CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 10152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]LUNGHI AMBROGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3489/2024depositata il 22/10/2024, RG 1027 del 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con ricorso ex art. 409 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale diRoma, chiedendo di: a) accertare il proprio diritto alla nomina eall’assunzione quale vincitore del concorso per titoli ed esami indetto daAres 118 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatoritecnici specializzati – autista d’ambulanza – categoria B, livello economicosuper; b) ordinare alla Ares 118 la sottoscrizione del contratto di lavoro econdannare la stessa al risarcimento del danno per l’illegittima attivitàposta in essere e, qualora fosse impossibile la restitutio in integrum, alrisarcimento dei danni in misura corrispondente ai compensi e/oretribuzioni, dirette e differite, contrattualmente dovute, oltre accessoricome per legge.2. Il lavoratore deduceva:- di aver partecipato al concorso collocandosi in graduatoria nellaposizione n. 21, con punti 90,50, e risultando pertanto vincitore;- che, comunicatagli da ARES 118 l’indicazione della sede di servizio einvitato a produrre i documenti necessari per l’assunzione, condeliberazione del 10.3.2021 era stato poi escluso dalla proceduraconcorsuale per avere dichiarato il falso circa l’assenza di condanne penali,e ciò in quanto nel certificato del casellario giudiziale a lui riferito erariportato un precedente penale (condanna del Tribunale militare di Padovarisalente al 1983 per il reato di ingiuria ai danni di un commilitone) nondichiarato nella domanda di partecipazione al concorso;- che al momento della compilazione del modulo non conosceva quelprecedente per il quale aveva peraltro ottenuto la non menzione nelcertificato del casellario e che comunque si trattava il più di unadichiarazione non veritiera e non già falsa.3. Si costituiva in giudizio Ares 118, resistendo alla domanda sul rilievoche l'esclusione era conforme al bando e che la condanna all'epocariportata incideva sul profilo dell'affidabilità del lavoratore.Numero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/2026Con sentenza del 27/10/2021 il Tribunale civile di Roma – Sezione Lavororespingeva il ricorso, osservando che l'esclusione era conforme al bando diconcorso (art. 3) e che il ricorrente non aveva comunque dichiarato ingiudizio di avere riportato condanna penale né aveva fornito elementi attia far comprendere se l'ingiuria che ne costituiva oggetto fosse statacommessa per ragioni attinenti al servizio o alla disciplina.4. Il soccombente proponeva appello, formulando le medesime conclusionirassegnate in primo grado.5. La Corte d’appello di Roma con la sentenza in epigrafe indicataaccoglieva l'appello del lavoratore, argomentando che il bando nonprevedeva automatismo tra condanna penale e decadenza dall'assunzionee che Ares 118 avrebbe dovuto motivare la possibile incidenza lesiva diquel precedente sull’affidabilità del dipendente, trattandosi di condottatenuta circa quarant'anni prima in un contesto peculiare e circoscritto, néinvolgendo il ruolo dell'autista profili di contatto con i pazienti.6. La Corte dichiarava, pertanto, il diritto del lavoratore alla nomina qualevincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato come daprofilo professionale sopra accennato, facendovi seguire le statuizioniripristinatorie e risarcitorie, in conformità alle conclusioni contenute nelricorso introduttivo e segnatamente, condannando l'Amministrazione allacorresponsione delle correlate retribuzioni dovute, al pari degli altrivincitori del concorso, oltre accessori.7. [OSCURATO:PERSONA] 118 in data 10/04/2025 ha depositato ricorso perCassazione, articolando due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso, depositando in seguito memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Di seguito l’esposizione dei motivi di ricorso.Primo motivo: Violazione art. 112, c.p.c.: violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)Numero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/2026Vi si sostiene che la Corte di Appello, nel condannare Ares 118 acorrispondere le “retribuzioni dovute” (dispositivo sentenza di appello) allavoratore al pari degli altri vincitori del concorso, ha travalicato ilperimetro della domanda dell’appellante, il quale, fin dal primo grado, nonaveva chiesto le retribuzioni in quanto tali, bensì un risarcimento dei danniin misura corrispondente ai compensi e alle retribuzioni dovute, così daavere la Corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato, poiché le retribuzioni presuppongono la costituzione delrapporto di lavoro e la prestazione di attività lavorativa, che qui non eranoancora in essere.2. Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223, 1226, 2099 e 2043, c.c.; violazione principi della sinallagmaticità ecorrispettività del contratto di lavoro subordinato (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.).Vi si sostiene che, in mancanza di prestazione lavorativa, non si puòriconoscere il diritto alla retribuzione in quanto tale, venendo meno iprincipi di sinallagmaticità e corrispettività del rapporto di lavorosubordinato (cita, tra l’altro, a sostegno Cass., n. 1111 del 2013 e Cass.,n. 16665 del 2020).3. Argomenta, altresì, la ricorrente che il discrimine tra condanna alpagamento delle retribuzioni in quanto tali e risarcimento dei danni inmisura pari alle retribuzioni consiste, da un lato, nel fatto che solo nelprimo caso sarebbero inclusi nell’importo da liquidarsi anche i contributiprevidenziali, e, dall’altro, nel fatto che il danno risarcibile non è in re ipsae il lavoratore deve dimostrare di essere rimasto inoccupato nel periodo dirilievo o comunque di aver lavorato a condizioni economiche deteriori,circostanze che non risultano agli atti del giudizio e che la Corte d’appellonon ha preso in considerazione. Solo ove sia raggiunta siffatta prova, illavoratore può invocare il risarcimento da lucro cessante per mancatoguadagno delle retribuzioni. Aggiunge che il lavoratore non potrebbe,Numero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/2026peraltro, chiedere la costituzione di una posizione previdenziale qualeparte del risarcimento in forma specifica, poiché il rapporto previdenzialesorge solo in presenza dei requisiti di legge e l'istituto assicuratore nonpuò accettare contributi che non siano effettivamente dovuti. Del resto, ildanneggiato può chiedere il risarcimento danni per perdita delleretribuzioni, ma non anche per perdita dei contributi previdenziali.4. Ares 188 ha chiesto, pertanto, di cassare la sentenza in sensofavorevole a sé, rinviando alla Corte territoriale per affermare che l'unicapretesa coltivabile dal lavoratore è quella al risarcimento del dannopatrimoniale, con esenzione della odierna ricorrente da obblighicontributivi, maggiorati di interessi e sanzioni.5. I due motivi, il primo dei quali connotato anche da profili diinammissibilità, vanno esaminati congiuntamente per la loro connessionelogico-giuridica, essendo nel complesso diretti a censurare la decisionedella Corte d'appello di accordare al lavoratore il risarcimento dei dannidirettamente nella forma delle retribuzioni non erogate nel tempo (easseritamente comprensiva di contributi previdenziali), anziché perequivalente in una somma corrispondente al valore delle retribuzionimancate.6. Il primo motivo di ricorso si limita alla enunciazione di una mancatacorrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale, senza denunciare ilvizio processuale in cui sarebbe sfociata la violazione dell’art. 112 c.p.c.,con conseguente inammissibilità della censura.7. In tal senso si è pronunciata Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19124 del28/09/2015 (Rv. 636722 - 01), la quale, in continuità con Cass., SU, n.17931 del 24/7/2013, ha affermato che “È inammissibile il ricorso percassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la "violazioneo falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi dell'art. 112 c.p.c., senzaalcun riferimento alle conseguenze che l'errore (sulla legge) processualecomporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento,Numero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/2026essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.8. Nel caso in esame, tanto nella enunciazione del motivo quanto nella suaarticolazione narrativa, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 118, al di là della dedotta eillustrata difformità ontologica tra la domanda formulata in origine dallavoratore e quella riconosciuta nella sentenza di appello, non ha in alcunmodo indicato la conseguenza processuale della denunciata violazione sulprocedimento e/o sulla sentenza.9. Al di là di tale profilo, il ricorso è nel suo complesso infondato, inquanto, non è ravvisabile nella fattispecie in esame la violazione dell’art.112 cpc, per aver la Corte d’Appello accordato in giudizio un risarcimentoin forma specifica, laddove la domanda formulata avrebbe teso al solorisarcimento per equivalente (sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonessere consentito al giudice ove sia stato richiestoil risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione informa specifica v. Cass., Sez. 2, Ordinanza30/04/2021, n. 11438, Rv. 661094 – 01), poiché l'esatto contenuto delladecisione di appello va individuato integrando il dispositivo conla motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idoneaa ricostruire l'effettiva volontà giudiziale (Cass., n. 21140 del 2025), néquindi vi è stata attribuzione di retribuzione senza prestazione lavorativa.10. Va infatti operata un’osservazione preliminare e dirimente sul sensoeffettivo della pronuncia della Corte d'Appello in punto di statuizionerisarcitoria.Una lettura organica, ragionata e non atomistica della gravata pronuncianelle sue parti (rispettivamente, motivazione e dispositivo) relative a dettastatuizione, in linea con quanto evidenziato nel controricorso, consente diescludere a monte l'esistenza di una discrasia tra la domanda avanzata equella accolta e, dunque, una violazione dell’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/202611. La sentenza, infatti, sebbene nel dispositivo - parte sulla quale si èappuntata la doglianza del ricorrente - condanni l'Azienda regionale Ares118 alla “corresponsione delle correlate retribuzioni dovute al pari deglialtri vincitori di concorso, oltre accessori”, ingenerando l’impressione diaccordare direttamente le retribuzioni in tutti i relativi elementi costitutivi,nella motivazione (penultimo