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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18465/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23393/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 1182/2021 depositata il 08/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che il pubblico ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n. 2571 del 17.05.2007, condannava l’Inps al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 110.842,31, oltre interessi, a titolo di differenza di quote pensioni del cd.

“fondo volo” a cui l’istante era iscritto.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2114/2010 del 12.04.2010, in accoglimento dell’interposto gravame, riformava la sentenza e rigettava l’originaria domanda.

2. A seguito del passaggio in giudicato della summenzionata sentenza, con nota del 5.04.2016, l’Inps richiedeva la restituzione della somma di € 167.113,76 al lordo, medio tempore indebitamente pagata, sulla pensione cat.

VL n. 00105389 per il periodo 1.01.1996 al 30.9.2007, di cui € 110.842,31 per sorte capitale, € 56.271,45 per interessi legali (importo lordo) ed € 40.057,17 per trattenute Irpef, quest’ultime versate dall’Inps direttamente all’Agenzia delle Entrate nell’anno 2007.

3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente presentava istanza di rimborso delle ritenute Irpef di € 40.057,17, nei termini di cui all’art. 38 DPR 602/73.

4. Avverso l’interposto silenzio rifiuto il ricorrente proponeva ricorso alla competente CTP di Caserta, deducendo che l’Inps, nella qualità di sostituto d’imposta, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva privato di causa gli importi ricevuti, aveva chiesto la restituzione della complessiva somma di € 167.113,76, al lordo, indebitamente percepita sulla propria pensione a titolo di “cd. fondo volo”, somma che il ricorrente stava restituendo con una trattenuta del 20% sulla pensione, a decorrere da giugno 2016, comprensiva delle ritenute già versate dall’Inps direttamente all’Agenzia delle Entrate.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto del contribuente alla restituzione della somma di € 40.157,17 indebitamente trattenuta per Irpef 2007, maggiorata degli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso compensando interamente tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate di Caserta proponeva appello evidenziando come il ricorrente non avesse titolo per richiedere il rimborso delle somme, almeno fino a quando lo stesso non le avesse prima interamente restituite all’Inps.

5. L’odierno ricorrente si costituiva in giudizio controdeducendo che sia il sostituto sia il sostituito avessero diritto a chiedere il rimborso e ad ottenerne il pagamento, pertanto, concludeva per il rigetto dell’appello.

La CTR di Napoli con sentenza n.1182/2021 del 08.02.2021 accoglieva l’appello.

6. Avverso la predetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso con due motivi.

L’Amministrazione resistente si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il pubblico ministero ha depositato memoria scritta, chiedendo accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la “Violazione ed errata applicazione dell’art. 38 DPR 602/73, come modificato dalla L. 147/2013 e dell’art. 10, comma 1, lett. d/bis del D. Lgs. 314/97 Tuir, in relazione all’art. 360, 1° comma, nn.3 e 5 c.p.c.” Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata è censurabile perché disconosce sia il diritto del contribuente a richiedere il rimborso sia il diritto ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente versate, e perché censura acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado, senza alcun rinvio alle norme ritenute applicabili e senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale.

Nella specie, la CTR di Napoli nella sentenza impugnata ha affermato cheil rimborso potrà aver luogo solo dopo che la parte ricorrente (sostituito) abbia restituito tutta la somma al soggetto erogante (sostituto), rilevando che altrimenti: “si determinerebbe un indebito arricchimento dell’appellato”.

2. Il motivo è fondato.

E’ stato affermato da questa Corte che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d'imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta ("sostituito") (Cass. n. 16105/2015).

Tale orientamento è stato più recentemente ribadito con riferimento alla giurisprudenza formatasi in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 200 (Cass. n. 4291 del 22/02/2018; Cass. n. 29399 del 13/11/2019).

In particolare il contribuente vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta (Cass. n. 11050 del 27/04/2021).

Nel caso in esame, le ritenute pari ad € 40.057,17 sono state versate dall’Inps direttamente all’Agenzia, e quindi il ricorrente ha ricevuto il pagamento dei ratei di pensione dal 1996 al 2007 al netto delle stesse ritenute fiscali che, pertanto, non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del contribuente, benché già oggetto di restituzione, sebbene rateale, così dovendosi escludere un suo indebito arricchimento.

3. Risulta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si è dedotta l’erronea liquidazione delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia delle Entrate.

4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

5. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate.

Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna la resistente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese che liquida in euro 4.200,00 oltre rimborso forfettario nella misura de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23393/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1182/2021 depositata il 08/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il pubblico ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n. 2571 del 17.05.2007, condannava l’Inps al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 110.842,31, oltre interessi, a titolo di differenza di quote pensioni del cd. “fondo volo” a cui l’istante era iscritto. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2114/2010 del 12.04.2010, in accoglimento dell’interposto gravame, riformava la sentenza e rigettava l’originaria domanda. 2. A seguito del passaggio in giudicato della summenzionata sentenza, con nota del 5.04.2016, l’Inps richiedeva la restituzione della somma di € 167.113,76 al lordo, medio tempore indebitamente pagata, sulla pensione cat. VL n. 00105389 per il periodo 1.01.1996 al 30.9.2007, di cui € 110.842,31 per sorte capitale, € 56.271,45 per interessi legali (importo lordo) ed € 40.057,17 per trattenute Irpef, quest’ultime versate dall’Inps direttamente all’Agenzia delle Entrate nell’anno 2007. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente presentava istanza di rimborso delle ritenute Irpef di € 40.057,17, nei termini di cui all’art. 38 DPR 602/73. 4. Avverso l’interposto silenzio rifiuto il ricorrente proponeva ricorso alla competente CTP di Caserta, deducendo che l’Inps, nella qualità di sostituto d’imposta, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva privato di causa gli importi ricevuti, aveva chiesto la restituzione della complessiva somma di € 167.113,76, al lordo, indebitamente percepita sulla propria pensione a titolo di “cd. fondo volo”, somma che il ricorrente stava restituendo con una trattenuta del 20% sulla pensione, a decorrere da giugno 2016, comprensiva delle ritenute già versate dall’Inps direttamente all’Agenzia delle Entrate. La CTP di Caserta accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto del contribuente alla restituzione della somma di € 40.157,17 indebitamente trattenuta per Irpef 2007, maggiorata degli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso compensando interamente tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate di Caserta proponeva appello evidenziando come il ricorrente non avesse titolo per richiedere il rimborso delle somme, almeno fino a quando lo stesso non le avesse prima interamente restituite all’Inps. 5. L’odierno ricorrente si costituiva in giudizio controdeducendo che sia il sostituto sia il sostituito avessero diritto a chiedere il rimborso e ad ottenerne il pagamento, pertanto, concludeva per il rigetto dell’appello. La CTR di Napoli con sentenza n.1182/2021 del 08.02.2021 accoglieva l’appello. 6. Avverso la predetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso con due motivi. L’Amministrazione resistente si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il pubblico ministero ha depositato memoria scritta, chiedendo accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la “Violazione ed errata applicazione dell’art. 38 DPR 602/73, come modificato dalla L. 147/2013 e dell’art. 10, comma 1, lett. d/bis del D. Lgs. 314/97 Tuir, in relazione all’art. 360, 1° comma, nn.3 e 5 c.p.c.” Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata è censurabile perché disconosce sia il diritto del contribuente a richiedere il rimborso sia il diritto ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente versate, e perché censura acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado, senza alcun rinvio alle norme ritenute applicabili e senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale. Nella specie, la CTR di Napoli nella sentenza impugnata ha affermato cheil rimborso potrà aver luogo solo dopo che la parte ricorrente (sostituito) abbia restituito tutta la somma al soggetto erogante (sostituto), rilevando che altrimenti: “si determinerebbe un indebito arricchimento dell’appellato”. 2. Il motivo è fondato. E’ stato affermato da questa Corte che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d'imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta ("sostituito") (Cass. n. 16105/2015). Tale orientamento è stato più recentemente ribadito con riferimento alla giurisprudenza formatasi in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 200 (Cass. n. 4291 del 22/02/2018; Cass. n. 29399 del 13/11/2019). In particolare il contribuente vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta (Cass. n. 11050 del 27/04/2021). Nel caso in esame, le ritenute pari ad € 40.057,17 sono state versate dall’Inps direttamente all’Agenzia, e quindi il ricorrente ha ricevuto il pagamento dei ratei di pensione dal 1996 al 2007 al netto delle stesse ritenute fiscali che, pertanto, non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del contribuente, benché già oggetto di restituzione, sebbene rateale, così dovendosi escludere un suo indebito arricchimento. 3. Risulta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si è dedotta l’erronea liquidazione delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia delle Entrate. 4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. 5. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese che liquida in euro 4.200,00 oltre rimborso forfettario nella misura de