Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 07430/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11162/2021 Numero sezionale 361/2022 Numero di raccolta generale 7430/2022 Data pubblicazione 07/03/2022- intimata - avverso la sentenza n. 4424/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza 4424 dell’11.

3. 2021 del Tribunale di Roma n. 16677 del 25.

11. 2020 del Tribunale di Roma, pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018; che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte; che, con ordinanze interlocutorie n.28552 e 37338 del 2021 questa Sezione ha rimesso altri ricorsi che investono la medesima questione alla pubblica udienza; che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11162/2021 Numero sezionale 361/2022 Numero di raccolta generale 7430/2022 Data pubblicazione 07/03/2022- intimata - avverso la sentenza n. 4424/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza 4424 dell’11. 3. 2021 del Tribunale di Roma n. 16677 del 25. 11. 2020 del Tribunale di Roma, pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018; che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte; che, con ordinanze interlocutorie n.28552 e 37338 del 2021 questa Sezione ha rimesso altri ricorsi che investono la medesima questione alla pubblica udienza; che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0
Sentenza Cassazione n. 07430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris