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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 10855/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2974/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 4306 del 22/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/3/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] − con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 - bis c.p.c., l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Padova per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi professionali per l’attività prestata in diversi procedimenti civili; − costituendosi nel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per responsabilità professionale del ricorrente; − quest ’ ultimo chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA] ’ s [OSCURATO:PERSONA] S.A., compagnia assicuratrice della responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna; − la società eccepiva l ’ inoperatività della polizza assicurativa; − con l ’ ordinanza n. 4306 del 22/10/2021, il Tribunale di Padova accoglieva parzialmente la domanda di pagamento del ricorrente e anche la domanda riconvenzionale del Pische, mentre rigettava la richiesta di manleva svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.A., in mancanza di prova dell’esistenza di un efficace contratto assicurativo; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; − resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ’ s [OSCURATO:PERSONA] S.A.; − non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l ’ intimato Pische; − il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; − all ’ esito della camera di consiglio del 5 / 3 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché il ricorso è radicalmente inammissibile, dato che l’ordinanza poteva (e doveva) essere impugnata con appello, non già con ricorso per cassazione; − infatti, «In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che ampli l’oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un’istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all’art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702- quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest’ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall’art. 28, l. n. 794 del 1942.» (Cass. Sez. 2, 25/02/2022, n. 6321, Rv. 664049-01); − il principio suesposto si attaglia anche alla fattispecie de qua , che non attiene alla sola liquidazione dei compensi dell’odierno ricorrente, ma si estende alla domanda riconvenzionale del cliente (Pische) e al rapporto assicurativo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]; − consegue all ’ inammissibilità dell ’ impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, poi , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13; − il ricorrente ha richiesto, a norma dell ’ art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, l’oscuramento delle sue generalità ed altri dati identificativi; − l ’ oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, che trova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 § 1 CEDU e 111 Cost, in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial , rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull’operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzialità delle procedure giudiziarie;− la menzionata regola è sancita anche nell ’ art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo», e l’eccezione - contemplata dall ’ art. 52 del medesimo decreto legislativo - richiede, infatti, la sussistenz a di «motivi legittimi» a sostegno dell’istanza di parte,la quale è rimessa alla valutazione del giudice; − nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che la predetta istanza non possa essere accolta, in quanto la materia della controversia non può di per sé definirsi né sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza, e, inoltre, la natura della causa petendi e il tenore delle difese escludono che nel caso de quo debba essere salvaguardato l’interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell’interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali (in proposit o : Cass., Sez. 3, decreto del 23/01/2025, n. 1697, Rv. 673620-01; Cass., Sez. 3, ordinanza del 21/03/2025, n. 7558); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.400 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bisdello stesso articol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2974/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 4306 del 22/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/3/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] − con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 - bis c.p.c., l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Padova per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi professionali per l’attività prestata in diversi procedimenti civili; − costituendosi nel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per responsabilità professionale del ricorrente; − quest ’ ultimo chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA] ’ s [OSCURATO:PERSONA] S.A., compagnia assicuratrice della responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna; − la società eccepiva l ’ inoperatività della polizza assicurativa; − con l ’ ordinanza n. 4306 del 22/10/2021, il Tribunale di Padova accoglieva parzialmente la domanda di pagamento del ricorrente e anche la domanda riconvenzionale del Pische, mentre rigettava la richiesta di manleva svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.A., in mancanza di prova dell’esistenza di un efficace contratto assicurativo; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; − resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ’ s [OSCURATO:PERSONA] S.A.; − non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l ’ intimato Pische; − il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; − all ’ esito della camera di consiglio del 5 / 3 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché il ricorso è radicalmente inammissibile, dato che l’ordinanza poteva (e doveva) essere impugnata con appello, non già con ricorso per cassazione; − infatti, «In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che ampli l’oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un’istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all’art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702- quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest’ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall’art. 28, l. n. 794 del 1942.» (Cass. Sez. 2, 25/02/2022, n. 6321, Rv. 664049-01); − il principio suesposto si attaglia anche alla fattispecie de qua , che non attiene alla sola liquidazione dei compensi dell’odierno ricorrente, ma si estende alla domanda riconvenzionale del cliente (Pische) e al rapporto assicurativo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]; − consegue all ’ inammissibilità dell ’ impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, poi , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13; − il ricorrente ha richiesto, a norma dell ’ art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, l’oscuramento delle sue generalità ed altri dati identificativi; − l ’ oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, che trova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 § 1 CEDU e 111 Cost, in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial , rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull’operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzialità delle procedure giudiziarie;− la menzionata regola è sancita anche nell ’ art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo», e l’eccezione - contemplata dall ’ art. 52 del medesimo decreto legislativo - richiede, infatti, la sussistenz a di «motivi legittimi» a sostegno dell’istanza di parte,la quale è rimessa alla valutazione del giudice; − nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che la predetta istanza non possa essere accolta, in quanto la materia della controversia non può di per sé definirsi né sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza, e, inoltre, la natura della causa petendi e il tenore delle difese escludono che nel caso de quo debba essere salvaguardato l’interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell’interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali (in proposit o : Cass., Sez. 3, decreto del 23/01/2025, n. 1697, Rv. 673620-01; Cass., Sez. 3, ordinanza del 21/03/2025, n. 7558); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.400 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bisdello stesso articol
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