capoverso) usa una locuzione più ampia, laquale rimanda in modo chiaro e meditato al risarcimento dei danni perequivalente: vi si afferma che, accolto l’appello, “vanno emesse lestatuizione (ripristinatorie e risarcitorie), di cui al dispositivo conformi alleconclusioni contenute nel ricorso introduttivo”; tali conclusioni nel ricorsodi primo grado, rinnovate in sede di appello, erano state così articolate dallavoratore: “condannare l'Amministrazione a risarcire i danni subiti inmisura corrispondente ai compensi e/o retribuzioni, dirette e differite,contrattualmente dovute per la mancata e/o ritardata assunzione inquestione fino al dì dell’effettiva assunzione, da statuirsi con decorrenza,ai fini giuridici ed economici, pari a quella degli altri graduati vincitori diconcorso”.12. Giova al riguardo ricordare il consolidato orientamentogiurisprudenziale, affermato in materia di giudicato, ma i cui principi sonoapplicabili alla fattispecie in esame, per cui “In tema di giudicato l'esattocontenuto della sentenza va individuato non alla stregua delsolo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte incui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che varitenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibilee capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale” (Cass.,Sez. 2, Ordinanza del 21/08/2023 n. 24867 (Rv. 668873 - 01), cfr. ancheCass., Sez. L, Ordinanza n. 23157 del 27/08/2024 (Rv. 672147 - 01).13. Alla luce di tali principi, deve concludersi che al di là dell’espressioneadoperata nel dispositivo, la Corte di appello, nell’indicare in motivazionecome “risarcitorie” le statuizioni consequenziali all’accertato diritto diNumero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/2026Lunghi a essere dichiarato vincitore di concorso e nel richiamareespressamente il ricorso introduttivo, ha inteso condannare la Ares 118, inragione dell’accoglimento dell’appello sul profilo sostanziale denegato inprimo grado, esattamente al risarcimento dei danni in misura equivalentealle retribuzioni dovute agli altri lavoratori, in linea con la domanda e inpiena armonia con la giurisprudenza consolidata che identifical'obbligazione del datore di lavoro, in tali casi, come un'obbligazionerisarcitoria (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 33777 del 23/12/2025 e Sez. L,Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020) e il suo contenuto nel “complessoretributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire se fosse statotempestivamente assunto” (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7858del 26/03/2008 (Rv. 602244 - 01) ultimo anche Sez. L, Ordinanza n.17367 del 27/06/2025 (Rv. 675651 - 01). Di talché non è ravvisabile laviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nél’attribuzione al lavoratore di retribuzione in assenza di prestazionelavorativa.14. Infine, in tema di prova del danno patito dal lavoratore ingiustamentenon assunto o tardivamente assunto, questione introdotta con il secondomotivo di ricorso laddove si contesta la dimostrazione del danno subito dallavoratore, va ribadito, che, come già affermato da questa Corte (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 17367 del 2025, cit.) “in materia di pubblico impiegocontrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabilealla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenereil risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizioconsistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nellaperdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza cheoccorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o dioccupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementidi prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenzaNumero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/2026di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria",eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.15. Va sul punto sottolineato che il ricorso introduttivo (pag. 12-13) e poiquello di appello (pag. 10-11) di [OSCURATO:PERSONA] contenevano chiara earticolata allegazione del danno subito dal lavoratore per la mancataassunzione (Ivi indicato come danno da mancata percezione dellostipendio dovuto nella misura prevista dal CCNL, rispetto alla ordinariadecorrenza della sua assunzione che sarebbe dovuta avvenire, come pergli altri colleghi già assunti in virtù della medesima graduatoria, nel mesedi marzo 2021 - e fino al dì della sua assunzione -, nonché da perdita dichances, avendo egli rassegnato le dimissioni da precedente impiegoprivato il 18.02.2021 ed essendo iscritto da allora nelle liste didisoccupazione in attesa della propria assunzione, con correlativa richiestadi percepire il risarcimento di detto pregiudizio, costituito dai mancatistipendi maturati e dalla relativa perdita economica consistente nellamancata percezione dello stipendio).16. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.17. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio dilegittimità, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorrealtresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio cheNumero registro generale 8519/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 10152/2026Data pubblicazione 19/04/2026liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteIrene Tricomi