglio del 2012,dell’assegno dell’importo di 5.000 euro operata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] costituisce la remunerazionedi un accordo corruttivo. 4.2. La prova dell’accordo illecito tra privato e pubblico agente è, t uttavia , costantemente considerata dalla giurisprudenza di legittimità quale presupposto di fattispecienecessario e indefettibile per integrare il reato di corruzione. La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficialepuò, infatti, ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve esserevalutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo , in conformità al dettato dall’art. 192,comma 2 , cod. proc. pen. ( ex plurimis : Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata). Ai fini dell’accertamento del reato di corruzione propria, nelle ipotesi nelle quali ladazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulticontabilizzata e documentata, è , dunque, necessaria la prova del pactum scelerisintervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell’atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenutadazione di utilità (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi,Rv. 268088 – 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011 (dep. 2012 ), Bisignani, Rv.251867 – 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruni, Rv. 247382 – 01 ; Sez. 6, n. 34415 del15/05/2008, Sidoti, Rv. 240745 – 01 ). 4.3. La necessità di provare rigorosamente l’accordo corruttivo, peraltro, non viene menoove si qualific hi la condotta del pubblico agente ai sensi dell’art. 318 cod. pen.; tale delitto è, infatti, pur sempre un reato - contratto e la sua integrazione postula l’ accordo , espresso o implicito , avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico. 4.4. I giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di questi consolidati principi, in quanto si sono limitati a rilevare che la ricezione dell’assegno da parte del ricorrente ha determinato una violazione del dovere di imparzialità del pubblico agente, senzariuscire ad accertare la sussistenza di un accordo corruttivo tra le parti. L’ampia e completa istruttoria dibattimentale svolta in primo grado ha, tuttavia, ormai esaurito le possibilità di accertamento del giudizio penale sulreato di corruzionecontestato nel presente processo. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro,affermato che nel giudizio di cassazione, l’annullamento va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. 10 U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100-01; Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002 (dep. 2003), Carnevale, Rv. 224182 - 01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 (dep. 2020), Bolla, Rv. 279555-19). In questa situazione di obiettiva impossibilità di arricchire il quadro degli elementi probatori disponibili, una rinnovata valutazione degli stessi da parte del giudice di rinvio si rivela strutturalmente inidonea a colmare le lacune nel ragionamento probatorio operato dalla sentenza impugnata e a pervenire ad una affermazione di responsabilità penale dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 4.5. Alla stregua di tali rilievi,la sentenza
Decreto Cassazione n. 08246/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris